Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)

Articolo 36

Piano per il superamento del precariato

CAPO VII - Disposizioni in materia di sanità e di politiche sociali

Piano per il superamento del precariato

1. L’Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali possono procedere all’assunzione del personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze straordinarie ed entro la misura massima del 5 per cento delle proprie dotazioni organiche; l’assunzione avviene sulla base di forme pubbliche di selezione e non costituisce titolo per l’ingresso nei ruoli dell’Amministrazione regionale.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di personale, in accordo con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva del comparto dei dipendenti regionali, è approvato il Piano pluriennale per il superamento del precariato anche attraverso la stabilizzazione dei lavoratori precari assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, dall’Amministrazione regionale, dagli enti o dalle agenzie regionali rientranti, anche per effetto della presente legge, nel comparto di contrattazione regionale di cui alla legge regionale n. 31 del 1998. Il Piano è predisposto sulla base di una puntuale ricognizione, avuto riguardo al personale non dirigente che abbia svolto attività per almeno trenta mesi, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio o che maturi successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno 2007, tale requisito in virtù dei contratti di lavoro in essere alla data di approvazione della presente legge. Nel predetto personale non è compreso quello impiegato in attività di formazione nei CRFP e quello con funzioni di comunicazione esterna o di addetto stampa, o ai sensi della normativa in materia di uffici di gabinetto o strutture ausiliarie del Presidente della Regione o dei componenti della Giunta regionale. Nel piano, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2009, sono definiti i tempi e modalità di esecuzione dello stesso, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche . Il personale, il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato sulle base di procedure selettive di natura concorsuale, è stabilizzato a domanda; il restante personale, ivi compreso quello proveniente da progetti socialmente utili regionali e interregionali che abbia prestato servizio presso l’Amministrazione regionale, è sottoposto a prove selettive concorsuali pubbliche, con il riconoscimento di una premialità riferita al servizio prestato sulla base della legislazione vigente in materia. (1)
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(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 3 lettera e), LR 5/3/2008, n. 3.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per l’occupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dell’artigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dell’Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dell’istruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, l’informazione e l’editoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore