Legge Regionale Toscana 26/6/2008 n. 37
Articolo 10
Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Capo I - Disposizioni generali
Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
1. Nei casi espressamente previsti dalla presente legge, la Giunta regionale delibera lo scioglimento della comunità montana e avvia il procedimento di estinzione dell’ente provvedendo alla nomina di un commissario straordinario.
2. Dalla data di adozione della deliberazione di nomina del commissario gli organi di governo della comunità montana e il revisore dei conti decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche. La deliberazione è trasmessa alla comunità montana e ai sindaci dei comuni.
3. L’ente continua ad operare secondo le disposizioni del presente articolo fino alla sua estinzione.
4. E’ nominato commissario straordinario il presidente della provincia cui appartengono i comuni che fanno parte della comunità montana. Il presidente della provincia può richiedere che, al suo posto, sia nominato commissario l’assessore provinciale o il dirigente della provincia da lui indicati.
5. Il commissario esercita con propri decreti ogni potere di governo della comunità, in conformità a quanto indicato dall’atto di nomina o da atti aggiuntivi. L’atto di nomina e gli atti aggiuntivi possono autorizzare il commissario a svolgere attività che implicano impegni di spesa per gli anni futuri. Il commissario cessa dalla carica dalla data in cui opera l’estinzione della comunità montana.
6. Il commissario predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite dall’atto di nomina o da atti aggiuntivi, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro nelle funzioni esercitate dall’ente, che individua distintamente:
a) lo stato patrimoniale;
b) il personale, dipendente a tempo indeterminato della comunità montana, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, da trasferire; i rapporti di lavoro a tempo determinato e gli altri contratti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in corso presso la comunità montana, non rientranti tra quelli di cui alle lettere c) e d);
c) i rapporti in corso conseguenti all’attivazione delle gestioni associate dei comuni di cui all’articolo 20, le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio di dette funzioni;
d) le attività e le passività derivanti dall’eventuale esercizio delle funzioni in materia di bonifica ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica); i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio di dette funzioni;
e) le attività e le passività derivanti dall’esercizio delle funzioni in materia di foreste ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dei relativi atti di programmazione, nonché il personale con contratto di lavoro degli addetti agli interventi di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria da trasferire;
f) le altre funzioni esercitate dall’ente, le attività e le passività derivanti da detto esercizio, i beni e le risorse strumentali necessari per il loro svolgimento.
7. Per lo svolgimento delle suddette attività il commissario si avvale delle strutture della comunità montana; può avvalersi del soggetto che ha ricoperto la carica di revisore dei conti alla data dello scioglimento, mediante incarico.
8. Il piano è trasmesso alla Giunta regionale per la presa d’atto. La Giunta regionale può indicare le operazioni che devono essere compiute per l’eventuale integrazione o modifica del piano. La presa d’atto della Regione e il piano per la successione ed il subentro sono trasmessi ai sindaci dei comuni.
9. Le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 11 che fanno riferimento alle comunità montane si intendono riferite alle unioni di comuni di cui agli articoli 14 e 15 quando si provvede al loro scioglimento ai sensi dell’articolo 17.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Comuni montani e territori montani
Articolo 3 - Benefici previsti per i territori montani
Articolo 4 - Ambito territoriale della comunità montana
Articolo 5 - Costituzione della comunità montana
Articolo 6 - Statuto della comunità montana
Articolo 7 - Organi di governo
Articolo 8 - Indennità e rimborso spese degli amministratori
Articolo 9 - Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Articolo 10 - Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Articolo 11 - Effetti dell'estinzione della comunità montana
Articolo 12 - Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Articolo 13 - Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Articolo 14 - Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Articolo 15 - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Articolo 16 - Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni
Articolo 17 - Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti
Articolo 18 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Articolo 19 - Piano di sviluppo e programmi annuali
Articolo 20 - Esercizio associato di funzioni comunali
Articolo 21 - Attività regionali di coordinamento
Articolo 22 - Cooperazione di livello provinciale
Articolo 23 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Articolo 24 - Estensione di benefici
Articolo 25 - Incentivazione delle gestioni associate per l'anno 2008
Articolo 26 - Casi particolari di applicazione della legge
Articolo 27 - Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano
Articolo 28 - Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 40/2001
Articolo 30 - Abrogazioni
Articolo 31 - Esclusione di maggiori spese
Articolo 32 - Entrata in vigore