Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24

Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Articolo 23

Definizione del canone di locazione

TITOLO III- NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

(Definizione del canone di locazione)

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui all'art.2 è costituito:
a) da una quota destinata al reinvestimento per interventi di recupero o di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché alle altre finalità di cui all'art. 25, terzo comma, della legge n.513/1977;
b) da una quota per spese generali, di amministrazione e per oneri fiscali, determinata annualmente dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.25, secondo comma, della legge n. 513/1977 e, comunque, tale da coprire le spese effettive sostenute dall'Ente gestore;
c) da una quota per la manutenzione degli alloggi, determinata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.25, secondo comma, della legge n. 513/1977 e, comunque, tale da coprire le spese effettive sostenute dall'Ente gestore;
d) da una quota per il finanziamento del fondo sociale determinata annualmente dalla Giunta regionale.
2. Il canone è determinato sulla base della redditività degli alloggi, tenuto conto delle condizioni reddituali del nucleo familiare risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale di tutti componenti il nucleo stesso.
3. L'applicazione del canone è differenziato in base alle seguenti fasce:
a) nucleo familiare con reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 3 lett. e) della presente legge, ma senza le detrazioni di cui all'art. 21 della Legge 457/78, come sostituito dall'art.2, quattordicesimo comma, del Decreto Legge 23.01.1982 n.9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982 n.94, derivante esclusivamente da pensione o da lavoro dipendente, non superiore all'importo di due pensioni minime INPS;
b) nucleo familiare con reddito complessivo determinato ai sensi dell'art. 3, lett. e) della presente legge non superiore al limite di reddito per la decadenza di cui al secondo comma dell'art.33;
c) nucleo familiare con reddito complessivo determinato ai sensi dell'art. 3, lett. e) della presente legge superiore al limite di decadenza stabilito dal secondo comma dell'art.33 e, comunque, inferiore al limite di decadenza di cui al secondo comma dell'art.33 maggiorato del 30%.
4. I programmi annuali di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio da effettuare ai sensi del primo comma sono formulati dall'Ente gestore, sentiti il Comune e le Organizzazioni Sindacali degli assegnatari.
5. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi, o, in mancanza, alla superficie netta dell'alloggio.
6. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato. (1)
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(1) Comma aggiunto dall'art.1, LR 1/7/2008, n. 14.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A