Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)

Articolo 28

Interventi per la cultura, lo spettacolo, l’informazione e l’editoria

CAPO VI - Disposizioni in materia di conoscenza e cultura

Interventi per la cultura, lo spettacolo, l’informazione e l’editoria

1. A favore delle attività di cultura e spettacolo sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 5.000.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, a copertura degli oneri espropriativi a fini strumentali di beni immobili per isolare o restaurare beni culturali, per assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte della collettività, facilitarne l’accesso, così come previsto dall’articolo 96 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) (UPB S03.01.003 - cap. SC03.0019);
b) la spesa valutata in euro 50.000 annui per il riconoscimento dell’onorificenza regionale denominata “Sardus Pater” da assegnare a cittadini italiani e stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale e abbiano dato lustro alla Sardegna (UPB S03.02.005 - cap. SC03.0336);
c) la spesa di euro 500.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore delle biblioteche scolastiche per l’acquisto di prodotti dell’editoria regionale (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0283);
d) la spesa di euro 100.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore delle emittenti radiofoniche private e locali per la trasmissione di notiziari in lingua sarda (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0282);
e) la spesa di euro 200.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per iniziative finalizzate alla promozione del libro edito in Sardegna attraverso l’acquisizione dei diritti per la sua pubblicazione nei siti web della Regione (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0284);
f) la spesa di euro 870.000, nell’anno 2007, quale contributo straordinario per i lavori di recupero e restauro della cattedrale di Oristano; all’attuazione dell’opera da parte dell’ente proprietario si provvede con le modalità previste dall’articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), e successive modifiche e integrazioni (UPB S03.01.004 - SC03.0047);
g) la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 per la concessione di un contributo a favore dell’Istituto Euromediterraneo (ISR) di Tempio - Ampurias per l’attuazione del protocollo d’intesa dell’11 luglio 2003 tra la Regione autonoma delle Sardegna e l’Istituto Euromediterraneo (UPB S03.02.005 - cap. SC03.0341).
2. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 2 dell’articolo 3 la parola “promuove” è sostituita dalle seguenti: “elabora, definisce e promuove”; nella lettera d) del medesimo comma dopo le parole “alle funzioni di tutela”, sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;
b) nella lettera e) del comma 3 dell’articolo 7 dopo le parole “intervento regionale” è aggiunta la parola: “finanziario”; nella medesima lettera e), dopo la parola “paleontologica” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi degli articoli 29, 88 e 89 del decreto legislativo n. 42 del 2004.”;
c) nella lettera d) del comma 2 dell’art. 21 dopo le parole “l’incremento delle biblioteche di ente locale” sono aggiunte le parole: “e degli archivi storici di ente locale;”.
3. In attesa dell’approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti ed i luoghi della cultura, previsto dall’articolo 7 dalla legge regionale n. 14 del 2006 al fine di assicurare la continuità dei servizi relativi ai beni culturali di cui all’articolo 23, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2006, è confermato il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali responsabili della loro gestione. La ripartizione delle risorse deve prevedere euro 2.400.000 per il finanziamento i nuovi progetti per servizi archivistici e bibliotecari(UPB S03.01.006 - cap. SC03.0120) ed euro 2.400.000 per il finanziamento di nuovi progetti per la gestione del patrimonio culturale (UPB S03.01.003 - cap. SC03.0015), garantendo, al contempo, la copertura dei costi relativi al personale impiegato nei predetti progetti ed in quelli di cui al medesimo articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2006, in misura non inferiore al 90 per cento per l’anno 2007.
4. Nel comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna), sono soppresse le seguenti parole: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), sono aggiunti i seguenti: “2-bis. L’assegnazione delle borse di studio è effettuata da una commissione di valutazione formata da esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle borse medesime. 2-ter. Ai componenti della Commissione sono riconosciuti i gettoni di presenza e le indennità previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l’attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l’Amministrazione regionale).”.
6. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 dell’articolo 2 le parole: “La Regione, attraverso lo sportello Film commission, operante presso l’Assessorato competente, che con la presente legge assume la denominazione di “Sardegna film commission”, promuove e valorizza il patrimonio artistico ed ambientale, le risorse professionali e tecniche e crea le condizioni per attrarre in Sardegna produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive mediante:” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione istituisce la “Sardegna film commission” con la finalità di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico ed ambientale, le risorse professionali e tecniche e creare le condizioni per attrarre in Sardegna produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive mediante:”;
b) alla fine del comma 1 dell’articolo 7 sono aggiunte le seguenti parole: “la misura del tasso agevolato è stabilita nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria.”;
c) nel comma 3 dell’articolo 9 dopo le parole: “aventi sedi nell’Isola” sono aggiunte le seguenti: “facilitando l’accesso alle risorse previste nei programmi regionali per i settori produttivi ed a quelle previste dallo Stato e dall’Unione europea.”;
d) nel comma 1 dell’articolo 13 le parole “di cui agli articoli 6, 7 e 9” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 5, 6 e 9”;
e) nel comma 2 dell’articolo 22 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “f-bis) il direttore della Sardegna film commission, o un suo rappresentante;”;
f) l’articolo 25 è sostituito dal seguente: “Art. 25 (Modalità di concessione degli aiuti) 1. Il regime di aiuti previsto dalla presente legge è subordinato alla approvazione da parte della Commissione europea. 2. Fino alla approvazione di cui al comma 1 gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi con i limiti e le condizioni di cui al regime “de minimis”.”;
g) il comma 2 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente: “2. Le risorse disposte a favore della presente legge sono destinate prioritariamente, per una quota non superiore al 70 per cento, agli interventi di cui ai capi II e III. L’80 per cento della somma riservata ai capi II e III è destinato agli articoli 5, 6, 7 e ai commi 1 e 2 dell’articolo 9 del capo III.”.
7. Per l’anno 2007 le domande di ammissione ai benefici di cui alle sottoindicate leggi regionali devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 (Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive);
b) legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari);
c) legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle Università della terza età in Sardegna);
d) legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione delle scuole civiche di musica);
e) legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna);
f) legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna).
8. Il comma 8 dell’articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 è abrogato.
9. A favore del sistema dell’editoria, dell’informazione e della comunicazione sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la produzione dei notiziari regionali e locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi (articolo 24, lettera g) della legge regionale n. 22 del 1988) (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0280);
b) la spesa di euro 30.000, per l’anno 2007, per l’organizzazione della Conferenza regionale dell’informazione (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0271).

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per l’occupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dell’artigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dell’Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dell’istruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, l’informazione e l’editoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore