Legge Regionale Toscana 26/6/2008 n. 37
Articolo 11
Effetti dell'estinzione della comunità montana
Capo I - Disposizioni generali
Effetti dell’estinzione della comunità montana
1. Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di estinzione della comunità montana, a decorrere dal quale la provincia succede in tutti i rapporti attivi e passivi e nei rapporti patrimoniali della comunità medesima, subentra nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 6, lettere e) ed f), allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell’estinzione e per il territorio già di competenza della comunità montana estinta. Il subentro della provincia comporta che la disciplina regionale, già applicabile all’esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita alla provincia medesima.
2. Il decreto provvede altresì a dettare disposizioni per l’assegnazione alla provincia delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana per le funzioni di cui all’articolo 10, comma 6, lettere e) ed f). Il complesso dei rapporti e dei beni trasferiti alla provincia è gestito, almeno per un anno dalla data di adozione del decreto, in modo distinto.
3. Il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, è alla stessa data trasferito alla provincia. La provincia succede altresì nei rapporti di lavoro del personale a tempo indeterminato di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) “Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”, e negli altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in corso presso la comunità montana alla stessa data, di cui all’articolo 10, comma 6, lettera b); il relativo personale continua a svolgere le attività presso la provincia secondo le norme contrattuali in essere. Fino a quando la provincia non dispone diversamente, anche a seguito delle consultazioni e degli accordi con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previsti dal vigente ordinamento, le strutture amministrative e operative della disciolta comunità montana operano come strutture distaccate nell’ambito dell’organizzazione della provincia medesima presso il luogo dove svolgevano la propria attività al momento del trasferimento, anche in deroga alle norme regolamentari vigenti nell’ente; ai dipendenti continuano ad applicarsi i trattamenti e le norme contrattuali in essere.
4. Fermo restando in capo alla provincia medesima l’esercizio delle funzioni e l’assegnazione delle risorse regionali ai sensi dei commi 1 e 2, se entro un anno dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 tutti o parte dei comuni della comunità montana estinta costituiscono tra di loro una unione di comuni, la provincia può, tramite convenzione, affidare all’unione, in tutto o in parte, le funzioni medesime, assegnando a tal fine all’unione beni, risorse e personale derivanti dalla successione.
5. La successione della provincia non opera per i rapporti conseguenti all’attivazione delle gestioni associate dei comuni di cui all’articolo 10, comma 6, lettera c), per i quali il decreto dispone la successione dei comuni secondo quanto previsto dagli atti associativi e, in mancanza, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 22, della l. 244/2007. Salvo quanto previsto dal comma 7, il comune nel quale ha sede la comunità montana estinta succede nei rapporti di lavoro di cui all’articolo 10, comma 6, lettera c); il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere; i comuni della comunità montana estinta sono solidalmente obbligati a sostenere le spese derivanti dal contratto.
6. Il decreto provvede altresì ad individuare l’ente che gestisce in via provvisoria le funzioni di bonifica di cui all’articolo 10, comma 6, lettera d), fino all’individuazione, ai sensi della l.r. 34/1994, del soggetto competente in via ordinaria. L’ente succede nei rapporti di lavoro di cui al medesimo articolo 10, comma 6, lettera d); il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere.
7. Il decreto può disporre, in relazione alle attività di protezione civile e di erogazione di servizi per i cittadini e le imprese e, comunque, ad attività che coinvolgono rilevanti interessi pubblici, sulla continuazione obbligatoria di gestioni associate, posta sotto la diretta responsabilità dei sindaci; a tal fine, il decreto può individuare l’ente responsabile per gli aspetti gestionali, le attività e le passività che ricadono solidalmente sui comuni, i beni acquisiti per la gestione associata da continuare ad impiegare, le attività che devono essere compiute per la continuità amministrativa fino all’eventuale cessazione della gestione associata, le modalità organizzative e le norme da applicare.
8. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra gli enti locali interessati, il decreto di estinzione della comunità montana può prevedere il differimento del termine dal quale operano l’estinzione dell’ente e gli altri effetti previsti dal presente articolo, dettando, ove occorra, disposizioni transitorie per lo svolgimento dell’attività del commissario straordinario.
9. Il decreto di estinzione della comunità montana costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.
10. La provincia che subentra nei beni e nei rapporti giuridici della disciolta comunità montana trasmette copia del decreto al Ministero dell’interno e al Ministero dell’economia e finanze, ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie già erogate alla disciolta comunità montana a titolo di contributo consolidato e di contributo per investimenti, nonché ai fini della neutralità delle spese derivanti dal subentro per l’applicazione all’ente subentrante delle norme in materia di patto di stabilità interno e limiti alle spese per il personale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Comuni montani e territori montani
Articolo 3 - Benefici previsti per i territori montani
Articolo 4 - Ambito territoriale della comunità montana
Articolo 5 - Costituzione della comunità montana
Articolo 6 - Statuto della comunità montana
Articolo 7 - Organi di governo
Articolo 8 - Indennità e rimborso spese degli amministratori
Articolo 9 - Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Articolo 10 - Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Articolo 11 - Effetti dell'estinzione della comunità montana
Articolo 12 - Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Articolo 13 - Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Articolo 14 - Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Articolo 15 - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Articolo 16 - Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni
Articolo 17 - Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti
Articolo 18 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Articolo 19 - Piano di sviluppo e programmi annuali
Articolo 20 - Esercizio associato di funzioni comunali
Articolo 21 - Attività regionali di coordinamento
Articolo 22 - Cooperazione di livello provinciale
Articolo 23 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Articolo 24 - Estensione di benefici
Articolo 25 - Incentivazione delle gestioni associate per l'anno 2008
Articolo 26 - Casi particolari di applicazione della legge
Articolo 27 - Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano
Articolo 28 - Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 40/2001
Articolo 30 - Abrogazioni
Articolo 31 - Esclusione di maggiori spese
Articolo 32 - Entrata in vigore
