Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2
Articolo 9
Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
CAPO II - Organizzazione istituzionale
Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
1. La Regione promuove e sviluppa un processo di razionalizzazione degli
acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel
territorio regionale, basato sull’utilizzo di strumenti telematici, attraverso l’istituzione di un centro di acquisto territoriale. (1)
[2. Il progetto, che per l’anno 2007 ha carattere sperimentale, ha lo scopo di:
a) contenere la spesa anche mediante la definizione di strategie comuni di acquisto, l’aggregazione e la standardizzazione della domanda, la rilevazione dei fabbisogni e lo sviluppo della concorrenza;
b) contenere la spesa, semplificare e accelerare il processo di acquisto delle amministrazioni e degli enti beneficiari, con l’utilizzo del Centro di acquisto territoriale (CAT), nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.] (2)
3. Le attività del centro sono svolte a favore: (1)
a) della Regione, degli enti e delle agenzie regionali e degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale;
b) degli enti locali, di loro consorzi o associazioni, nonché degli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale.
4. Il centro di acquisto territoriale stipula convenzioni quadro per l’approvvigionamento di beni e servizi ad elevata standardizzabilità, con le quali l’operatore economico prescelto si impegna ad eseguire, ai prezzi e alle condizioni previste nelle convenzioni stesse, contratti attuativi conclusi a seguito della ricezione di ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni o enti di cui al comma 3; anche al fine di tutelare la libera concorrenza e l’apertura del mercato, nella convenzione quadro sono determinati: (1)
a) il limite massimo della durata contrattuale;
b) la quantità massima, ovvero l’importo massimo, di beni o servizi oggetto della stessa.
5. Le amministrazioni ed enti di cui al comma 3, lettera a), sono tenuti Il centro di acquisto territoriale stipula. (1)
Le amministrazioni ed enti di cui al comma 3, lettera b), hanno facoltà di aderirvi, mediante l’emissione di singoli ordinativi di fornitura ovvero con provvedimenti di portata generale di adesione al sistema.
6. Fino all’istituzione del centro di acquisto territoriale le attività sono svolte dal Servizio provveditorato che svolge le funzioni di centrale di committenza ed opera nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici. (1)
[7. Al termine della sperimentazione è istituito il centro di acquisto territoriale e sono individuati gli obiettivi di sviluppo del programma regionale di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni.] (2)
8. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa relativa all’acquisto di uniformi per il personale regionale, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, emana apposite direttive.
9. Sono abrogati il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 143, e il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 maggio 1989, n. 65.
10. L’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica è autorizzato, in deroga all’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), a provvedere al riordino, dismissione e valorizzazione del patrimonio ERSAT, trasferito ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale n. 7 del 2005, attraverso la valutazione delle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio e delle Camere di commercio.
11. Al fine del conseguimento degli obiettivi fissati dalla delibera della Giunta regionale n. 8/20 del 28 febbraio 2006, relativamente alla riorganizzazione degli uffici regionali con sede a Cagliari, l’Amministrazione regionale è autorizzata a operare in deroga alla legge regionale n. 35 del 1995.
12. La Giunta regionale, con provvedimento annualmente rinnovabile, individua i soggetti ai quali il Bollettino ufficiale della Regione è inviato gratuitamente, in forma cartacea, il numero di copie riservato a ciascun destinatario e le eventuali condizioni cui si assoggetta la distribuzione gratuita. La diffusione telematica è operata tramite procedure certificate; la Giunta regionale stabilisce, altresì, i prezzi di vendita al pubblico, il costo delle pubblicazioni, le modalità e i prezzi di abbonamento. I corrispettivi dovuti per canoni, prezzi e tariffe relativi al Bollettino ufficiale sono versati direttamente dai soggetti interessati nell’apposito conto corrente postale intestato alla Regione Sardegna - Tesoreria regionale.
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(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 9 lettera a)-c)-d)-e)-f), LR 5/3/2008, n. 3.
(2) Comma soppresso dall'art. 1, comma 9 lettera b), LR 5/3/2008, n. 3.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziarioArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per loccupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dellinquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dellartigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dellAgenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dellistruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, linformazione e leditoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati alloccupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore