Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)

Articolo 3

Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)

CAPO I - Disposizioni di carattere finanziario

Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)

1. L’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico)
1. È istituita l’imposta regionale sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo, diverse dall’abitazione principale, così come definita dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sulle stesse, acquisite o costruite da più di cinque anni.
2. L’imposta si applica sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso:
a) delle unità immobiliari di cui al comma 1, site in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina;
b) di quote o di azioni non negoziate sui mercati regolamentati di società titolari della proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a), per la parte ascrivibile alle predette unità immobiliari. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente collegabili alle predette partecipazioni.
3. L’imposta non si applica alle cessioni a titolo oneroso di unità immobiliari adibite ad uso abitativo, effettuate in regime di impresa nell’esercizio delle attività di costruzione o compravendita di immobili, purché iscritte tra le rimanenze dell’ultimo bilancio approvato.
4. Soggetto passivo dell’imposta è l’alienante a titolo oneroso avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale ai sensi dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), o avente domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi.
5. La plusvalenza di cui al comma 2, lettera a), ècostituita dalla differenza tra il prezzo o il corrispettivo di cessione ed il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al miglioramento del bene medesimo e rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. La plusvalenza di cui al comma 2, lettera b), si calcola raffrontando il prezzo o corrispettivo di cessione con il costo di acquisizione della partecipazione. La quota parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni ascrivibili alle unità immobiliari di cui al comma 2, lettera a), è calcolata in riferimento ai valori contabili emergenti dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato, rapportando il valore netto di bilancio riferito alle unità immobiliari di cui al comma 1, e il totale dell’attivo di bilancio o rendiconto approvato.
7. L’imposta regionale si applica nella misura del 20 per cento sulle plusvalenze calcolate ai sensi dei commi 5 e 6.
8. L’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata ai sensi dei precedenti commi, deve essere versata in Tesoreria regionale o presso il concessionario per la riscossione, entro venti giorni dalla data dell’atto di cessione, se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero. Negli stessi termini deve essere inviata all’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate (di seguito denominata ARASE), da parte del cedente, apposita dichiarazione di conseguimento della plusvalenza recante i dati che ne consentono la determinazione, secondo le modalità stabilite dall’ARASE. All’atto della cessione l’alienante può chiedere al notaio, fornendo la necessaria provvista, di provvedere alla presentazione della dichiarazione, all’applicazione e al versamento dell’imposta nei termini suddetti. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nell’atto avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso dell’unità immobiliare. Il notaio è comunque obbligato a comunicare all’ARASE, entro venti giorni dalla stipulazione, e secondo le modalità stabilite dall’ARASE, gli estremi dell’atto di cessione dell’unità immobiliare oggetto di imposta.
9. L’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento delle quote o delle azioni delle società titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulle unità immobiliari di cui al comma 2, lettera a), deve essere versata nella Tesoreria regionale o al concessionario per la riscossione entro sessanta giorni dalla data della cessione. Relativamente alle plusvalenze di cui al comma 2, lettera b), l’organo amministrativo delle anzidette società è obbligato a comunicare, entro trenta giorni dalla cessione, l’avvenuto trasferimento all’ARASE, secondo le modalità stabilite dalla stessa ARASE. Nel medesimo termine e con le medesime modalità, l’organo amministrativo deve, altresì, comunicare al socio cedente che la cessione delle quote potrebbe implicare obbligo di versamento dell’imposta e mettere a disposizione, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta, tutta la documentazione necessaria per il calcolo della plusvalenza. Nei trenta giorni successivi, il cedente deve, qualora ne sussistano le condizioni, presentare la dichiarazione prevista nel comma 8.
10. Il gettito dell’imposta di cui al presente articolo è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.”.
2. L’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico)
1. È istituita l’imposta regionale sulle unità immobiliari destinate ad uso abitativo, non adibite ad abitazione principale, così come definita dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sulle stesse, ubicate nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina.
2. Presupposto dell’imposta è il possesso delle unità immobiliari di cui al comma 1.
3. Soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari delle unità immobiliari di cui al comma 1, ovvero i titolari di diritti reali sugli stessi di usufrutto, uso e abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, ai sensi dell’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; per gli immobili sui quali è costituito il diritto di superficie, soggetto passivo è il superficiario che ha costruito l’unità immobiliare, con il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
4. I possessori a titolo di proprietà indivisa sono solidalmente responsabili del pagamento dell’imposta.
5. L’imposta regionale è stabilita nella misura annua di:
a) euro 9 per metro quadro per unità immobiliari di superficie fino a 60 mq;
b) euro 11 per ogni metro quadro eccedente i 60 mq e fino a 100 mq;
c) euro 14 per ogni metro quadro eccedente i 100 mq e fino a 150 mq;
d) euro 15 per ogni metro quadro eccedente i 150 mq e fino a 200 mq;
e) euro 16 per ogni metro quadro eccedente i 200 mq.
La superficie di riferimento ai fini del calcolo della base imponibile è quella dichiarata o accertata ai fini catastali.
