Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 8
Punteggi di selezione delle domande
TITOLO I - NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
(Punteggi di selezione delle domande)
1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di
criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni
oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. 2. I criteri
di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.
3. La prima fase di selezione delle domande comporta l’attribuzione dei
seguenti punteggi: a) - condizioni soggettive: a1)- reddito pro-capite del nucleo
familiare determinato con le modalità di cui all’art. 3, primo
comma, lett. e), della presente legge;
· non superiore a euro 1.209,00 annui per persona punti 3;
· non superiore a euro 1.814,00 annui per persona punti 2;
· non superiore a euro 2.419,00 annui per persona punti l;
Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle
modificazioni del limite di assegnazione effettuato dalla Regione sulla base
della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie degli operai e degli impiegati; a2)- richiedenti che abbiano superato
il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda,
a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico
punti 1; a3)- famiglie di nuova formazione:
1) - famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data
di pubblicazione del bando di concorso punti 1;
2) - famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla
data di pubblicazione del bando di concorso punti 2;
Tale punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti
la coppia abbia superato il trentacinquesimo anno di età, soltanto quando
la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi alloggi o locali a titolo
precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa
adeguata agli standards di cui al primo comma lett. c1) dell’art. 3; a4)-
nuclei familiari nei quali un componente sia affetto da invalidità permanente
riconosciuta dalla Commissione per l’accertamento degli stati di invalidità
civile:
1)- invalidità dalla quale derivi una totale inabilità lavorativa
ovvero per i minori la impossibiltà a svolgere i compiti della propria
età punti 4;
2)- invalidità dalla quale derivi una riduzione della capacità
lavorativa in misura superiore al 74 % prevista dalla legge per la concessione
dell’assegno mensile di invalidità punti 2;
3)- per ogni ulteriore componente convivente nelle condizioni di cui ai punti
a4.1) e a4.2) punti 1; a5)- richiedenti il cui nucleo familiare sia composto
da:
· 3 o 4 persone punti 1;
· 5 o 6 persone punti 2;
· 7 o più persone punti 3.
Il punteggio di cui al presente punto non è riconosciuto qualora trattasi
di richiedenti di cui al punto a3.1);
a6)- richiedenti il cui nucleo familiare rientri in Italia o che sia rientrato
da non più di tre anni dalla data del bando, per stabilirvi la sua residenza
punti 2;
a7) – richiedenti in condizioni di pendolarità punti 1.
Detto punteggio viene attribuito a condizione che la distanza tra il luogo di
lavoro, abituale e continuativo, e quello di residenza sia superiore ai 30 Km
e che gli alloggi da assegnare si trovino nel Comune nel quale il richiedente
lavora e nel quale dichiara di voler trasferire la propria residenza.
a8)- ragazze madri, persone divorziate che abbiano ottenuto l’affidamento
della prole e richiedenti in stato di vedovanza con figli a carico punti 2;
a9) - Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita,
adozione o affidamento preadottivo, possono essere documentati anche dopo la
presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione
e vengono considerati ai fini dell’attribuzione dei punteggi, a condizione
che la richiesta degli interessati pervenga al Comune prima dell’approvazione
della graduatoria provvisoria ovvero alla Commissione di cui all’art.9
prima della approvazione della graduatoria definitiva.
a)10 – Richiedenti residenti nella Regione Basilicata da almeno tre anni
punti 1; b) - Condizioni oggettive: b1)- Richiedenti che abitino da almeno due
anni dalla data del bando con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta,
dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario
dagli organi preposti all’assistenza pubblica o in altri locali impropriamente
adibiti ad abitazione quali soffitte, baracche e simili punti 4. Tale punteggio
non è attribuibile in presenza di strutture prefabbricate di qualsiasi
natura.
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria
del precedente punto b1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità
o di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente,
o da provvedimento esecutivo di sfratto. In tal caso il punteggio è elevato
a 6. b2)- Richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio:
1)-a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato
per inadempienza contrattuale o di verbale di conciliazione giudiziaria punti
3;
2)-a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi
di pubblica utilità, emessi dall’Autorità competente non
oltre 3 anni prima della data di scadenza del bando punti 3;
3)-a seguito di collocamento a riposo di dipendenti da Ente Pubblico o privato
che fruiscano di alloggio di servizio punti 3; b3)- Richiedenti che abitino
con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando, in
uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, così come
definiti dal comma secondo dell’art. 3 della presente legge, legati o
non legati da vincolo di parentela punti 2. b4)- Nucleo familiare che abiti
in un alloggio che presenta gli standard di affollamento riportato nella Tabella
A): punti (v.Tab. A) b5)- Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare
in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o
con i servizi igienici composti solo da lavabo e wc o con gli stessi ubicati
all’esterno dell’alloggio o privo di allacciamento alla rete idrica
o fognante, ovvero che presenti umidità permanente ineliminabile con
normali interventi manutentivi, da certificarsi, a richiesta dell’interessato,
da parte del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale: punti 2. Tale
punteggio non viene riconosciuto qualora l’antigienicità sia stata
accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando. c)
- Condizioni aggiuntive regionali: c1)- Richiedenti che abitino in un alloggio
il cui canone incida in misura superiore al 15% e fino al 25% sul reddito annuo
complessivo del nucleo familiare determinato ai fini della presente legge :
punti 1;
c2)- Richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone incida in misura superiore
al 25% e fino al 35% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato
ai fini della presente legge : punti 2;
c3)- Richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone incida in misura superiore
al 35% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai fini
della presente legge: punti 3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio
di cui ai punti c1), c2) e c3) è necessario esibire il contratto di locazione
registrato in data antecedente a quella di pubblicazione del bando. d) -presenza
nel nucleo familiare, al momento della pubblicazione del bando di concorso,
di lavoratore dipendente che ai sensi dell’art. 10, legge 14.02.1963 n.
60 abbia maturato:
· d1) -Una anzianità di contribuzione effettiva fino a 260 settimane
punti 1;
· d2) -Una anzianità di contribuzione effettiva da 261 a 520 settimane
punti 2;
· d3)-Una anzianità di contribuzione effettiva superiore a 520
settimane punti 3.
E’ assimilato a lavoratore dipendente il coniuge superstite che non sia
risposato o convivente more uxorio con altra persona.
4. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui al punto b3) e quelli riportati
nella Tabella A). Il punteggio di cui al punto b1) non è cumulabile con
i punteggi di cui ai punti b2) e b5).
5. Per ciascuna classe di punteggio i concorrenti vengono collocati in graduatoria
secondo i criteri che seguono.
6. All’inizio di ciascuna classe di punteggio vengono collocati nelle
prime posizioni i richiedenti che si trovino nelle condizioni previste dal precedente
punto b1) - e successivamente, quelli che si trovano nella condizione di cui
al punto b2).
7. Nell’ipotesi in cui ci siano più concorrenti aventi diritto
ai punteggi di cui ai punti b1) e b2), acquisisce la priorità il richiedente
che per singola condizione B1 o B2 abbia conseguito il punteggio parziale più
elevato. 8. Se, nonostante l’applicazione dei criteri di cui al comma
precedente, permane la parità di condizioni, si procederà a sorteggio
nell’ambito di ciascuna categoria.
9. Si procederà, altresì, al sorteggio nell’ambito di ciascuna
classe di punteggio per la collocazione in graduatoria degli altri concorrenti.
10. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui ai punti a1), a5), b4)
non si terrà conto del numero dei componenti il nucleo familiare diversi
dall’assegnatario e/o dal coniuge che, pur compresi nello stato di famiglia
hanno in altro Comune, posto ad una distanza superiore a 100 Km dal Comune di
residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio ed il cui reddito
non viene computato ai fini dell’assegnazione
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A