Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2
Articolo 7
Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
CAPO II - Organizzazione istituzionale
Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
1. Nella legge regionale n. 31 del 1998 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’articolo 6 è abrogato;
b) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
“Art. 6-bis (Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità)
1. L’Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall’ordinamento, possono conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità, quando la complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dell’Amministrazione conferente e questa abbia preliminarmente accertato l’impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali presenti al suo interno.
2. Gli incarichi sono disciplinati con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei quali sono indicati l’oggetto della prestazione, che deve essere di natura temporanea, la durata, il luogo, i contenuti, i criteri per lo svolgimento dell’incarico e il compenso.
3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono conferiti previo espletamento di procedure comparative rese pubbliche preventivamente.
4. L’Amministrazione, le agenzie e gli enti rendono noti mediante inserimento nelle loro banche dati, accessibili al pubblico per via telematica e nel BURAS, gli incarichi conferiti ai propri consulenti, indicando l’oggetto, l’importo e la durata dell’incarico, intendendosi soppresse le altre diverse forme di pubblicità previste da norme vigenti.”;
c) dopo l’articolo 33 è inserito il seguente: “Art. 33-bis (Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni)
1. I dirigenti dell’Amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali del comparto ai quali siano conferite le funzioni di direttore generale o altra funzione dirigenziale presso amministrazione diversa da quella di appartenenza sono collocati in posizione di comando, con oneri a carico dell’ente di assegnazione, fatta salva l’applicazione di speciali disposizioni.
2. I dirigenti dell’Amministrazione, delle agenzie e degli enti possono, a domanda, salvo diniego, essere collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati, senza alcun onere di natura retributiva o previdenziale a carico dell’Amministrazione o degli enti. Si applicano le limitazioni e i divieti previsti nell’articolo 23 bis, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;
d) il comma 2 dell’articolo 42 è sostituito dal seguente: “2. I dipendenti dell’Amministrazione, delle agenzie e degli enti ai quali con contratto a tempo determinato sia conferito, in organismi o enti pubblici, un incarico di funzione dirigenziale o di funzionario dell’area direttiva possono, salvo divieto dell’amministrazione di appartenenza, essere collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del contratto, senza oneri di natura retributiva e previdenziale a carico dell’amministrazione di provenienza ma senza soluzione di continuità, ai fini giuridici, nel rapporto di lavoro con l’Amministrazione.”;
e) alla fine del comma 3 dell’articolo 58 sono aggiunte le seguenti parole: “Per i professionisti che svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca, la Giunta regionale, nella formulazione degli indirizzi di cui all’articolo 63, si ispira alle definizioni e ai criteri contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea dell’11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori.”.
2. Nell’anno 2007 e seguenti, le spese per gli incarichi di cui all’articolo 6 bis della legge regionale n. 31 del 1998 introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo non possono superare il 50 per cento delle risorse destinate a tali finalità nell’anno 2006; fanno eccezione le spese correlate a entrate statali o comunitarie a tali
finalità vincolate. (1)
-----
(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 3 lettera d), LR 5/3/2008, n. 3.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziarioArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per loccupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dellinquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dellartigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dellAgenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dellistruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, linformazione e leditoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati alloccupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore