Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)

Articolo 26

Istituzione dell’Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico"

CAPO V - Disposizioni a favore dei sistemi produttivi

Istituzione dell’Agenzia governativa regionale “Osservatorio economico”

1. È istituita l’Agenzia governativa regionale denominata “Osservatorio economico”, quale organo tecnico-specialistico della Regione in materia di elaborazione statistica. L’Agenzia svolge attività di rilevazione, elaborazione e analisi delle statistiche economiche e sociali al fine di renderle fruibili al popolo sardo e per supportare sul piano conoscitivo le politiche regionali. L’Agenzia realizza inoltre tutte le azioni ad essa delegate dalla Giunta regionale, dirette a perseguire le proprie finalità statutarie.
2. L’Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Presidenza della Giunta, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
3. L’Agenzia è regolata da un apposito statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che deve essere espresso entro venti giorni, col quale sono disciplinate le attività, l’organizzazione della struttura operativa e il funzionamento degli organi.
4. Sono organi dell’Agenzia: il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale deve essere in possesso di documentata esperienza professionale maturata in ambiente pubblico o privato in materia di statistica e analisi economica; il suo rapporto di lavoro è regolato da contratto quinquennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed ha carattere pieno ed esclusivo.
4 bis. Al contratto di lavoro del direttore generale si applica, altresì, la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. In sede di prima applicazione i termini ivi previsti decorrono dalla data di approvazione della presente legge. (1)
5. La Giunta regionale approva, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano annuale di attività per l’anno successivo.
6. L’Agenzia è soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni ed è inserita nel comparto di contrattazione del personale dell’Amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge.
7. L’Osservatorio economico Srl, costituito ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali), e dell’articolo 41 della legge regionale n. 7 del 2005, è posto in liquidazione, previa conforme deliberazione dell’assemblea dei soci.
8. Il personale alle dipendenze dell’Osservatorio economico Srl con contratto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nell’Agenzia subordinatamente al superamento di apposite procedure concorsuali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.
9. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, valutati in euro 1.100.000 annui, si fa fronte con le risorse già stanziate dalle leggi regionali di cui al comma 7; l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 23, LR 7/8/2009, n. 3.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per l’occupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dell’artigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dell’Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dell’istruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, l’informazione e l’editoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore