Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)

Articolo 17

Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi

CAPO IV - Ambiente e governo del territorio

Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi

1. Fino all’emanazione di un’organica legge regionale in materia urbanistica, al fine di assicurare la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, negli edifici ricompresi nelle zone A, con apposito studio particolareggiato dell’intervento e nelle restanti zone omogenee di cui al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi funzionali di ampliamento volumetrico realizzati in aderenza agli edifici esistenti.
2. La domanda per il rilascio del permesso di costruire deve essere corredata di:
a) una certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, della persona ivi residente, con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle sue esigenze abitative;
b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto;
c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.
3. All’atto del rilascio del titolo abilitativo sulle nuove volumetrie è istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d’uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.
4. L’istruttoria delle pratiche relative all’esecuzione delle opere previste dal presente articolo riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre normali pratiche edilizie.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per l’occupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dell’artigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dell’Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dell’istruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, l’informazione e l’editoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore