Legge Regionale Toscana 26/6/2008 n. 37
Articolo 12
Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Capo II - Riordino delle comunità montane
Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le comunità montane della Toscana sono costituite negli ambiti territoriali indicati nell’allegato B, o come risultanti dalle eventuali modifiche di cui all’articolo 13, comma 2.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con uno o più decreti di cui all’articolo 5, provvede alla costituzione delle nuove comunità montane di cui al comma 1, in continuità giuridica con quelle preesistenti. Per dette comunità montane:
a) è disposta la costituzione della conferenza dei sindaci; l’assemblea in carica è adeguata ai comuni che risultano compresi nell’ambito della comunità montana; per i comuni che non sono già rappresentati nell’assemblea, l’assemblea è integrata dai rappresentanti di cui all’articolo 7, comma 4;
b) è disposto il rinnovo dell’assemblea, per tutte le comunità montane, in occasione delle elezioni amministrative previste nel 2009, salvo il termine più breve previsto dal nuovo statuto;
c) il presidente e gli assessori restano in carica fino al rinnovo dell’assemblea, salva diversa previsione dello statuto vigente; è comunque disposto il rinnovo del presidente e degli assessori a seguito del rinnovo dell’assemblea di cui alla lettera b);
d) non può essere disposta la sostituzione del singolo assessore se non si è provveduto a dare attuazione all’articolo 7, comma 9;
e) il presidente, la giunta e l’assemblea in carica svolgono le funzioni e i compiti previsti dallo statuto vigente, salvo quanto previsto dalla lettera f);
f) la conferenza dei sindaci svolge le funzioni previste dall’articolo 7, comma 8, relative alla proposta di nuovo statuto; dall’entrata in vigore del nuovo statuto, svolge le altre funzioni da questo previste in conformità alla presente legge;
g) le norme dello statuto e i regolamenti della comunità montana preesistente si applicano, in via transitoria, per le parti non contrastanti con la presente legge.
3. Il nuovo statuto è approvato entro il 1° marzo 2009, con il procedimento previsto dall’articolo 6, comma 3.
4. Le comunità montane che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano costituite negli ambiti territoriali di cui all’allegato C sono soppresse e sono estinte nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 14.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2, la comunità montana esistente, non rientrante tra quelle di cui all’allegato C, continua ad operare sulla base della disciplina previgente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Comuni montani e territori montani
Articolo 3 - Benefici previsti per i territori montani
Articolo 4 - Ambito territoriale della comunità montana
Articolo 5 - Costituzione della comunità montana
Articolo 6 - Statuto della comunità montana
Articolo 7 - Organi di governo
Articolo 8 - Indennità e rimborso spese degli amministratori
Articolo 9 - Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Articolo 10 - Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Articolo 11 - Effetti dell'estinzione della comunità montana
Articolo 12 - Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Articolo 13 - Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Articolo 14 - Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Articolo 15 - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Articolo 16 - Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni
Articolo 17 - Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti
Articolo 18 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Articolo 19 - Piano di sviluppo e programmi annuali
Articolo 20 - Esercizio associato di funzioni comunali
Articolo 21 - Attività regionali di coordinamento
Articolo 22 - Cooperazione di livello provinciale
Articolo 23 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Articolo 24 - Estensione di benefici
Articolo 25 - Incentivazione delle gestioni associate per l'anno 2008
Articolo 26 - Casi particolari di applicazione della legge
Articolo 27 - Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano
Articolo 28 - Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 40/2001
Articolo 30 - Abrogazioni
Articolo 31 - Esclusione di maggiori spese
Articolo 32 - Entrata in vigore
