Legge Regionale Toscana 26/6/2008 n. 37
Articolo 5
Costituzione della comunità montana
Capo I - Disposizioni generali
Costituzione della comunità montana
1. La comunità montana è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il decreto stabilisce i termini e le modalità da rispettare e le operazioni da effettuare per costituire e insediare gli organi di governo della comunità montana ed ogni altra disposizione necessaria per l’approvazione dello statuto e per il funzionamento, anche in via transitoria, dell’ente. Stabilisce altresì la denominazione della comunità montana, corrispondente a quella dell’ambito territoriale.
3. Il decreto è adottato nei casi di individuazione di un nuovo ambito territoriale o di modifica dell’ambito territoriale di una comunità montana preesistente, compresi i casi previsti dall’articolo 13, commi 2 e 7.
4. Il decreto provvede a costituire la comunità montana, di norma, in continuità con quella eventualmente preesistente.
5. Con il decreto medesimo o con decreti successivi sono dettate le disposizioni per assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra gli enti locali interessati alla modifica di un ambito territoriale preesistente e, ove occorra:
a) le disposizioni per la successione nei rapporti attivi e passivi tra gli enti locali interessati e per il trasferimento o la ripartizione dei beni, delle risorse strumentali e del personale;
b) il termine dal quale decorre il trasferimento delle funzioni regionali agli enti competenti ai sensi di legge e l’assegnazione delle relative risorse;
c) le disposizioni per il periodo transitorio e le modalità da osservare per il trasferimento delle funzioni regionali.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Comuni montani e territori montani
Articolo 3 - Benefici previsti per i territori montani
Articolo 4 - Ambito territoriale della comunità montana
Articolo 5 - Costituzione della comunità montana
Articolo 6 - Statuto della comunità montana
Articolo 7 - Organi di governo
Articolo 8 - Indennità e rimborso spese degli amministratori
Articolo 9 - Scioglimento degli organi di governo delle comunità montane
Articolo 10 - Scioglimento ed estinzione delle comunità montane
Articolo 11 - Effetti dell'estinzione della comunità montana
Articolo 12 - Nuove comunità montane e comunità montane soppresse
Articolo 13 - Riordino degli ambiti territoriali in fase transitoria
Articolo 14 - Soppressione delle comunità montane, successione nei rapporti e subentro nelle funzioni
Articolo 15 - Trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni
Articolo 16 - Condizioni per la trasformazione di una comunità montana in unione di comuni
Articolo 17 - Obblighi dell'unione e dei comuni partecipanti
Articolo 18 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Articolo 19 - Piano di sviluppo e programmi annuali
Articolo 20 - Esercizio associato di funzioni comunali
Articolo 21 - Attività regionali di coordinamento
Articolo 22 - Cooperazione di livello provinciale
Articolo 23 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Articolo 24 - Estensione di benefici
Articolo 25 - Incentivazione delle gestioni associate per l'anno 2008
Articolo 26 - Casi particolari di applicazione della legge
Articolo 27 - Disposizioni speciali per l'arcipelago toscano
Articolo 28 - Norme statali e regionali applicabili per l'esercizio di poteri sostitutivi
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 40/2001
Articolo 30 - Abrogazioni
Articolo 31 - Esclusione di maggiori spese
Articolo 32 - Entrata in vigore
