Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 15
Disponibilità degli alloggi da assegnare
TITOLO I - NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
(Disponibilità degli alloggi da assegnare)
1. Ogni Ente proprietario o gestore degli alloggi cui si applicano le disposizioni
della presente legge è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune
territorialmente competente l’elenco degli alloggi da assegnare, ivi compresi
quelli da destinare alle procedure di mobilità. Per gli alloggi di nuova
costruzione o in corso di recupero, dovrà essere, altresì comunicata
la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilità
degli alloggi stessi.
2. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, l’Ente
gestore è tenuto a dare comunicazione al Comune della presunta data di
rilascio non appena nota e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva
disponibilità. Tale comunicazione deve essere corredata da una relazione
sullo stato di conservazione e manutenzione degli alloggi da assegnare. Per
gli alloggi che necessitano di interventi prescritti da specifiche disposizioni
di legge, l’Ente gestore comunica al Comune il loro stato di conservazione
e manutenzione, i tempi e le modalità di intervento nonché successivamente,
la effettiva disponibilità degli alloggi stessi entro dieci giorni dalla
data in cui essa si verifica.
3. Trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della effettiva disponibilità
degli alloggi, il Comune, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa
dallo scadente stato di conservazione dell’alloggio, debitamente documentato,
è tenuto al pagamento all’Ente gestore della quota di ammortamento
di cui al primo comma dell’art. 18 del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035 nonché
degli oneri fiscali sostenuti dallo stesso Ente gestore.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A