Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)

Articolo 16

Conservatoria delle coste della Sardegna

CAPO IV - Ambiente e governo del territorio

Conservatoria delle coste della Sardegna

1. Ai fini della salvaguardia e tutela degli ecosistemi costieri è istituita la Conservatoria delle coste della Sardegna quale agenzia tecnico-operativa della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico e con sede in Cagliari, con compiti di gestione integrata di quelle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, di proprietà regionale o poste a sua disposizione da parte di soggetti pubblici o privati e che quindi assumono la qualità di aree di conservazione costiera.
2. Nell’ambito delle zone costiere sono individuate le aree di conservazione costiera, di proprietà o in disponibilità pubblica e da affidarsi alla Conservatoria delle coste.
3. Sono di competenza della Conservatoria le seguenti funzioni:
a) il coordinamento delle iniziative regionali in materia di gestione integrata delle zone costiere nei rapporti con le altre regioni italiane e con le autorità locali dei paesi rivieraschi del Mediterraneo;
b) il coordinamento delle iniziative in materia di gestione integrata delle zone costiere poste in essere dall’Amministrazione regionale, dagli enti locali e dagli organismi di gestione di aree marine protette o di altre aree e siti di interesse comunitario;
c) la promozione e diffusione delle tematiche relative alla tutela ambientale e paesaggistica ed allo sviluppo sostenibile delle aree costiere;
d) l’elaborazione degli indirizzi e criteri di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 9 del 2006;
e) l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), e dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo), sugli atti di vendita di terreni ed immobili derivanti da assegnazioni pubbliche, che ricadono nella fascia costiera dei due chilometri dal mare;
f) l’esproprio e/o l’acquisto di quelle aree e quei beni immobili la cui qualità ambientale, paesaggistica e culturale è tale da ritenere necessaria la loro conservazione e salvaguardia;
g) l’esercizio delle competenze regionali in materia di demanio marittimo e costiero nelle aree demaniali immediatamente prospicienti le aree di conservazione costiera e sui singoli beni ad esso affidati;
h) l’esercizio delle competenze demandate alla Regione ai sensi degli articoli 60, 61, 62, 106 e 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i beni del patrimonio culturale immobiliare ricadenti nelle aree di conservazione costiera ad essa affidate.
4. La Conservatoria delle coste della Sardegna è agenzia dotata di autonomia regolamentare, finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).
5. Sono organi della Conservatoria: il comitato scientifico, il direttore esecutivo ed il collegio dei revisori. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta regionale.
6. Il collegio dei revisori è composto da tre membri prescelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Il presidente del collegio è designato nel provvedimento di nomina da parte del Presidente della Regione.
7. Il Comitato scientifico ha funzioni consultive e di supporto al direttore esecutivo nelle fasi di elaborazione e di verifica dei programmi della Conservatoria ed è composto da tre esperti designati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente.
8. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale della Conservatoria delle coste, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria, regolamentare, di bilancio e dotazione organica.
9. Il direttore esecutivo è individuato tra dirigenti dell’amministrazione o degli enti regionali di cui all’articolo 28, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, o tra soggetti esterni ai sensi dell’articolo 29 della citata legge regionale.
10. La prima dotazione organica della Conservatoria è stabilita con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente di concerto con l’Assessore competente in materia di personale. L’Agenzia è inserita nel comparto contrattuale del personale dell’Amministrazione e degli enti regionali ed è soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.
11. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sulla base dei principi del presente articolo, previo parere della Commissione consiliare competente e su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, approva lo statuto dell’Agenzia, ne nomina gli organi e ne stabilisce la dotazione organica.
12. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono valutati in euro 1.500.000 annui (UPB S04.04.001 - cap. SC04.1022).

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per l’occupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dell’artigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dell’Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dell’istruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, l’informazione e l’editoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore