Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 9
Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
TITOLO I - NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.(Commissione per la formazione della graduatoria definitiva)
1. Il Presidente della Giunta regionale, per ambiti territoriali predeterminati
dalla Giunta regionale stessa, in relazione alla prevedibile entità delle
domande, nomina una o più Commissioni per la formazione delle graduatorie
definitive.
2. Ciascuna Commissione è così composta: a) - da un Magistrato,
Ordinario o Amministrativo, anche a riposo, o da un Giudice di Pace con funzioni
di Presidente designato dal Presidente del Tribunale ordinario o Amministrativo
competente per territorio. Il Presidente della Regione individua preliminarmente
a quale Tribunale rivolgersi; b) - dal Sindaco del Comune interessato o suo
delegato; c) - da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti più rappresentative su base regionale designato unitariamente
dalle segreterie territoriali; d) - da due rappresentanti delle Organizzazioni
Provinciali degli Inquilini più rappresentative su base provinciale designati
unitariamente dalle Segreterie Territoriali; e) - da un dipendente dell'A.T.E.R.
competente per territorio designato dallo stesso Ente; f) - da un dipendente
regionale competente in materia.
3. Per ogni componente la Commissione, il Presidente del Tribunale competente,
gli Enti ed organizzazioni interessate designano il rispettivo supplente. 4.
La Commissione può essere regolarmente costituita quando siano pervenute
almeno le designazioni di cui ai punti a) , b), e) ed f) del secondo comma del
presente articolo.
5. Con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale la Commissione
può essere integrata sulla base delle designazioni di cui ai punti c)
e d) del secondo comma del presente articolo.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente effettivo, le funzioni
saranno svolte dal suo supplente tempestivamente informato dallo stesso o dal
Segretario della Commissione.
7. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza
della maggioranza dei componenti la Commissione. Le deliberazioni sono adottate
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità
di voti prevale quello del Presidente.
8. I membri della Commissione che, per qualsiasi motivo, sono impossibilitati
a partecipare alle riunioni devono immediatamente informarne il Segretario il
quale provvede tempestivamente e con qualsiasi mezzo alla convocazione del rispettivo
supplente. I componenti supplenti intervengono alla seduta solo nei casi di
assenza o di impedimento dei rispettivi componenti effettivi. 9. In caso di
continuata o immotivata assenza alle riunioni della Commissione da parte del
componente effettivo o supplente, il Presidente ha l'obbligo di darne
comunicazione per iscritto all'ente o all'organismo designante che
provvede alla sua sostituzione.
10. Il Presidente e gli altri componenti designati restano in carica cinque
anni e possono essere riconfermati soltanto per il successivo quinquennio. Il
termine di scadenza è contestuale per tutti i componenti della Commissione.
11. La Segreteria di ciascuna Commissione è costituita da dipendenti
dell'A.T.E.R., tra i quali il Presidente della Commissione nomina un Segretario
effettivo ed un Segretario supplente.
12. Ai componenti della Commissione ed ai segretari per ogni giornata di effettiva
partecipazione alle sedute delle stesse è attribuito un gettone di presenza
al lordo pari a euro 72,00 per il Presidente ed a euro 48,00 per gli altri componenti
ed i segretari. Detti importi sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Ai componenti che non hanno la residenza o il domicilio o l'abituale dimora
nel Comune in cui hanno sede le Commissioni è corrisposto, per la partecipazione
alle riunioni delle stesse, il rimborso delle spese di viaggio secondo la disciplina
prevista per i dirigenti regionali. Spetta al Presidente della Commissione la
responsabilità di valutare la congruità del numero necessario
di sedute, la eventuale straordinaria necessità di convocare la Commissione
in sedi diverse dalla propria ed il riconoscimento delle situazioni eccezionali
che danno origine al diritto al rimborso di vitto e alloggio. Gli oneri per
il funzionamento delle Commissioni sono a carico rispettivamente dell'A.T.E.R.
e dei Comuni per l'attività relativa agli alloggi gestiti da tali
Enti.
13. La Commissione ha sede presso l'A.T.E.R. competente per territorio
o in altra idonea sede messa a disposizione da parte dell'A.T.E.R. stessa.
14. In caso di giudizio, comunque promosso, la difesa della Commissione viene
assunta dall'Ufficio Legale della Regione.
15. Ai fini della razionalizzazione dell'attività delle Commissioni,
il Presidente della Giunta regionale,su esplicita richiesta congiunta da parte
dei Presidenti delle Commissioni Assegnazioni Alloggi interessate, può
autorizzare temporaneamente il trasferimento di parte delle competenze da una
Commissione all'altra.
16. Ciascun componente o Presidente può essere designato per una sola
commissione. (1)
------------
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, LR 1/7/2008, n. 14.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A