6. Le misure previste al comma 5 sono aumentate del 20 per cento per i fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.
7. L’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratta la titolarità della proprietà o degli altri diritti; a tal fine il mese durante il quale la titolarità si è protratta per almeno quattordici giorni è computato per intero. L’imposta è versata in un’unica soluzione dal 1° al 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite dall’ARASE.
8. Il gettito dell’imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all’articolo 5 e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito è generato.
9. Per l’anno 2006 l’imposta è dovuta nella misura più favorevole al contribuente mediante comparazione tra le misure previste dal presente articolo e quelle previgenti.”.
3. L’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto)
1. A decorrere dall’anno 2006 è istituita l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto.
2. Presupposto dell’imposta sono:
a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell’aviazione generale di cui all’articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato di persone nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre;
b) lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale e nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna delle unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) o comunque delle unità utilizzate a scopo di diporto, di lunghezza superiore ai 14 metri , misurate secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, ai sensi dell’articolo 3, lettera b) del citato decreto legislativo, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.
3. Soggetto passivo dell’imposta è la persona fisica o giuridica avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l’esercizio dell’aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume l’esercizio dell’unità da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.
4. L’imposta regionale di cui al comma 2, lettera a) è dovuta per ogni scalo, quella di cui al comma 2, lettera b) è dovuta annualmente.
5. L’imposta è stabilita nella seguente misura:
a) euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;
b) euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;
c) euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;
d) euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
e) euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
f) euro 3.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
g) euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
h) euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
i) euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri. Per le unità a vela con motore ausiliario e per i motorsailer l’imposta è ridotta del 50 per cento.
6. Sono esenti dall’imposta:
a) le imbarcazioni che fanno scalo per partecipare a regate di carattere sportivo, a raduni di barche d’epoca, di barche monotipo ed a manifestazioni veliche, anche non agonistiche, il cui evento sia stato preventivamente comunicato all’Autorità marittima da parte degli organizzatori; dell’avvenuta comunicazione deve essere data notizia all’ARASE, prima dell’approdo;
b) le unità da diporto che sostano tutto l’anno nelle strutture portuali regionali;
c) la sosta tecnica, limitatamente al tempo necessario per l’effettuazione della stessa.
Con specifico provvedimento dell’ARASE sono indicate le modalità di certificazione delle cause di esenzione.
7. L’imposta è versata:
a) all’atto dello scalo per gli aeromobili di cui al comma 2, lettera a);
b) entro 24 ore dall’arrivo delle unità da diporto nei porti, negli approdi, nei punti e nei campi d’ormeggio ubicati lungo le coste della Sardegna mediante modalità da stabilirsi con provvedimento dell’ARASE.
8. La riscossione del tributo può essere affidata dall’ARASE mediante:
a) stipula di apposite convenzioni con soggetti terzi;
b) stipula di apposite convenzioni a soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi, i punti e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali, con riconoscimento di un aggio pari al 5 per cento dell’imposta riscossa.
9. I soggetti gestori di cui al comma 8 che accedono alla convenzione di riscossione provvedono, con le modalità previste dal provvedimento dell’ARASE, al riversamento alla Tesoreria regionale del tributo percetto, al netto degli eventuali aggi ad essi spettanti. Con il predetto provvedimento sono altresì disciplinate le caratteristiche degli eventuali moduli e precisati i dati che negli stessi devono essere riportati per individuare le unità da diporto.
10. I soggetti gestori delle strutture portuali ed aeroportuali che accedono alle convenzioni di cui al comma 8 sono obbligati a verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Entro il 31 ottobre di ciascun anno sono obbligati a presentare all’Assessorato regionale competente in materia di entrate un rendiconto amministrativo delle somme incassate secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale. 11. I soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi, i punti e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali sono tenuti a comunicare all’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, a fini statistici, i movimenti registrati nelle strutture di rispettiva pertinenza. Con successivo provvedimento dell’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, sono disciplinate le modalità di trasmissione degli elementi conoscitivi necessari alle indagini statistiche.”.
4. Dopo l’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006 sono aggiunti i seguenti articoli:
“Art. 4-bis (Poteri dell’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate (ARASE) e dei comuni)
1. L’ARASE disciplina mediante appositi provvedimenti del direttore generale le modalità di pagamento dei tributi regionali. Per l’accertamento e la liquidazione delle imposte di cui agli articoli 2 e 3, l’ARASE dispone dei poteri di controllo riconosciuti ai comuni ai fini dell’imposta comunale sugli immobili dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
2. Ai fini della liquidazione e accertamento delle imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4, i funzionari dell’ARASE possono:
a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
