Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2
Articolo 8
Norme varie sul personale
CAPO II - Organizzazione istituzionale
Norme varie sul personale
1. Agli enti locali che, con le modalità di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inquadrino nei propri organici dipendenti a tempo indeterminato dell’Amministrazione regionale, anche di qualifica dirigenziale, è attribuito, per tre anni, un contributo pari al 70 per cento del trattamento economico fondamentale annuo, spettante al dipendente secondo il contratto collettivo di lavoro applicato nell’ente di destinazione. A titolo di incentivazione, al dirigente o al dipendente inquadrato, è corrisposta una indennità commisurata a due mensilità, rispettivamente del trattamento fondamentale previsto per il personale dirigente o della retribuzione base per il restante personale, in godimento all’atto del trasferimento.
2. Nel comma 11
dell’articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006, le parole “non superiore al 50 per cento dei posti” sono sostituite dalle parole “non superiore ai posti”.
3. Per assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte, gli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 e le agenzie regionali sono autorizzati ad inquadrare i dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 2007 con rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il rapporto stesso sia stato prorogato almeno una volta e che il contratto sia stato preceduto da selezione pubblica conforme ai principi della legge regionale n. 31 del 1998. L’inquadramento è disposto, nei limiti delle vacanze in organico e delle risorse ad esso destinate, nel livello iniziale della categoria corrispondente a quella di assunzione, secondo il contratto collettivo di lavoro regionale.
4. Per far fronte alle esigenze organizzative dell’ufficio di Roma, anche in relazione ai compiti derivanti dall’attuazione del programma comunitario ENPI, la Giunta regionale ne ridefinisce funzioni e compiti e determina il contingente delle figure professionali necessarie. Entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento, il personale in servizio presso l’ufficio di Roma non riconducibile alle professionalità indicate nel provvedimento medesimo è posto in mobilità per la destinazione ad uffici della Regione autonoma della Sardegna o della pubblica amministrazione.
5. Per l’attuazione delle disposizioni dei contratti collettivi regionali di lavoro relative agli istituti incentivanti, le somme non utilizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario negli appositi fondi sono conservate nel conto dei residui, per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Le variazioni di bilancio, occorrenti per la ripartizione delle risorse relative alla retribuzione accessoria in applicazione dei contratti collettivi, sono disposte dall’Assessore regionale competente in materia di bilancio, su proposta della direzione generale competente in materia di personale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziarioArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per loccupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dellinquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dellartigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dellAgenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dellistruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, linformazione e leditoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati alloccupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore