Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 17
Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
TITOLO I - NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
(Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi)
1. L’Ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato
dal responsabile della struttura comunale competente, provvede alla convocazione,
con lettera raccomandata, degli assegnatari per la stipula del contratto, per
la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell’alloggio.
Le imposte di registrazione del contratto sono ripartite in eguale misura tra
Ente gestore ed assegnatario. L’assegnatario che, previa diffida dell’Ente
gestore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere
in consegna l’alloggio, è dichiarato decaduto dall’assegnazione
con provvedimento del responsabile della struttura comunale competente, da emanarsi
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’Ente gestore con la conseguente
esclusione dalla graduatoria. Tale provvedimento non è soggetto a graduazione
o proroga.
2. L’alloggio deve essere stabilmente occupato dall’assegnatario
entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all’estero,
entro sessanta giorni dalla consegna salvo proroga concessa una sola volta dal
Comune a seguito di motivata istanza e, comunque, per un periodo non superiore
a 60 giorni. La mancata occupazione entro il termine sopra indicato comporta
la decadenza dall’assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria
ai sensi dell’art. 33.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A