Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2
Articolo 35
Interventi finalizzati alloccupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
CAPO VII - Disposizioni in materia di sanità e di politiche sociali
Interventi finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
1. La Regione, nelle more della piena attuazione delle politiche di sviluppo promosse al fine di accelerare il processo di crescita dell’occupazione e contrastare i fenomeni di disagio sociale che ancora permangono, predispone, con il coinvolgimento attivo del sistema delle autonomie locali e delle forze sociali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge un programma di interventi finalizzati all’occupazione stabile e al superamento della precarietà del lavoro. La spesa per la realizzazione del predetto programma è valutata in euro 151.352.000 per l’anno 2007 a valere sull’utilizzo e rimodulazione dei fondi comunitari 2000/2006, nazionali e regionali, come di seguito stabilito:
a) interventi di inserimento lavorativo di inoccupati, disoccupati e autoimpiego, prioritariamente destinato a iniziative giovanili, euro 85.900.000 (UPB. S02.02.001, S02.02.001 e S02.03.002);
b) interventi a favore di soggetti svantaggiati così come definiti dalla relativa disposizione comunitaria, euro 30.600.000 (UPB S02.03.001, S05.03.004 e S02.02.005);
c) interventi di stabilizzazione e di reimpiego a favore di lavoratori socialmente utili, di quelli espulsi dal sistema produttivo, collocati in cassa integrazione e mobilità, euro 20.084.000 (UPB S02.03.001, S02.03.007, S02.03.001 e S06.06.002);
d) interventi a sostegno delle donne lavoratici, euro 14.768.000 (UPB S02.03.002).
2. La Regione promuove altresì interventi destinati alle famiglie e alle persone senza reddito, sulla base di apposito programma che prevede le procedure per la pubblicazione delle misure di intervento, per la selezione e l’accoglimento delle richieste, per la verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, nonché la possibile integrazione con altri interventi e servizi, i comuni possono assicurare, avuto riguardo ai livelli ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), un sostegno economico alle famiglie e alle persone prive di reddito e in condizioni di accertata povertà per un massimo di 250 euro mensili per un anno.
3. Il programma per l’anno 2007 ha carattere sperimentale, è rivolto a coloro che risultino esclusi da analoghi interventi previsti da altre amministrazioni pubbliche e prevede una compartecipazione, nella misura del 50 per cento, a carico delle amministrazioni comunali; a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 (UPB S05.03.007 - cap. SC05.0680). Le risorse sono ripartite tra i comuni in base ai criteri contenuti nell’articolo 10 della presente legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziarioArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per loccupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dellinquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dellartigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dellAgenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dellistruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, linformazione e leditoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati alloccupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore