Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2
Articolo 29
Interventi per lo sport
CAPO VI - Disposizioni in materia di conoscenza e cultura
Interventi per lo sport
1. A favore delle attività sportive sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la concessione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 di un contributo di euro 7.000.000, di cui 2.000.000 a favore del Comune di Cagliari, 2.000.000 a favore del Comune di Oristano e 3.000.000 a favore del Comune di Nuoro per la realizzazione del Palazzotto dello sport nelle predette città; la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia, definisce le modalità di concessione dei contributi (UPB S05.04.002 - cap. SC05.0886);
b) la concessione di un contributo di euro 60.000, nell’anno 2007, a favore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata “Jeux des Iles” (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0858);
c) la concessione di un contributo valutato in euro 50.000 annui a favore del Comitato regionale del CONI per l’organizzazione in Sardegna dei Giochi della gioventù (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0858);
d) la concessione di un contributo straordinario di euro 90.000, nell’anno 2007, a favore della commissione organizzatrice regionale per l’organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi 2007 e delle relative manifestazioni collaterali (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0852);
e) la concessione di un contributo di euro 100.000, nell’anno 2007, a favore della Scuola regionale dello sport per l’alta formazione degli operatori sportivi (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0859);
f) la concessione di un contributo straordinario di euro 100.000 a favore delle società sarde che promuovono e tutelano lo sport a favore degli atleti diversamente abili, regolarmente iscritte alla sezione Sardegna del Comitato italiano paralimpico; i contributi devono essere assegnati in conto attrezzature per la realizzazione di interventi di adattamento degli impianti alla agevole fruizione degli atleti diversamente abili (UPB S05.04.002 - cap. SC05.0883);
g) la concessione di un contributo di euro 50.000 a favore della sezione sarda del Comitato italiano paralimpico per l’organizzazione della prima edizione delle paralimpiadi regionali sarde (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0860);
h) la spesa di euro 1.800.000, per l’anno 2007, per la concessione dei contributi di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 17 del 1999, come modificato dall’articolo 23, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2006 (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0849).
2. Nella legge regionale n. 17 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 dell’articolo 23 è aggiunto il seguente: “4-bis. La somma da ripartire fra gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per le finalità di cui al presente articolo è pari al 50 per cento dello stanziamento previsto nel competente capitolo (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0850).”;
b) nel comma 4 dell’articolo 26 le parole “che non presentino nell’Isola carattere di ripetitività annuale e che non ricadano nella previsione programmatoria del precedente comma 1” sono soppresse;
c) il comma 5 dell’articolo 26 è abrogato;
d) nel comma 3 dell’articolo 36 le parole “lire 300” sono sostituite con “euro 0,30”;
e) dopo il comma 4 dell’articolo 39 è aggiunto il seguente: “4-bis. Per conseguire le finalità di tutela sanitaria previste dal presente articolo, la Regione è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali, che possono avvalersi anche di organismi privati, che prevedano l’effettuazione degli accertamenti sanitari obbligatori per lo svolgimento di attività sportive.”;
f) il comma 3 dell’articolo 40 è sostituito dal seguente: “3. La quota d’intervento regionale non può eccedere il 70 per cento del costo dell’iniziativa e sulla stessa è ammessa l’anticipazione totale del contributo per i centri di studio e di ricerca istituiti presso le Università della Sardegna e nella misura massima del 70 per cento per gli enti ed organizzazioni conferenti al CONI, nonché secondo le modalità previste dall’articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.”.
3. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S05.04.001 - cap. SC05.0851 del bilancio della Regione per l’anno 2007, una quota pari ad euro 70.000 è destinata al pagamento delle trasferte effettuate nell’anno 2006 in territorio extraregionale per la partecipazione ai campionati e alle singole manifestazioni sportive, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale n. 17 del 1999.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziarioArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per loccupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dellinquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dellartigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dellAgenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dellistruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, linformazione e leditoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati alloccupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore