Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 26/6/2008 n. 37

Riordino delle Comunità montane

Articolo 20

Esercizio associato di funzioni comunali

Capo IV - Disposizioni finali

Esercizio associato di funzioni comunali

1. La comunità montana esercita, almeno per la maggioranza dei comuni dell’ambito territoriale, funzioni e servizi comunali, ai sensi della l.r. 40/2001 e dei provvedimenti attuativi, che hanno riguardo almeno ad una delle seguenti attività o aree tematiche: a) sportello unico delle attività produttive; b) corpo unico di polizia municipale; c) governo del territorio; d) progettazione e procedure di affidamento di lavori pubblici; e) servizi e attività educative; f) personale e altri servizi generali di amministrazione. 2. L’esercizio associato di funzioni e servizi di cui al comma 1 è attivato mediante apposita convenzione, di durata almeno decennale, stipulata tra i comuni e la comunità montana.
3. Tra la comunità montana e i comuni, anche non facenti parte dell’ambito territoriale, possono essere stipulate ulteriori convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs 267/2000.
4. Le gestioni associate attivate ai sensi del comma 3 sono incentivabili solo se il rapporto convenzionale ha durata almeno quinquennale. 5. Se le gestioni associate relative ad almeno una delle attività o aree tematiche di cui al comma 1 non sono state attivate entro due anni dalla data di adozione del decreto di cui all’articolo 5, la comunità montana è sciolta. Lo scioglimento è disposto anche a seguito del venir meno delle condizioni per l’incentivazione regionale di dette gestioni, se queste non sono ripristinate in via definitiva entro sei mesi dall’accertamento del fatto. 6. In caso di estinzione della comunità montana, il decreto di estinzione può disporre, ai sensi dell’articolo 11, comma 7, sulla continuazione obbligatoria di talune gestioni associate.
7. Le comunità montane gestiscono i servizi comunali di competenza statale che sono ad esse affidati dai comuni ai sensi del presente articolo. Se è acquisito l’assenso dei ministeri competenti, la convenzione può prevedere che le funzioni del sindaco siano esercitate, per tutto il territorio dei comuni partecipanti, dal presidente della comunità montana, sulla base degli indirizzi adottati dalla conferenza dei sindaci. 8. Spetta alla comunità montana l’adozione della disciplina regolamentare per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni o dei servizi ad essa delegati dai comuni ai sensi del presente articolo; la medesima potestà spetta altresì, salvo diversa previsione degli atti associativi, per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi per i quali sono costituiti uffici comuni presso la comunità montana.
9. La Giunta regionale provvede alla modifica dei livelli ottimali derivante dalle disposizioni degli articoli 4, comma 2, e 13, comma 6, rispettivamente per i comuni che non risultano compresi in comunità montane o unioni di comuni.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Comuni montani e territori montani
Articolo 3 - Benefici previsti per i territori montani
Articolo 4 - Ambito territoriale della comunità montana
Articolo 5 - Costituzione della comunità montana
Articolo 6 - Statuto della comunità montana
Articolo 7 - Organi di governo
Articolo 8 - Indennità e rimborso spese degli amministratori
Articolo 9 - Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Articolo 10 - Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Articolo 11 - Effetti dell'estinzione della comunità montana
Articolo 12 - Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Articolo 13 - Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Articolo 14 - Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Articolo 15 - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Articolo 16 - Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni
Articolo 17 - Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti
Articolo 18 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Articolo 19 - Piano di sviluppo e programmi annuali
Articolo 20 - Esercizio associato di funzioni comunali
Articolo 21 - Attività regionali di coordinamento
Articolo 22 - Cooperazione di livello provinciale
Articolo 23 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Articolo 24 - Estensione di benefici
Articolo 25 - Incentivazione delle gestioni associate per l'anno 2008
Articolo 26 - Casi particolari di applicazione della legge
Articolo 27 - Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano
Articolo 28 - Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 40/2001
Articolo 30 - Abrogazioni
Articolo 31 - Esclusione di maggiori spese
Articolo 32 - Entrata in vigore