Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 42
Bandi di concorso
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
(Bandi di concorso.)
1. Per tutti i concorsi i cui bandi siano stati pubblicati prima dell’entrata
in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti al
momento della pubblicazione del bando fino alla pubblicazione della graduatoria
definitiva. Tutte le attività successive sono effettuate nel rispetto
della presente legge.
2. Ove, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
vengano pubblicati bandi di concorso non conformi alle previsioni della legge
stessa, i Comuni interessati sono tenuti ad annullarli in sede di autotutela.
3. L’A.T.E.R., cui il bando sia stato trasmesso ai sensi del precedente
art.4, ultimo comma,della presente legge, lo restituirà immediatamente
al Comune, invitando lo stesso a provvedere all’annullamento .
4. Le Commissioni di cui all’art. 9 della presente legge non potranno
in alcun caso effettuare gli adempimenti di loro competenza ove il bando di
concorso non sia conforme alla legge in vigore al momento della sua pubblicazione.
5. Le graduatorie definitive pubblicate sul Bollettino Ufficiale Regionale in
data antecedente di oltre anni quattro a quella della presente legge conservano
la loro efficacia fino alla pubblicazione di nuove graduatorie. In tal caso,
entro il termine di sessanta giorni dalla data della presente legge, il Comune
provvede alla pubblicazione di un nuovo bando di concorso. In caso di mancata
pubblicazione del bando di concorso da parte del Comune provvede direttamente
l’A.T.E.R. competente per territorio e tutti gli oneri sono a carico del
Comune.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A