Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24

Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Articolo 20

Programmazione della mobilita'

TITOLO II - NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA’ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(Programmazione della mobilita’)

1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, l’Ente gestore, d’intesa con il Comune, predispone d’obbligo ogni quattro anni un programma di mobilità dell’utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia con l’utilizzazione, anche mediante accorpamenti o scissioni, di quelli di risulta e di una aliquota definita dal Comune, su proposta dell’Ente gestore, non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione.
2. Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti elementi:
· a) formazione di un elenco degli alloggi cui si applica la presente normativa, previa verifica dello stato d’uso e di affollamento degli stessi, con conseguente individuazione delle situazioni di sovraffollamento e sottoutilizzazione in relazione allo standard abitativo previsto dall’art.3, lettera C1) della presente legge. Tale verifica viene effettuata dall’Ente gestore biennalmente in concomitanza con l’aggiornamento della situazione reddituale degli assegnatari di cui al 2° comma dell’art.30.
· b) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità attraverso la pubblicazione periodica, con frequenza quadriennale, di appositi bandi, anche riferiti a zone limitate del territorio comunale, da emanarsi a cura dell’Ente gestore secondo scadenze e modalità definite d’intesa con il Comune e da pubblicarsi secondo le modalità di cui al 6° comma dell’art.4 e previa informazione di cui al comma 3 dell’art. 4.
3. L’elenco degli alloggi di cui alla lettera a) del comma che precede è comunicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare opposizione al responsabile della struttura comunale competente il quale decide entro sessanta giorni su parere obbligatorio della Commissione di cui all’art.9 della presente legge.
4. Gli alloggi di risulta sono assegnati prioritariamente ad assegnatari inclusi nelle graduatorie di cui alla lett. b) del secondo comma.
5. Nell’ambito del territorio regionale il cambio di alloggio può essere autorizzato previa intesa fra il Comune di provenienza e quello di destinazione.
6. Sono esclusi dalla programmazione di cui al 1° comma tutti gli alloggi assegnati a nuclei familiari in cui sia presente un componente appartenente ad una delle seguenti categorie:
· ultrasessantenni, malati terminali o affetti da invalidità dalla quale derivi una totale inabilità lavorativa ovvero per i minorenni, la impossibilità a svolgere i compiti della propria età.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A