Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24

Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Articolo 43

Alienazione alloggi di E.R.P.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

(Alienazione alloggi di E.R.P.)

1. Ai fini della vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 24.12.1993 n.560, hanno titolo all'acquisto anche coloro i quali, in assenza di decreti di assegnazione, conducono un alloggio di edilizia residenziale pubblica da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda di acquisto sulla base di regolare contratto di locazione stipulato con l'Ente gestore.
2. Il diritto di prelazione di cui al ventesimo comma dell'articolo unico della Legge 24.12.1993 n. 560 da esercitarsi da parte dell'ATER competente per territorio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del proprietario dell'alloggio o di locale adibito ad uso diverso dall'abitazione, per un prezzo pari a quello di cessione, rivalutato sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,si estingue qualora l'acquirente dei beni ceduti in applicazione della stessa legge versi all'Ente cedente un importo pari al 10 per cento del prezzo di vendita determinato in applicazione della stessa legge n. 560/93, rivalutato come sopra alla data della richiesta di estinzione. (1)
3. Tutti i piani di vendita di cui alla Legge n. 560/93 approvati dalla Regione scadono entro tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale data debbono essere definite tutte le procedure relative ai trasferimenti di alloggi a favore degli assegnatari che hanno già manifestato la propensione all'acquisto. Per gli assegnatari che non hanno ancora manifestato la propensione all'acquisto la stessa può essere esercitata entro e non oltre 180 giorni dalla comunicazione da parte dell'Ente proprietario o dell'Ente gestore ed in ogni caso non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le Ater potranno proporre ulteriori piani di vendita, anche oltre il termine di cui al primo periodo del terzo comma, soltanto se finalizzati alla eliminazione di condomini misti e previa manifestazione di propensione all'acquisto da parte di tutti i restanti assegnatari di alloggi pubblici ubicati in ciascun condominio. (2)
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(1) Comma modificato dall'art.1, LR 1/7/2008, n. 14.
(2) Comma sostituito dall'art.1, LR 1/7/2008, n. 14.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A