Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 29/5/2007 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)

Articolo 15

Disposizioni nel settore ambientale

CAPO IV - Ambiente e governo del territorio

Disposizioni nel settore ambientale

1. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 4.000.000 per la realizzazione di parchi, di riserve e di monumenti naturali regionali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi) (UPB S04.08.001 - cap. SC04.1725).
2. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 3.000.000, per l’attuazione di interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati della Regione, compresi gli interventi di caratterizzazione delle aree a mare del Sulcis-Iglesiente-Guspinese e delle aree interessate da smaltimento incontrollato dei rifiuti (UPB S04.06.002 - cap. SC04.1287).
3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 la spesa di euro 10.000.000 per implementare il processo di bonifica e di ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse anche per il loro riutilizzo a fini turistico-ambientali (UPB S04.06.006 - cap. SC04.1393 e UPB S04.06.001 - cap. SC04.1262).
4. Le competenze in materia di bonifica e ripristino ambientale derivanti dall’attuazione della convenzione Stato-Regione del 23 ottobre 2001 e del 4 dicembre 2001 per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili già impegnati nel progetto del Parco geominerario della Sardegna sono trasferite all’Assessorato della difesa dell’ambiente.
5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 4, sono trasferite all’Assessorato della difesa dell’ambiente le risorse disponibili per tali finalità in conto dell’UPB S04.06.005 e la relativa gestione anche in riferimento alle attività svolte antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge.
6. È autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 35.000 per le finalità perseguite dall’Autorità ambientale di cui al regolamento comunitario n. 1260 del 1999 (UPB S04.07.007 - cap. SC04.1587 e UPB S04.07.008 - cap. SC04.1614).
7. È autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la predisposizione e l’attuazione di un programma regionale rivolto agli enti pubblici, per finanziare la realizzazione di impianti fotovoltaici finalizzati alla produzione di energia rinnovabile e di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali in osservanza delle previsioni del Piano energetico regionale. Gli impianti devono essere inseriti nelle strutture edilizie e prevedere per quelli fotovoltaici una potenza massima di 20kW. Il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente (UPB S01.05.002 - cap. SC01.0943 e UPB S04.07.008 - cap. SC04.1621).
8. Nell’anno 2007 sono autorizzate le seguenti spese:
a) euro 5.550.000 da destinarsi ad interventi regionali e a cantieri comunali di salvaguardia e di valorizzazione ambientale ed archeologico-museale, propedeutici alla realizzazione del parco geominerario della Sardegna (UPB S04.06.005 - cap. SC04.1369);
b) la spesa complessiva di euro 9.450.000 (UPB S04.05.002 - cap. SC04.1156) da destinarsi:
1) quanto ad euro 400.000 ad interventi nell’Isola dell’Asinara;
2) quanto ad euro 9.050.000 alla prosecuzione di risanamento, di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio archeologico-ambientale della Sardegna; a tal fine l’Amministrazione regionale è autorizzata a programmare, finanziare, coordinare e controllare, con priorità per le aree contigue alle strade nazionali e provinciali, interventi di rimozione di depositi incontrollati di rifiuti, di pulizia di aree soggette ad abbandono di rifiuti, di recupero di rifiuti, di riciclaggio degli stessi e loro smaltimento finale; il programma è realizzato attraverso l’affidamento a soggetti privati, che abbiano convenzioni o che abbiano posto in essere convenzioni con la Regione per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili e/o a soggetti pubblici.
9. È autorizzata la spesa complessiva di euro 30.000.000, da ripartirsi in ragione di euro 3.000.000 nell’anno 2007, euro 10.000.000 nell’anno 2008 e euro 17.000.000 nell’anno 2009, per programmare, finanziare e attuare, attraverso la delega alle province ed agli organismi pubblici di gestione dei compendi lagunari, interventi per il ripristino ambientale e la valorizzazione dei compendi lagunari e stagnali della Sardegna e dei corpi idrici ad essi afferenti, anche mediante il riutilizzo di acque reflue depurate, nonché per la manutenzione dei canali e altri manufatti atti alla regolamentazione idraulica dei corpi idrici lagunari e stagnali anche utilizzati a scopo produttivo (UPB S04.08.006). (1)
10. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S04.08.013 - cap. SC04.2246, è autorizzata, per l’anno 2007, l’ulteriore spesa di euro 50.000 per il completamento dello studio di fattibilità della scuola di formazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale da realizzarsi a Nuoro.
11. È autorizzata la concessione di un contributo annuo, valutato in euro 100.000, a favore del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna, servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Sardegna, quale struttura operativa della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e successive modifiche e integrazioni, per le attività di soccorso sanitario da espletare nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale secondo la disciplina prevista dalla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) (UPB S04.03.005 - cap. SC04.0417).
12. Nella legge regionale n. 9 del 2006 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 50 è sostituita dalla seguente: “d) verifica e controllo dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dal gestore del servizio idrico integrato;”;
b) nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 51 le parole: “compresa la pubblica fognatura” sono soppresse;
c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 51 è sostituita dalla seguente: “b) controllo degli scarichi di acque reflue fuori dalla pubblica fognatura, ed irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque, introito e destinazione dei proventi ad interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici;”;
d) il comma 2 dell’articolo 51 è sostituito dal seguente: “2. Sono altresì attribuiti alle province i compiti e le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni relative alle seguenti attività: a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi; b) immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l’innocuità; c) immersione in casse di colmata, in vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a) del presente articolo; d) posa in mare di cavi e condotte ed eventuale relativa movimentazione dei fondali marini non avente carattere internazionale.”;
e) nel comma 4 dell’articolo 51 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, irrogazione delle sanzioni amministrative relative, introito e destinazione dei proventi al finanziamento di interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici.”.
13. I beni mobili, anche registrati, di proprietà della Regione e in carico al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, utilizzati tramite assegnazione temporanea all’Ente foreste della Sardegna per le esigenze della campagna antincendi fino all’anno 2006, devono essere ceduti in via definitiva al medesimo ente.
14. Il comma 9 dell’articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003) è sostituito dal seguente: “9. Al fine di ottimizzare la gestione tecnico-finanziaria ed operativa delle relative unità navali, è istituito il “Registro naviglio” del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nel quale sono iscritte tutte le unità navali in dotazione allo stesso Corpo e destinate all’espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda). La Giunta regionale predispone il relativo disciplinare di esecuzione, che stabilisce le modalità di iscrizione delle unità navali nel Registro e le modalità di tenuta dello stesso.”.
15. Ai fini di contenere i costi di gestione e migliorare la distribuzione delle risorse umane in funzione delle effettive esigenze, l’ARPAS procede ad una graduale riduzione della dotazione del personale dirigente risultante dalla ricognizione di cui all’articolo 10, comma 9, della legge regionale n. 6 del 2006. Per gli eventuali esuberi, risultanti dall’approvazione della pianta organica, è attivato l’istituto della mobilità a favore di altri enti pubblici con particolare riferimento alle province di nuova istituzione. A supporto dell’organizzazione dell’ARPAS, secondo metodi innovativi che favoriscano l’efficienza e l’efficacia della stessa, è estesa al personale in transito nell’Agenzia proveniente dalle aziende sanitarie locali, l’applicazione dell’articolo 18 e dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2005. In relazione ai medesimi commi i requisiti ivi previsti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2007 e la domanda di risoluzione del rapporto deve essere presentata entro il 30 giugno 2007; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate appositamente nel bilancio dell’ARPAS.
16. Le competenze in materia di lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante di cui all’articolo 14, primo comma, lettera f), della legge regionale n. 1 del 1977, sono attribuite all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale che si avvale, per gli aspetti tecnico-scientifici, dell’Agenzia AGRIS, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2006, alla quale è demandata l’attività del laboratorio fitopatologico.
17. È autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, quale contributo a favore dell’ARPAS per l’esecuzione di lavori di adeguamento e ristrutturazione di un immobile di proprietà regionale, da cedersi in comodato d’uso, quale sede del dipartimento provinciale di Oristano (UPB S01.02.002 - SC01.0962).
18. Le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l’educazione alimentare, di cui all’articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977, sono attribuite alla competenza dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale. Sono parimenti attribuite all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna, mentre, relativamente agli stessi, permangono in capo all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente le competenze relative agli interventi di tutela. Per la realizzazione di tali interventi l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente provvede di concerto con l’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.
19. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione dei commi 16 e 18, ferma restando in capo all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente la gestione, fino a loro esaurimento, delle somme sussistenti in conto dei residui e impegnate in conto competenza per le sole finalità di tutela di cui al comma 18 alla data di entrata in vigore della presente legge.
20. Le agenzie istituite dalla legge regionale n. 13 del 2006 perseguono anche la finalità di favorire lo sviluppo del settore della pesca ed acquacoltura. A tal fine ciascuna di esse, nel proprio campo specifico, esercita le funzioni attribuite dalla norma anche in questo comparto.
21. Per la realizzazione di un progetto di ambientalizzazione dei tralicci dell’energia elettrica e per il miglioramento del servizio di distribuzione, è autorizzata, nell’anno 2007 la spesa di euro 5.000.000. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di ambiente (UPB. S04.06.002 - cap. SC04.1293).
22. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 il contributo annuo alle province di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), è determinato in misura non inferiore a 8.600.000 (UPB S05.01.013).
23. Dopo la lettera d) dell’articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente foreste), è inserita la seguente: “d-bis) il personale dell’Ente foreste della Sardegna può essere impegnato in lavori sistematori e forestali in genere, anche con carattere di prevenzione, fuori dai compendi forestali gestiti a qualunque titolo, con disposizione della Giunta regionale. Con le stesse modalità il personale può essere impiegato in compiti di programmazione, progettazione e direzione dei lavori per tutte le attività di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei comuni o di altri enti.”.
24. Il comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale n. 20 del 2005 è sostituito dal seguente: “1. Le assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso l’Ente foreste della Sardegna di personale destinato alla gestione dei cantieri di forestazione, avvengono mediante richiesta di avviamento presso i Centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio. Le assunzioni devono essere effettuate tra i disoccupati residenti nel comune nel cui territorio insistono i cantieri, sulla base di accordi stipulati tra l’Ente, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i comuni interessati.”.
25. Quanto disposto dall’articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2005, non si applica all’Ente foreste, per la parte relativa all’impiego di operai generici, qualificati o di livello superiore, appartenenti ai livelli retributivo-funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, fatte salve le selezioni interne previste dalla vigente normativa.
26. L’Ente foreste, al fine di avviare un procedimento di stabilizzazione dei lavoratori, è autorizzato, all’interno della dotazione di personale presente al 1° gennaio 2005, a ridistribuire l’orario di lavoro derivante da cessazioni e abbandoni verificatisi per qualsiasi motivo, prioritariamente su lavoratori già dipendenti dell’ente a orario ridotto turnisti e sui lavoratori stagionali nei cantieri dove non sono presenti i lavoratori turnisti. Le modalità e i criteri sono definiti da appositi programmi operativi, predisposti dall’Ente foreste d’intesa con le organizzazioni sindacali di categoria e approvati con apposita delibera della Giunta regionale.
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(1) Comma sostituito dall'art. 5, comma 12, LR 5/3/2008, n.3.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilità della Regione)
Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
Articolo 5 - Imposta di soggiorno
Articolo 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)
Articolo 8 - Norme varie sul personale
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa
Articolo 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
Articolo 11 - Comparto unico Regione - enti locali
Articolo 12 - Norme varie per gli enti locali
Articolo 13 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 14 - Investimenti nella qualità ambientale, urbana e per l’occupazione
Articolo 15 - Disposizioni nel settore ambientale
Articolo 16 - Conservatoria delle coste della Sardegna
Articolo 17 - Disposizioni urbanistiche a favore di portatori di handicap gravi
Articolo 18 - Energia rinnovabileeolica
Articolo 19 - Risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso
Articolo 20 - Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 21 - Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dell’artigianato e del commercio
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)
Articolo 26 - Istituzione dell’Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico"
Articolo 27 - Disposizioni a favore dell’istruzione
Articolo 28 - Interventi per la cultura, lo spettacolo, l’informazione e l’editoria
Articolo 29 - Interventi per lo sport
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale
Articolo 31 - Piano annuale di formazione professionale
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario
Articolo 33 - Politiche sociali
Articolo 34 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Articolo 35 - Interventi finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà.
Articolo 36 - Piano per il superamento del precariato
Articolo 37 - Entrata in vigore