Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)

Articolo 34

Fondo regionale per la non autosufficienza

CAPO VII - Disposizioni in materia di sanità e di politiche sociali

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. Al fine di sostenere le persone non autosufficienti e chi vive accanto a loro e se ne prende cura è istituito il Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. Il Fondo è destinato alla realizzazione di un programma di welfare locale e regionale, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 23 del 2005, dalla proposta di Piano regionale dei servizi sociali e dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, ed è destinato alla concreta realizzazione di un sistema integrato di servizi e interventi a favore delle persone non autosufficienti e dei nuclei di appartenenza.
3. Per non autosufficiente si intende la persona anziana o disabile che non può provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri. La valutazione della condizione di non autosufficienza è effettuata con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Il Fondo regionale per la non autosufficienza è alimentato da risorse regionali, statali e comunitarie. Per l’anno 2007 la dotazione del Fondo è pari a euro 120.000.000, da integrare con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna del Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ed è alimentato dai seguenti stanziamenti:
a) risorse regionali per euro 25.000.000, destinate al potenziamento dell’assistenza domiciliare, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.007);
b) risorse regionali e statali per euro 6.000.000, destinate al sostegno nelle responsabilità di cura di persone non autosufficienti (UPB S05.03.007);
c) risorse regionali e statali per euro 9.000.000, destinati al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001; accordo Regione Sardegna - Anci 15 dicembre 2004 di cui alla delibera della Giunta regionale 52/12 del 15 dicembre 2004) (UPB S05.03.007);
d) risorse regionali già destinate al finanziamento dei piani personalizzati per persone con disabilità grave (legge n. 162 del 1998) per euro 36.000.000 (UPB S05.03.007);
e) risorse regionali già destinate al programma sperimentale “ritornare a casa” (legge regionale n. 4 del 2006, articolo 17, comma 1 per euro 5.000.000 (UPB S05.03.007);
f) risorse regionali già destinate al programma per le assistenti familiari (legge regionale n. 4 del 2006, articolo 17, comma 4, per euro 700.000 (UPB S05.03.009);
g) risorse regionali già destinate al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (legge regionale n. 27 del 1983; legge regionale n. 11 del 1985; legge regionale n. 20 del 1997; legge regionale n. 6 del 2004) (UPB S05.03.007).
5. Le risorse di cui alla lettera a) sono destinate a finanziare un programma di interventi di assistenza domiciliare di carattere socio-assistenziale a favore di persone non autosufficienti, sulla base di bisogni certificati e nell’ambito di programmi di assistenza domiciliare personalizzata, comunque integrata con le prestazioni e le attività erogate dalle aziende sanitarie locali. Il programma prevede interventi di carattere socio-assistenziale fino a un massimo di euro 4.000 all’anno per avente diritto, graduati a seconda del livello di compromissione della non autosufficienza, da integrare attraverso il cofinanziamento a carico degli enti locali e del cittadino. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone, sentiti gli enti locali e i soggetti sociali solidali di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005, le linee guida per l’attuazione del presente programma, compresi i criteri e le modalità per la valutazione della condizione di non autosufficienza, nonché per il suo raccordo con il sistema integrato dei servizi alla persona ai sensi del comma 2.
6. Le risorse di cui alla lettera b) sono destinate al finanziamento di un programma sperimentale a sostegno dei nuclei familiari nelle responsabilità di cura di persone non autosufficienti, in particolare di quelle gravi, attraverso l’erogazione di contributi economici pari a 3.000 euro all’anno per avente diritto per l’assistente familiare che opera a domicilio della persona non autosufficiente, purché in regola con la normativa vigente e nel rispetto dei contratti di lavoro. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone, sentiti gli enti locali e i soggetti sociali solidali di cui all’art. 10 della legge regionale n. 23 del 2005, le linee guida per l’attuazione del presente programma, compresi i criteri e le modalità per la valutazione della condizione di non autosufficienza, nonché per il suo raccordo con il sistema integrato dei servizi alla persona ai sensi del comma 2.
7. Le risorse di cui alla lettera c) sono destinate alla copertura degli oneri a carico dei comuni per il pagamento della quota sociale per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti, sulla base di indirizzi predisposti dalla Giunta regionale. Per l’anno 2007, in via transitoria e per i pazienti inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali da almeno tre anni, le risorse possono essere erogate alle aziende sanitarie locali per l’integrazione della quota sociale di pertinenza dei Comuni. Delle risorse di cui al presente comma, una somma pari a euro 100.000 è destinata all’ospitalità presso la Casa di accoglienza operante nell’area dell’ospedale oncologico dell’ASL n. 8.
8. La Regione definisce i criteri di accesso agli interventi, anche prevedendo la valutazione della situazione economica del beneficiario individuata sulla base dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), nonché modalità di monitoraggio e valutazione dei programmi di intervento anche attraverso un apposito gruppo tecnico regionale.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per l’occupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dell’artigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dell’Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dell’istruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, l’informazione e l’editoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore