Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 10
Competenze della commissione
TITOLO I - NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.(Competenze della commissione)
1. La Commissione decide sulle opposizioni di cui al settimo comma dell'art.7,
nel rispetto degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, e redige,
entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso
la graduatoria provvisoria, la graduatoria definitiva previa effettuazione dei
sorteggi tra concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La graduatoria
così approvata costituisce provvedimento definitivo. Nel caso in cui
sia necessario acquisire ulteriore documentazione ai fini dell'esame delle
opposizioni la Commissione la richiede ai Comuni interessati i quali sono tenuti
a provvedere nel termine di 15 giorni dalla richiesta. La graduatoria è
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e dell'A.T.E.R. competente
e deve rimanere affissa per almeno 15 giorni consecutivi. Copia della stessa
è inviata alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata. (1)
2. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta,
fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.
3. Alla Commissione di cui al presente articolo è attribuito, altresì,
il compito di accertare il possesso dei requisiti da parte degli assegnatari
degli alloggi realizzati da Cooperative Edilizie finanziate dalla legge 14.02.1963,
n.60 e dagli artt. 55, lett.c), e 68, lett.d), della legge 22.10.1971 n.865.
4. La Commissione è, inoltre, competente per l'esame delle domande
per le quali il Comune ha chiesto la verifica ai fini della riassegnazione di
cui al secondo comma dell'art.15. (2)
5. La Commissione provvede, altresì, alla verifica dei requisiti di cui
al secondo comma dell'art. 18.
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(1) Comma modificato dall'art. 1, LR 1/7/2008, n. 14.
(2) Comma modificato dall'art. 1, LR 1/7/2008, n. 14.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A