Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2
Articolo 13
Disposizioni in materia di opere pubbliche
CAPO III - Sistema delle autonomie locali
Disposizioni in materia di opere pubbliche
1. Al fine di sostenere l’attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato e la partecipazione di tutti i comuni della Sardegna alla società Abbanoa Spa, gestore unico affidatario del servizio da parte dell’Autorità d’ambito ottimale per la Sardegna, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 20.000.000 per la concessione di un contributo straordinario, a favore dei singoli comuni, così determinato (UPBS07.07.002 - cap. SC07.0784):
a) euro 28 per abitante quale risulta dal censimento Istat 2001, finalizzato alla sottoscrizione di partecipazioni azionarie a seguito di aumento di capitale sociale riservato ai comuni che non fanno parte dell’attuale assetto societario del gestore unico;
) l’importo che residua nello stanziamento, dopo l’erogazione del contributo di cui alla lettera a) è assegnato a ciascun comune sulla base della sua partecipazione al capitale sociale del gestore unico Abbanoa Spa; (1)
2. Le procedure per l’attribuzione del contributo di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’erogazione del contributo è comunque subordinata alla cessione del possesso degli impianti alla società affidataria del servizio idrico integrato da parte del comune previo subentro nella restituzione dei mutui contratti per la realizzazione di detti impianti, ancora in essere negli enti cedenti.
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, tutte le azioni della società affidataria gestore unico del servizio idrico integrato, ancora in suo possesso, anche per quote parziali, al prezzo simbolico di 1 euro ogni 1000 azioni, agli stessi comuni soci sulla base delle quote previste dall’articolo 10, comma 1.
4. Alla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) la lett. b) del comma 1 dell’articolo 39 è sostituita dalla seguente: “b) esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruenti del contributo; nell’esercizio della vigilanza suddetta rientra il potere di commissariamento e gli altri previsti, per l’autorità governativa, dall’articolo 2545 sexiesdecies del Codice civile;”;
b) all’articolo 83, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Nelle more del trasferimento delle competenze in capo alle province, l’esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 39 della presente legge resta in capo alla Regione.”.
5. Per le finalità di cui all’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2006, è autorizzato nell’anno 2007, l’ulteriore stanziamento di euro 4.000.000 (UPB S07.07.002 - cap. SC07.0789).
6. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 516.000 quale saldo per gli oneri di cui all’articolo 7 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), relativo alla predisposizione degli elaborati sul litorale di Cagliari (UPB S04.04.002 - cap. SC04.1029).
7. Per la realizzazione, il completamento, il restauro ed il consolidamento di edifici di culto e di chiese è autorizzato, nell’anno 2007, lo stanziamento di euro 5.000.000; il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S07.10.005 - cap. SC07.1256).
8. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 2.100.000 per la realizzazione di un programma di opere pubbliche di interesse provinciale, sovracomunale e regionale (UPB S07.10.005 - cap. SC07.1263).
9. I termini di impegnabilità dei finanziamenti regionali assegnati agli enti locali in regime di delega per la realizzazione di opere pubbliche, previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, con scadenza al 31 dicembre 2006, sono prorogati di un anno qualora alla stessa data i relativi progetti risultino in istruttoria presso i competenti uffici dell’Amministrazione regionale per il successivo rilascio dei prescritti provvedimenti autorizzativi o approvativi in materia paesaggistica, ambientale e idraulica.
10. Dopo il comma 11 dell’articolo 24 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è aggiunto il seguente: “11-bis. Allo scopo di favorire la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, per le occupazioni d’urgenza in corso al 1° dicembre 2005, la scadenza del termine di cui al secondo comma dell’articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è prorogata di due anni.”.
11. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge contenente una disciplina specifica che detti norme per la ristrutturazione, il risanamento e l’integrazione urbanistica dell’insediamento di Testimonzos nel Comune di Nuoro, in armonia con i principi della pianificazione urbana e paesaggistica.
12. Nella legge regionale n. 19 del 2006, capo III e capo V, la denominazione del soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale: “Ente delle risorse idriche della Sardegna (ERIS)” è sostituita dalla seguente: “Ente acque della Sardegna (ENAS)”.
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(1) Lettera sostituita dall'art. 9, comma 11, LR 5/3/2008, n. 3.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziarioArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per loccupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dellinquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dellartigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dellAgenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dellistruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, linformazione e leditoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati alloccupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore