Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2
Articolo 10
Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
CAPO III - Sistema delle autonomie locali
Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
1. Per l’anno 2007 e fino all’entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 5, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi di cui alle leggi regionali 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione), articolo 19; 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); 23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l’incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), articolo 2; 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), articolo 23, e n. 9 del 2006, confluiscono in un unico fondo il cui stanziamento, pari a complessivi euro 500.000.000 è ripartito per il 91 per cento a favore dei comuni e per il 9 per cento a favore delle province. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali, e al 60 per cento su base demografica. A decorrere dall’anno 2008 e sino alla riforma di cui al comma 5 il suddetto fondo è incrementato in misura percentuale identica a quella di variazione delle entrate tributarie ordinarie a destinazione non vincolata della Regione.
2. L’ente locale, in piena autonomia, provvede all’utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza.
3. All’accreditamento degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede, di norma, con quote trimestrali anticipate; sono fatte salve le operazioni finanziarie poste in essere in corso di esercizio provvisorio sulle leggi richiamate nel comma 1, nonché l’attività posta in essere dall’Amministrazione regionale sino all’effettivo trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2006; al riguardo l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S01.06.001 - cap. SC01.1059).
4. Ai comuni territorialmente competenti sono delegate le funzioni
amministrative previste dalla legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, per
garantire il funzionamento dei centri di servizi sociali gestiti dall'Ente
italiano di servizio sociale (EISS) Comitato regionale Sardegna.
L'Amministrazione regionale determina annualmente con legge finanziaria, a
decorrere dall'anno 2010, l'importo da trasferire ai comuni ove hanno sede i
centri.". Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2009, la concessione di un contributo straordinario di euro 84.000 a favore del centro di Ottana. (1)
5. In armonia con il titolo V della Costituzione e sulla base della potestà attribuita dallo Statuto speciale, la Regione attua la riforma dell’ordinamento delle autonomie locali e riordina la legislazione relativa, con la predisposizione di un disegno di legge organico, contenente altresì la riforma del vigente regime dei rapporti finanziari fra Regione, province e comuni attraverso l’attribuzione di una quota della compartecipazione regionale ai tributi erariali in sostituzione dei trasferimenti finanziari al sistema delle autonomie locali, ad eccezione di quelli finalizzati alla perequazione ed ai programmi regionali di sviluppo economico e sociale. A tal fine la Giunta regionale istituisce un’apposita commissione di studio, con la partecipazione delle autonomie locali per la definizione dei testi legislativi con le proposte delle suddette riforme, da prodursi entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.
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(1) Comma sostituito dall'art. 8, comma 14, LR 7/8/2009, n. 3.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziarioArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per loccupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dellinquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dellartigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dellAgenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dellistruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, linformazione e leditoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati alloccupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore