Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 11
Elenchi speciali per le assegnazioni
TITOLO I - NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
(Elenchi speciali per le assegnazioni)
1. Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai punti
a2) a3) e a8) del terzo comma del precedente art. 8 oltre ad essere inseriti
nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d’ufficio in
un elenco speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale,
così da rendere più agevole l’individuazione dei beneficiari
della quota di alloggi di superficie non superiore a mq. 75, che saranno ripartiti
fra le altre categorie sulla base del numero delle relative domande, garantendo
agli anziani una percentuale non inferiore al 30% degli alloggi minimi realizzati.
2. Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita
per i nuclei familiari con presenza di disabili di cui al terzo comma, lett.
a4.1), dell’art. 8 della presente legge, riconosciuti invalidi totali
con difficoltà di deambulazione, ai fini della destinazione prioritaria
di alloggi collocati al piano terra nonché di alloggi inseriti in edifici
realizzati con caratteristiche di accessibilità ai sensi della legge
09.01.1989, n. 13 e del D.M. 14.06.1989, n. 236. In tal caso è superabile
il limite della superficie di cui al precedente comma.
3. La eventuale mancata redazione degli elenchi speciali non incide sui diritti
dei soggetti di cui ai commi precedenti.
4. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nel primo e secondo
comma e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati
vengono assegnati secondo la graduatoria generale.
5. La quota minima di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario
della domanda delle citate categorie speciali è fissato nel 15%. Detti
alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo art.18.
6. È fatta salva l’applicazione dell’art. 25 della legge
18.8.1978 n. 497 e successive modifiche ed integrazioni.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A