Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 26/6/2008 n. 37

Riordino delle Comunità montane

Articolo 17

Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti

Capo III - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni

Obblighi dell’unione e dei comuni partecipanti

1. L’unione di comuni costituita ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 è tenuta a dare preventiva comunicazione alla Giunta regionale dei seguenti provvedimenti che intende adottare:
a) modifiche statutarie;
b) modifiche delle gestioni associate in corso di attivazione;
c) scioglimento dell’ente.
2. Il comune che partecipa all’unione costituita ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Giunta regionale dei provvedimenti di recesso dall’unione che intende adottare.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2, adottati senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, sono inefficaci. Divengono efficaci decorso il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro il medesimo termine la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire il differimento degli effetti delle modifiche, dello scioglimento e del recesso per garantire l’ordinato svolgimento delle funzioni regionali di cui all’articolo 15, comma 8, lettera c), nonché stabilire in relazione a dette funzioni le modalità che l’unione deve osservare per il trasferimento del personale, dei beni e delle risorse strumentali. La Giunta regionale può stabilire che i beni, già trasferiti all’unione per effetto della trasformazione di cui all’articolo 15, siano assegnati alla Regione o ad altro ente locale.
4. La Giunta regionale provvede altresì ad indicare gli enti locali che risultano, ai sensi della legislazione vigente, competenti all’esercizio delle funzioni regionali che l’unione cessa di esercitare per effetto dello scioglimento dell’ente. Fino allo scioglimento, resta fermo in capo all’unione l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 15, comma 8, lettera c), per tutto il territorio sul quale erano esercitate dalla comunità montana, anche in caso di recesso del singolo comune.
5. Se l’unione non esercita effettivamente le funzioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), ovvero se l’unione ha comunicato che intende comunque procedere allo scioglimento, la Giunta regionale, anche in alternativa alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, può provvedere alla nomina di un commissario per lo scioglimento e l’estinzione dell’ente; si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 11.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Comuni montani e territori montani
Articolo 3 - Benefici previsti per i territori montani
Articolo 4 - Ambito territoriale della comunità montana
Articolo 5 - Costituzione della comunità montana
Articolo 6 - Statuto della comunità montana
Articolo 7 - Organi di governo
Articolo 8 - Indennità e rimborso spese degli amministratori
Articolo 9 - Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Articolo 10 - Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Articolo 11 - Effetti dell'estinzione della comunità montana
Articolo 12 - Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Articolo 13 - Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Articolo 14 - Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Articolo 15 - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Articolo 16 - Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni
Articolo 17 - Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti
Articolo 18 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Articolo 19 - Piano di sviluppo e programmi annuali
Articolo 20 - Esercizio associato di funzioni comunali
Articolo 21 - Attività regionali di coordinamento
Articolo 22 - Cooperazione di livello provinciale
Articolo 23 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Articolo 24 - Estensione di benefici
Articolo 25 - Incentivazione delle gestioni associate per l'anno 2008
Articolo 26 - Casi particolari di applicazione della legge
Articolo 27 - Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano
Articolo 28 - Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 40/2001
Articolo 30 - Abrogazioni
Articolo 31 - Esclusione di maggiori spese
Articolo 32 - Entrata in vigore

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