Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 33
Decadenza dalla assegnazione
TITOLO IV - ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE(Decadenza dalla assegnazione)
1. La decadenza dalla assegnazione viene dichiarata dall'Amministrazione
Comunale competente, nei casi in cui l'assegnatario:
a) - abbia perso uno dei requisiti di cui all'art.3, salvo quanto previsto
dal secondo comma del presente articolo; b) abbia ceduto o sub-locato, in tutto
o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione
d'uso; c) - non occupi stabilmente l'alloggio ovvero abbia abbandonato
lo stesso per un periodo superiore a 3 mesi salvo autorizzazione dell'Ente
gestore giustificata da gravi motivi; d) - abbia adibito l'alloggio ad
attività illecite o immorali; e) - non abbia adempiuto all'obbligo
di presentazione periodica della documentazione di cui al quarto comma dell'art.
30 a seguito di diffida da parte dell'Ente Gestore a mezzo di raccomandata
A.R.; f) - abbia eseguito costruzioni sulle parti comuni del fabbricato in cui
è ubicato l'alloggio assegnato o sull'area di pertinenza
del fabbricato predetto senza l'autorizzazione da parte dell'Ente
gestore; g) - abbia consentito ad altre persone di abitare nell'alloggio
assegnato senza l'autorizzazione di cui all'art.19; h) - essendo
moroso, non abbia provveduto a richiedere la sanatoria entro i termini previsti
dal successivo art.38. i)- non adempia agli obblighi derivanti dall'autogestione,
in particolare quando l'importo dei relativi oneri sia superiore a quello
delle tre mensilità. In tale ipotesi il mancato pagamento dovrà
risultare dal bilancio consuntivo regolarmente approvato dall'assemblea
degli assegnatari; l)- produca false dichiarazioni o documentazioni, richieste
dall'Ente gestore, finalizzate alla verifica del mantenimento del requisito
di assegnatario ed alla determinazione del canone di locazione; m)- si trovi
nella situazione di cui al quinto comma dell'art. 22; n)- non ottemperi
al cambio temporaneo in altro alloggio adeguato, per esigenze di ristrutturazione
dell'alloggio occupato, con impegno dell'Ente gestore di farlo rientrare
nell'alloggio ristrutturato ad intervento ultimato.; o)- non sottoscriva
il contratto di locazione nel termine di cui al primo comma dell'art.
17; p)- non occupi l'alloggio nei termini di cui al secondo comma dell'art.
17.
2. In relazione al reddito familiare ed alla titolarità di diritti reali
la decadenza si verifica nelle seguenti ipotesi:
· a) - reddito annuo del nucleo familiare superiore al limite stabilito
dal 1° comma dell'art. 3 della presente legge maggiorato del 60%;
· b) - titolarità, da parte dell'assegnatario o altro componente
del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
di cui al primo comma, lettere c1), c2) e c3) dell'art.3 della presente
legge. L'acquisizione di uno dei diritti predetti da parte di un componente
del nucleo familiare, diverso dall'assegnatario e dal coniuge, non comporta
la decadenza, a condizione che l'alloggio sia finalizzato all'abitazione
dell'acquirente e venga occupato entro un anno dalla data di acquisto,
fatte salve cause di forza maggiore riconosciute dal responsabile della struttura
comunale competente. (1)
3. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo
e quarto comma dell'art.32.
4. La decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto e l'obbligo
del rilascio immediato dell'alloggio da parte dell'assegnatario
e il provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario
e di chiunque occupi l'alloggio. L'Amministrazione Comunale a mezzo
dei propri Uffici curerà l'esecuzione del relativo provvedimento
di rilascio. 5. Nell'ipotesi in cui il reddito complessivo annuo del nucleo
familiare, per due anni consecutivi, superi di non oltre il 30% il limite di
cui al secondo comma, lett. a), del presente articolo non si applica la disposizione
di cui al terzo comma. In tal caso l'Ente gestore assoggetta l'assegnatario
al canone di cui al terzo comma, lett. c), dell'art.23.
6. Nel caso in cui il reddito complessivo annuo del nucleo familiare del conduttore,
per due anni consecutivi superi il limite di reddito di cui al secondo comma,
lett. a), del presente articolo, maggiorato del 30%, si applica il disposto
di cui al terzo comma del presente articolo con il conseguente immediato rilascio
dell'alloggio.
7. Al provvedimento di decadenza si applica il dodicesimo comma dell'art.11
del D.P.R. 30/12/1972 n.1035. Il provvedimento medesimo può concedere
un termine dilatorio non eccedente gli otto mesi per il rilascio dell'alloggio.
La dilazione non viene concessa qualora venga anche riscontrata una morosità
a qualsiasi titolo nei confronti dell'Ente gestore da parte del conduttore
dell'alloggio e del suo nucleo familiare.
8. Per il cedente di cui al primo comma, lett. b), del presente articolo, e
nei confronti di chi abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni
e le disposizioni previste dall'art.26 della legge 5.8.1977 n.513. 9.
Per l'assegnatario che abbia perduto il requisito di cui al primo comma,
lett. c) del primo comma dell'art. 3 della presente legge, ma che non
abbia la disponibilità dell'alloggio sito nel Comune in cui il
medesimo assegnatario risieda o nei Comuni contermini, il termine per il rilascio
potrà essere prorogato, previa richiesta al responsabile della struttura
comunale competente da parte dell'interessato, fino alla data di effettiva
disponibilità dell'alloggio medesimo, a condizione che l'interessato,
o altro componente del nucleo familiare avente titolo, abbia attivato il procedimento
per il rilascio alla prima scadenza contrattuale successiva all'entrata
in vigore della presente legge.
10. La Regione definisce le modalità preferenziali per l'accesso
alla proprietà o alla locazione a termine o permanente della prima casa
per coloro che sono decaduti dalla qualifica di assegnatario nell'ambito
dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di nuova costruzione o
di recupero di edilizia agevolata.
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(1) Comma modificato dall'art.1, LR 1/7/2008, n. 14.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A