Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 36
Alloggi in amministrazione condominiale
TITOLO V - NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE AUTOGESTIONI
(Alloggi in amministrazione condominiale)
1. Dopo dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge è
fatto divieto agli Enti gestori di iniziare o di proseguire l’attività
di amministrazione negli stabili ceduti in proprietà integralmente od
in parte. In questi stabili l’Ente gestore promuove gli atti preliminari
per la costituzione della amministrazione condominiale e, dal momento della
sua costituzione, cessa per gli assegnatari in proprietà l’obbligo
di corrispondere all’Ente gestore le quote per le spese generali di amministrazione
e manutenzione eccezione fatta per quelle afferenti il servizio di rendicontazione
e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente
dalla Giunta regionale, su proposta dell’Ente gestore.
2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari
in locazione con patto di futura vendita, 3. Gli assegnatari in locazione di
alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto,
in luogo dell’Ente Gestore, per le delibere relative alle spese ed alle
modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento,
che sono tenuti a versare direttamente all’Amministrazione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A