Legge Regionale Toscana 26/6/2008 n. 37
Articolo 9
Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Capo I - Disposizioni generali
Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
1. Gli organi di governo della comunità montana sono sciolti, su richiesta di un componente dell’assemblea:
a) se l’organo competente non provvede all’elezione del presidente della comunità o alla nomina della giunta esecutiva nei termini previsti dallo statuto;
b) se si verifica il caso delle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti dell’assemblea e lo statuto non disciplina la ricostituzione dell’assemblea nella sua composizione integrale o sono decorsi i termini stabiliti per detta ricostituzione; sono contestuali le dimissioni che sono presentate al protocollo dell’ente nell’arco di dieci giorni consecutivi.
2. Allo scioglimento degli organi di governo della comunità montana si provvede, previa diffida, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima. Fino alla data di adozione del provvedimento sostitutivo, la comunità montana può provvedere all’elezione del presidente o della giunta esecutiva o alla ricostituzione dell’assemblea nella sua composizione integrale.
3. Con l’atto di scioglimento è nominato un commissario che esercita, con propri decreti, i poteri ordinari degli organi di governo della comunità fino all’insediamento della nuova assemblea conseguente al rinnovo di almeno la metà dei consigli comunali dei comuni. Se, dopo l’insediamento della nuova assemblea, l’organo competente non provvede all’elezione del presidente della comunità o alla nomina della giunta esecutiva nei termini previsti dallo statuto, la comunità montana è sciolta con il procedimento di cui all’articolo 10.
4. Può essere nominato commissario unicamente chi riveste la carica di sindaco, presidente, consigliere o assessore di enti locali o l’abbia rivestita nei cinque anni precedenti l’atto di nomina; possono altresì essere nominati commissari i dirigenti regionali o di enti locali.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Comuni montani e territori montani
Articolo 3 - Benefici previsti per i territori montani
Articolo 4 - Ambito territoriale della comunità montana
Articolo 5 - Costituzione della comunità montana
Articolo 6 - Statuto della comunità montana
Articolo 7 - Organi di governo
Articolo 8 - Indennità e rimborso spese degli amministratori
Articolo 9 - Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Articolo 10 - Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Articolo 11 - Effetti dell'estinzione della comunità montana
Articolo 12 - Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Articolo 13 - Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Articolo 14 - Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Articolo 15 - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Articolo 16 - Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni
Articolo 17 - Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti
Articolo 18 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Articolo 19 - Piano di sviluppo e programmi annuali
Articolo 20 - Esercizio associato di funzioni comunali
Articolo 21 - Attività regionali di coordinamento
Articolo 22 - Cooperazione di livello provinciale
Articolo 23 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Articolo 24 - Estensione di benefici
Articolo 25 - Incentivazione delle gestioni associate per l'anno 2008
Articolo 26 - Casi particolari di applicazione della legge
Articolo 27 - Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano
Articolo 28 - Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 40/2001
Articolo 30 - Abrogazioni
Articolo 31 - Esclusione di maggiori spese
Articolo 32 - Entrata in vigore