Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2
Articolo 25
Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
CAPO V - Disposizioni a favore dei sistemi produttivi
Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
1. La Regione Sardegna, al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, può estendere o istituire un insieme di strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, definiti in conformità con la Carta degli aiuti a finalità regionale 2007 - 2013, che utilizzano:
a) i Regolamenti comunitari in esenzione come prorogati dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006, pubblicato nella GUCE serie L n. 368 del 23 dicembre 2006;
b) il Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, pubblicato nella GUCE serie L n. 302 del 1° novembre 2006;
c) il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de minimis” pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
d) la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C323/01), pubblicata nella GUCE serie C n. 323 del 30 dicembre 2006;
e) gli orientamenti e i regolamenti, compresi quelli in esenzione, adottati dalla Commissione europea per il periodo di programmazione 2007-2013 in materia di aiuti di Stato.
2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce e approva per ciascun nuovo strumento di incentivazione specifiche direttive di attuazione definite sulla base:
a) dei limiti previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale vigente per il periodo di programmazione 2007-2013;
b) dei regolamenti comunitari di cui al comma 1;
c) della normativa comunitaria di settore;
d) delle leggi di settore vigenti;
e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell’articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), e successive modifiche e integrazioni.
3. Le direttive di attuazione, di cui al comma 2, definiscono per ciascuno strumento di incentivazione:
a) oggetto e finalità degli aiuti;
b) soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità;
c) settori di attività ammissibili;
d) tipologie di aiuti ammissibili;
e) spese ammissibili;
f) forma e intensità di aiuto;
g) criteri di valutazione delle domande di agevolazioni;
h) procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande di agevolazioni;
i) procedure per l’erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni.
4. Le direttive di attuazione, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale, sono trasmesse alla Commissione competente per materia del Consiglio regionale che esprime il proprio parere entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
5. Per il finanziamento degli aiuti, di cui al presente articolo, sono utilizzate le risorse del:
a) POR Sardegna 2000-2006, in conformità a quanto previsto dal Programma operativo e dal Complemento di programmazione approvati dalla Commissione europea;
b) POR Sardegna FESR 2007-2013, in conformità a quanto previsto dal Programma operativo approvato dalla Commissione europea;
c) POR Sardegna FSE 2007-2013, in conformità a quanto previsto dal Programma operativo approvato dalla Commissione europea;
d) bilancio regionale, in conformità con gli indirizzi di spesa; possono essere, inoltre, utilizzate le risorse individuate in specifici accordi di programma quadro stipulati con lo Stato nonché, attraverso la stipula di specifici accordi di programma o procedure di programmazione negoziata, le risorse finalizzate allo sviluppo locale nella disponibilità di altri soggetti pubblici.
5 bis. Per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese previsti in programmi finanziati o cofinanziati con risorse regionali, attuati direttamente o delegati a enti locali o agenzie di sviluppo, l'Amministrazione regionale definisce metodologie, procedure e strumenti atti a garantire la trasparenza, la semplificazione e l'informatizzazione delle attività favorendo, al contempo, la concentrazione territoriale delle risorse anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma che possono prevedere investimenti produttivi, infrastrutture e servizi sia pubblici che privati, anche ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), e sulla base di specifiche direttive di attuazione adottate nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. Per favorire la costituzione di nuove imprese e l'innovazione delle piccole e medie imprese, viene fornita assistenza tecnica allo startup e allo sviluppo d'impresa anche in modalità telematica con l'implementazione del portale regionale dedicato alle imprese e l'utilizzo della rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive. Per le attività previste dal presente comma, l'Amministrazione regionale si avvale del supporto tecnico del BIC Sardegna Spa con oneri a carico degli stessi programmi. Il programma di azione annuale delle attività dell'agenzia è predisposto sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione. Per l'acquisizione delle ulteriori quote di partecipazione del capitale sociale del BIC Sardegna Spa è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 688.000 (UPB S01.05.002). (1)
5 ter. Nell'attuazione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente articolo una parte delle risorse programmate può essere destinata al finanziamento delle iniziative produttive da realizzarsi in specifici ambiti territoriali interessati da situazioni di crisi. (1)
6. Per la gestione degli interventi previsti dall’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005, e dal presente articolo, sono istituiti uno o più fondi presso un istituto di credito o un intermediario finanziario di cui all’articolo 1, comma 27, della legge regionale n. 6 del 2001, da selezionare con procedura di evidenza pubblica.
7. Con riferimento alle nuove iniziative finanziate a decorrere dalla data di approvazione della presente legge, le disposizioni della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36 (Politiche attive sul costo del lavoro), sono adeguate alla disciplina prevista dal presente articolo.
8. Al fine di semplificare le procedure e di ridurre i tempi necessari per la messa a disposizione degli imprenditori delle risorse finanziarie regionali, la cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario, ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può risultare anche da scrittura privata. La cessione di tali crediti è efficace ed opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata alla medesima dalla banca o dall’intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.
9. Il credito vantato dal Fondo istituito presso la Sfirs Spa ai sensi della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, nei confronti della Legler Siniscola Spa è ceduto alla Sfirs Spa affinché venga destinato, anche mediante operazione di ricapitalizzazione, al riequilibrio finanziario del Gruppo Legler, alle condizioni e modalità di compensazione che sono definite direttamente dalla stessa Sfirs Spa, quale gestore del sopra citato fondo, nell’ambito della prevista strategia di risanamento e rilancio del medesimo Gruppo Legler.
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(1) Comma inserito dall'art. 2, comma 37, LR 7/8/2009, n. 3.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziarioArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per loccupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dellinquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dellartigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dellAgenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dellistruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, linformazione e leditoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati alloccupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore