Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 30
Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
TITOLO III- NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.(Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione)
1. Almeno ogni due anni l'Ente gestore è tenuto a verificare la
permanenza in capo agli assegnatari dei requisiti di cui all'art. 3. (1)
2. Ai fini del controllo dei suddetti requisiti, l'Ente gestore si avvarrà
dei dati conoscitivi che saranno acquisiti nell'ambito della formazione
ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio.
3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto, su specifica e documentata
richiesta, di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia
subito una diminuzione di reddito a partire dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello della richiesta stessa. In caso di decesso, di sopravvenuto
stato di disoccupazione, di cessazione di attività lavorativa autonoma,
di pensionamento e di trasferimento con relativo cambio di residenza di componente
il nucleo familiare, il cui reddito da lavoro concorre a formare il reddito
complessivo del nucleo familiare stesso, l'Ente gestore, qualora la diminuzione
del reddito complessivo familiare sia tale da far ricadere l'assegnatario
in una fascia inferiore, dispone la corrispondente riduzione del canone a partire
dal mese successivo a quello della richiesta, previa esibizione, da parte dell'interessato,
della documentazione dell'evento e della certificazione ritenuta idonea
ad attestare la nuova inferiore situazione reddituale dell'assegnatario.
In caso di ricollocamento al lavoro dopo lo stato di disoccupazione, l'assegnatario
ha l'obbligo di comunicare all'Ente gestore l'avvenuta ripresa
dell'attività lavorativa unitamente alla esibizione della documentazione
idonea ad accertare la nuova situazione reddituale. In tal caso l'assegnatario
sarà collocato nella relativa fascia, con conseguente incremento del
canone di locazione, a partire dal mese successivo a quello del ricollocamento
al lavoro. La mancata comunicazione dell'avvenuta ripresa dell'attività
lavorativa, accertata dall'Ente gestore al momento della verifica dei
requisiti di cui al primo comma, comporta la decadenza dal beneficio della riduzione
del canone anche per il periodo di disoccupazione documentato, con conseguente
recupero da parte dell'Ente gestore dei relativi importi.
4. È fatto obbligo agli assegnatari di trasmettere, alla scadenza stabilita
e nei termini e modalità fissate dall'Ente gestore, la documentazione
attestante la situazione reddituale del proprio nucleo familiare e, ove richiesta,
ogni altra documentazione o notizia atta ad accertare per essi la permanenza
dei requisiti.
5. Qualora l'assegnatario produca una documentazione da cui risulti un
reddito ritenuto inattendibile ai fini fiscali, l'Ente Gestore ha l'obbligo
di trasmettere agli Uffici Finanziari, per gli opportuni accertamenti, tale
documentazione dandone comunicazione all'interessato. In pendenza di tale
accertamento all'assegnatario è applicato il canone di cui al primo
comma, lett. c2), dell'art. 26.
6. Qualora, nonostante la richiesta, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, l'assegnatario non produca la documentazione
richiesta ovvero la produca parzialmente, l'Ente Gestore, oltre ad attivare
la procedura di decadenza di cui all'art.33, provvederà ad applicare
all'inadempiente il canone di cui al comma 1, punto C2 dell'art.
26.
7. Il procedimento di decadenza si interrompe nel caso in cui, sebbene tardivamente
rispetto ai termini previsti, ma prima che sia stata dichiarata la decadenza
dalla assegnazione, l'assegnatario provveda a trasmettere all'Ente
gestore la richiesta documentazione attestante la permanenza dei requisiti.
L'Ente gestore provvede, ove occorra, a dare immediata comunicazione al
responsabile della struttura comunale competente del ricevimento della documentazione
suddetta. In tal caso l'assegnatario verrà collocato nella fascia
di competenza con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione
della documentazione stessa. Nel caso in cui il canone relativo alla fascia
di competenza risulti inferiore a quello temporaneamente applicato quale sanzione,
l'Ente gestore provvede ad effettuare il conguaglio tra il canone provvisoriamente
pagato e quello relativo alla fascia di competenza. (2)
8. Ove, a seguito degli accertamenti effettuati, l'Ente Gestore accerti
la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 3, provvederà
ad attivare la procedura di decadenza di cui all'art. 33.
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(1) Comma modificato dall'art.1, LR. 1/7/2008, n. 14.
(2) Comma modificato dall'art.1, LR. 1/7/2008, n. 14.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A