Legge Regionale Toscana 26/6/2008 n. 37
Articolo 18
Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Capo IV - Disposizioni finali
Criteri di ripartizione dei finanziamenti
1. Le risorse regionali, previste con legge di bilancio annuale, destinate al finanziamento delle funzioni conferite alle comunità montane e, a seguito dell’applicazione della presente legge, esercitate dalle unioni di comuni di cui agli articoli 14 e 15, affluiscono ad un fondo unico.
2. Il fondo unico è ripartito tra i soggetti di cui al comma 1 sulla base di parametri, quantificabili per singolo comune, rappresentativi delle caratteristiche del territorio e delle attività svolte in relazione alle diverse funzioni esercitate.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i parametri di cui al comma 2 e le modalità di riparto del fondo. Al fine di non pregiudicare l’equilibrio finanziario degli enti, la Giunta regionale prevede una gradualità nella applicazione dei parametri, tale da garantire a ciascun soggetto, a parità di ambito territoriale, una quota di risorse non inferiore a quella assegnata l’anno precedente.
4. Nel caso di modifica dell’ambito territoriale di una comunità montana che comporti la fuoriuscita di uno o più comuni, o di estinzione della comunità montana o dell’unione di comuni, il fondo unico è decurtato di una somma pari a quella corrispondente alla quota assegnata all’ente l’anno precedente per i territori comunali interessati alla modifica o all’estinzione. Le risorse così decurtate sono assegnate al soggetto che assume le funzioni per i medesimi territori. Le modifiche di cui all’articolo 13, comma 2, lettera b), comportano l’assegnazione alla comunità montana interessata delle risorse relative alle funzioni ivi previste per il territorio del comune inserito. Tali risorse confluiscono nel fondo unico e vanno ad integrare la quota storica della comunità montana interessata.
5. Le risorse derivanti da programmi ed iniziative cofinanziate dall’Unione europea o da atti di programmazione negoziata sono ripartite e assegnate in conformità delle rispettive discipline specifiche.
6. I finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti, di opere ed interventi, previsti dai piani e programmi locali di sviluppo, a valere sulle risorse del bilancio regionale, proprie o trasferite dallo Stato, sono assegnati nel rispetto degli eventuali criteri o vincoli della normativa statale:
a) per una quota, secondo criteri obiettivi predeterminati;
b) per una quota, secondo criteri e priorità definiti dalla programmazione regionale.
7. Le risorse regionali, previste con legge di bilancio annuale, per contributi alle spese generali di funzionamento sono ripartite alle comunità montane, alle unioni di comuni cui partecipano comuni montani e ai comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di detti enti, secondo i seguenti criteri:
a) per tre decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2;
b) per tre decimi, in proporzione diretta alla superficie dei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2;
c) per i due decimi, in proporzione diretta al valore dell’indicatore unitario del disagio di cui alla l.r. 39/2004 in vigore alla data del riparto, relativo ai comuni montani;
d) per i due decimi, in proporzione al numero delle gestioni associate, di cui è responsabile l’ente, incentivate l’anno precedente ai sensi della l.r. 40/2001.
8. Ai fini di cui al comma 7, lettera a), per la ripartizione delle risorse a decorrere dall’anno 2008, è considerata la popolazione risultante dal procedimento di concessione concluso nell’anno 2007. A decorrere dall’anno 2010 la popolazione può essere aggiornata, con provvedimento della struttura regionale competente, se la comunità montana o l’unione di comuni o i singoli comuni interessati trasmettono entro il 31 gennaio i dati della popolazione riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente. I dati della popolazione sono considerati solo se l’aggiornamento consiste in un incremento di popolazione, rispetto all’anno precedente, di almeno il 5 per cento. Le risorse non sono attribuite ai comuni superiori a venticinquemila abitanti, nonché al singolo ente per importi inferiori a 1.000,00 euro. Le risorse assegnate non sono soggette a vincolo di destinazione, a rendicontazione o a revoca.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Comuni montani e territori montani
Articolo 3 - Benefici previsti per i territori montani
Articolo 4 - Ambito territoriale della comunità montana
Articolo 5 - Costituzione della comunità montana
Articolo 6 - Statuto della comunità montana
Articolo 7 - Organi di governo
Articolo 8 - Indennità e rimborso spese degli amministratori
Articolo 9 - Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Articolo 10 - Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Articolo 11 - Effetti dell'estinzione della comunità montana
Articolo 12 - Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Articolo 13 - Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Articolo 14 - Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Articolo 15 - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Articolo 16 - Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni
Articolo 17 - Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti
Articolo 18 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Articolo 19 - Piano di sviluppo e programmi annuali
Articolo 20 - Esercizio associato di funzioni comunali
Articolo 21 - Attività regionali di coordinamento
Articolo 22 - Cooperazione di livello provinciale
Articolo 23 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Articolo 24 - Estensione di benefici
Articolo 25 - Incentivazione delle gestioni associate per l'anno 2008
Articolo 26 - Casi particolari di applicazione della legge
Articolo 27 - Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano
Articolo 28 - Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 40/2001
Articolo 30 - Abrogazioni
Articolo 31 - Esclusione di maggiori spese
Articolo 32 - Entrata in vigore