c) invitare soggetti pubblici e privati a fornire notizie utili all’accertamento dei tributi di cui alla presente legge; d) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. In difetto della presentazione degli atti e dei documenti richiesti ai contribuenti l’ARASE procede ad accertamento d’ufficio dell’imposta dovuta. Con le stesse prerogative possono intervenire, previa richiesta dell’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate, i funzionari degli uffici tributi dei comuni in cui è situato l’immobile oggetto dell’imposizione di cui all’articolo 3.
3. L’ARASE può chiedere ai comuni interessati di svolgere indagini e verifiche su fabbricati situati all’interno del territorio dei comuni medesimi.
4. Ai fini dell’accertamento dell’imposta di cui all’articolo 4, gli impiegati dell’ARASE, appositamente autorizzati dal direttore e muniti di appositi cartellini identificativi, possono effettuare direttamente controlli presso gli scali, i porti, gli approdi e i punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale.
Art. 4-ter (Obblighi dei pubblici funzionari e dei gestori dei porti ed aeroporti)
1. Ai fini dell’accertamento dell’imposta di cui agli articoli 2 e 3 i responsabili degli Uffici tributi dei comuni, entro il 31 gennaio, comunicano all’ARASE le variazioni di proprietà, a fini ICI e TARSU, loro comunicate nell’anno precedente. Analogo obbligo è previsto per gli enti gestori dell’acqua, in relazione al mutamento dei contraenti nei contratti di somministrazione.
2. Indipendentemente dalle convenzioni per la riscossione di cui all’articolo 4, comma 8, lettera b), i soggetti titolari delle concessioni per la gestione delle strutture aeroportuali e marittime trasmettono all’ARASE, mediante l’invio di appositi moduli predisposti dall’Agenzia medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, gli estremi degli aeromobili e delle unità da diporto soggetti ad imposta e delle persone fisiche responsabili del pagamento, transitati dal 1° giugno al 30 settembre. Gli agenti del Corpo forestale regionale, che per ragioni di servizio operano presso le strutture portuali o aeroportuali, procedono a controllo, anche a campione, degli adempimenti previsti a carico dei soggetti al pagamento dell’imposta di cui all’articolo 4 e dei concessionari di cui al presente comma, comunicando tempestivamente all’ARASE gli esiti dei controlli.
Art. 4-quater (Modalità e termini dell’accertamento)
1. L’ARASE provvede al recupero delle imposte dovute, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al tasso legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento per le imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. L’ARASE esegue l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4:
a) tramite i servizi e le procedure esistenti nell’ambito della propria struttura organizzativa;
b) mediante stipula di apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate con i criteri e le limitazioni previste da apposita delibera della Giunta regionale.
5. Il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell’atto ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ovvero definire lo stesso per adesione, applicandosi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997.
6. Le somme liquidate nell’avviso di accertamento per imposta, sanzioni ed interessi, e non versate entro il termine previsto dal comma 5 sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. La cartella di pagamento è notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla notifica dell’avviso di accertamento di cui al comma 1.
8. Il contribuente può chiedere all’ARASE il rimborso delle somme versate e non dovute, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento dell’imposta.
Art. 4-quinquies (Sanzioni)
1. I gestori delle strutture portuali ed aeroportuali convenzionate per la riscossione che non provvedono, in tutto o in parte, a riversare nei termini previsti dalle convenzioni, in Tesoreria regionale il gettito riscosso ai sensi dell’articolo 4, comma 9, sono soggetti alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta non versata.
2. In relazione all’avviso di accertamento di cui all’articolo 4 quater, comma 1, è applicata una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta evasa.
Art. 4-sexies (Criteri di determinazione della sanzione)
1. Le sanzioni sono irrogate dall’ARASE o dagli enti convenzionati, ai sensi dell’articolo 4 quater, comma 4, in conformità ai criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.
Articolo 4 septies (Sanzioni connesse alle violazioni alle norme tributarie regionali)
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000, fatta salva l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 7 e dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662) le seguenti violazioni:
a) omessa, incompleta o tardiva comunicazione degli atti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni prescritte dall’articolo 4, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2007; dall’articolo 4 ter, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2006, aggiunto dall’articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007;
b) omissione di ogni comunicazione prescritta dall’articolo 4 bis della legge regionale n. 4 del 2006, o invio di comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
c) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di cui alla lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
d) qualora le violazioni di cui alle lettere a), b) e c) siano commesse dai soggetti passivi delle tasse si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; e) resta salva l’applicazione dei principi generali sulle sanzioni tributarie previsti dal decreto legislativo n. 472 del 1997. (1)
Articolo 4 octies (Modalità di riscossione delle tasse accertate)
1. Il pagamento delle tasse accertate ai sensi dell’articolo 4 quater della legge regionale n. 4 del 2006, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
2. La cartella di pagamento di cui al comma 7 dell’articolo 4 quater è redatta conformemente a quanto disposto in materia di riscossione dall’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento o l’atto di irrogazione delle sanzioni è divenuto definitivo.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. (1)
-----

(1) Articoli aggiunti dall'art. 2, comma 17, LR 5/3/2008, n. 3.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per l’occupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dell’artigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dell’Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dell’istruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, l’informazione e l’editoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore