Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2
Articolo 21
Disposizioni in materia di agricoltura
CAPO V - Disposizioni a favore dei sistemi produttivi
Disposizioni in materia di agricoltura
1. Per le finalità di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 37 del 1998, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l’anno 2007 (UPB S06.04.014 - cap. SC06.1125).
2. È autorizzata per l’anno 2007 la spesa di euro 1.500.000 per la concessione ai Consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2006, aventi sede e operanti in Sardegna, espressione o emanazione delle organizzazioni di rappresentanza e tutela degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, di contributi per l’integrazione del fondo rischi da destinare esclusivamente a sostegno di operazioni di credito, nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria; i consorzi di garanzia fidi devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 4 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo).
3. In armonia con i nuovi orientamenti comunitari, al fine di garantire in alternativa agli interventi compensativi, maggiore copertura e maggiore tempestività nell’erogazione degli indennizzi da riconoscere ai produttori agricoli per danni causati alla produzione agricola e zootecnica, o ai mezzi di produzione, da calamità naturali o altri eventi eccezionali, o da fitopatie e epizoozie, l’Amministrazione regionale è autorizzata, secondo quanto previsto dall’articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (Norme per l’accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA), ad estendere l’attuale sistema di assicurazione agricola agevolata integrando gli aiuti previsti per i consorzi di difesa aventi sede ed operanti in Sardegna, già in possesso del riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell’attività di difesa attiva e passiva di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; gli aiuti sono erogati ai consorzi di difesa per la copertura, al netto dei contributi statali e di quelli a carico dei produttori agricoli, degli ulteriori oneri riferibili ai contratti assicurativi stipulati dagli stessi consorzi, relativamente alle nuove garanzie inserite nel Piano assicurativo nazionale per l’anno 2007 (multirischio sulle rese, epizoozie, fitopatie). Per le finalità del presente comma, è autorizzata la spesa valutata in euro 5.000.000 annui (UPB S06.04.006 - cap. SC06.0974).
4. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo e l’integrazione delle filiere agroindustriali e delle filiere agro-alimentari, con priorità ai settori dove operano organizzazioni di produttori, è autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 4.000.000 per aiuti diretti, secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 4 (Interventi a favore delle aziende agricole in difficoltà), al sostegno temporaneo e al ripristino della redditività di cooperative di trasformazione e commercializzazione (UPB S06.01.002 - cap. SC06.0011).
5. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 5.000.000 per la realizzazione di un programma finalizzato a favorire i processi di integrazione nel settore lattiero-caseario cooperativo; il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S06.04.13 - cap. SC06.1090)
6. Il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2005, è sostituito dal seguente: “7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella misura massima del 50 per cento, la costituzione dei fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e delle norme regionali di settore, per la realizzazione di programmi di attività finalizzati allo sviluppo e integrazione delle filiere agro-alimentari. L’aiuto è erogato ai sensi del Regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”). Le modalità di erogazione degli aiuti sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale; la relativa spesa è valutata in euro 3.000.000 annui (UPB S06.04.015 - cap. SC06.1152).”.
7. Al fine di favorire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative nel settore agricolo l’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale può stipulare apposite convenzioni con i centri di assistenza agricola, a valere sulle risorse stanziate nell’UPB S06.04.003 - cap.SC06.0870.
8. Al fine di favorire la nascita di una filiera agroenergetica sarda e di ridurre le emissioni di gas nell’atmosfera, è autorizzata la concessione di aiuti per la costruzione di un impianto di produzione di biodiesel ai soggetti che esprimano le varie fasi della filiera, a partire dalla produzione della materia prima, fino alla utilizzazione dei prodotti intermedi o trasformati. Le modalità di attuazione sono determinate con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni; la relativa spesa è valutata in euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (UPB S06.04.013 - cap. SC06.1089).
9. L’ERA Sardegna, di cui all’articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2005, nonché il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al trasferimento delle stesse all’Agenzia AGRIS Sardegna. La loro soppressione e il trasferimento delle loro funzioni sono determinati, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi conseguentemente all’approvazione, a norma dell’articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, dello statuto, della pianta organica, del bilancio di previsione e del regolamento di contabilità dell’Agenzia AGRIS Sardegna. La stessa Agenzia, alla data di approvazione della stessa delibera, succede all’ERA Sardegna, al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e al Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con esclusione di quelli inerenti l’Istituto di incremento ippico.
10. L’ERSAT Sardegna, di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 7 del 2005, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al trasferimento delle stesse all’Agenzia LAORE Sardegna e all’Agenzia ARGEA Sardegna per quanto di sua competenza. La sua soppressione e il trasferimento delle sue funzioni sono determinati entro, e non oltre, la data del 31 dicembre 2007 con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi conseguentemente all’approvazione, a norma dell’articolo 28 della legge regionale n. 13 del 2006, dello statuto, della pianta organica, del bilancio di previsione e del regolamento di contabilità dell’Agenzia LAORE Sardegna. La stessa Agenzia, alla data di approvazione della stessa delibera, succede all’ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e all’ERA Sardegna nei rapporti giuridici relativi all’Istituto di incremento ippico.
11. Le funzioni già esercitate dai Servizi dipartimentali dell’agricoltura, nonché le funzioni delegate all’ERSAT Sardegna ma rientranti tra quelle attribuite all’Agenzia ARGEA Sardegna dall’articolo 22 della legge regionale n. 13 del 2006, sono trasferite alla stessa Agenzia alla data di emanazione del decreto, soggetto a pubblicazione sul BURAS, di cui all’articolo 32, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2006, successivo all’ approvazione dello statuto, della pianta organica, del bilancio di previsione, del regolamento di contabilità dell’Agenzia ARGEA Sardegna, e comunque, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007. Alla stessa data di emanazione del decreto di cui sopra, ARGEA Sardegna succede ai Servizi dipartimentali per l’agricoltura e all’ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni sopra richiamate.
12. In sede di prima applicazione della legge regionale n. 13 del 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, la gestione e gli oneri del personale assegnato ad ARGEA Sardegna ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della stessa legge regionale, rimangono a carico delle amministrazioni di provenienza.
13. Ai fini dell’attuazione della medesima legge regionale n. 13 del 2006, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.
14. Nella legge regionale n. 13 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 3 dell’articolo 6, nel comma 3 dell’articolo 13 e nei commi 1 e 3 dell’articolo 22 le parole: “dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007” sono soppresse;
b) gli articoli 7 e 14 sono abrogati;
c) le parole: “dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007” di cui al primo e secondo capoverso del comma 1 dell’articolo 32 sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 21 della legge finanziaria della Regione per l’anno 2007.”.
15. Le somme sussistenti nel conto dei residui della UPB S01.03.002 (cap. SC01.0442), possono essere utilizzate anche in materie diverse dall’agro-alimentare e per le finalità previste dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale, dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953).
16. I termini di impegnabilità relativi ai progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell’agricoltura), già prorogati da ultimo dall’articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2006, sono prorogati di un ulteriore anno. Il mancato impegno entro tale termine comporta l’immediato riversamento delle somme detenute.
17. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 63.872.000 destinata all’incremento delle dotazioni finanziarie delle misure del POR-FEOGA 2000-2006; alla stessa spesa si fa fronte quanto ad euro 20.000.000 con le risorse di cui all’articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2005, sussistenti nel conto dei residui e quanto ad euro 43.872.000 mediante l’utilizzo delle risorse non vincolate di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale).
18. Al fine di anticipare il pagamento dei premi previsti dal Piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006, inseriti negli elenchi di liquidazione inviati ad AGEA entro la data del 31 dicembre 2006, è autorizzata l’anticipazione alla stessa Agenzia fino all’importo di euro 39.000.000. Tale somma è integralmente rimborsata da AGEA a valere sul trasferimenti a favore della stessa Agenzia da parte della Commissione europea e del Ministero dell’economia per le spese a carico del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 (UPB S04.11.004 - cap. SC04.2931). (1)
19. A valere sulle disponibilità recate nel conto dei residui della UPB S06.04.006 cap. SC06.0970 una quota pari ad euro 5.000.000 è destinata a garantire un costo omogeneo dell’acqua per uso irriguo in tutto il territorio regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica), relativo agli anni dal 2001 al 2005.
20. Allo scopo di consentire il completamento della realizzazione degli interventi delegati al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, a valere sulle disponibilità sussistenti nel conto dei residui della UPB S06.04.006 - cap. SC06.0970, è autorizzata a favore dello stesso Consorzio la spesa di euro 2.017.833,08, pari alla differenza fra le somme non disponibili a seguito del pignoramento disposto dall’autorità giudiziaria per il recupero dei crediti vantati dall’ERIS, e la somma messa a disposizione con l’articolo 12, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2006, detratte le somme riscosse a vario titolo dal Consorzio per le stesse finalità per il triennio 1994-1998. La Giunta regionale determina le priorità e le modalità di ripartizione della suddetta somma nei capitoli di competenza dei rispettivi Assessorati deleganti.
21. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio necessarie all’attuazione dei commi 17, 19 e 20.
22. Le economie, pari ad euro 9.306.000, realizzate dall’ERSAT Sardegna sui finanziamenti regionali destinati alla realizzazione di programmi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, sono utilizzate dallo stesso ente, per incrementare la dotazione finanziaria della misura 4.9 del POR-FEOGA.
23. Allo scopo di abbattere i costi sostenuti dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale per il personale a tempo determinato assunto in relazione all’intervento finalizzato all’implementazione degli strumenti di misurazione POR Sardegna 2000/2006 - misura 1.2 “Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricole” è autorizzata la spesa, nell’anno 2007, di euro 500.000 (UPB. S04.02.003 - cap. SC04.0197).
----------
(1) Comma modificato dall'art. 1, LR 29/10/2007, n. 11.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziarioArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per loccupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dellinquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dellartigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dellAgenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dellistruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, linformazione e leditoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati alloccupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore