Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24

Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Articolo 30

Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione

TITOLO III- NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

(Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione)

1. Almeno ogni due anni l'Ente gestore è tenuto a verificare la permanenza in capo agli assegnatari dei requisiti di cui all'art. 3. (1)
2. Ai fini del controllo dei suddetti requisiti, l'Ente gestore si avvarrà dei dati conoscitivi che saranno acquisiti nell'ambito della formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio.
3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto, su specifica e documentata richiesta, di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta stessa. In caso di decesso, di sopravvenuto stato di disoccupazione, di cessazione di attività lavorativa autonoma, di pensionamento e di trasferimento con relativo cambio di residenza di componente il nucleo familiare, il cui reddito da lavoro concorre a formare il reddito complessivo del nucleo familiare stesso, l'Ente gestore, qualora la diminuzione del reddito complessivo familiare sia tale da far ricadere l'assegnatario in una fascia inferiore, dispone la corrispondente riduzione del canone a partire dal mese successivo a quello della richiesta, previa esibizione, da parte dell'interessato, della documentazione dell'evento e della certificazione ritenuta idonea ad attestare la nuova inferiore situazione reddituale dell'assegnatario. In caso di ricollocamento al lavoro dopo lo stato di disoccupazione, l'assegnatario ha l'obbligo di comunicare all'Ente gestore l'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa unitamente alla esibizione della documentazione idonea ad accertare la nuova situazione reddituale. In tal caso l'assegnatario sarà collocato nella relativa fascia, con conseguente incremento del canone di locazione, a partire dal mese successivo a quello del ricollocamento al lavoro. La mancata comunicazione dell'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa, accertata dall'Ente gestore al momento della verifica dei requisiti di cui al primo comma, comporta la decadenza dal beneficio della riduzione del canone anche per il periodo di disoccupazione documentato, con conseguente recupero da parte dell'Ente gestore dei relativi importi.
4. È fatto obbligo agli assegnatari di trasmettere, alla scadenza stabilita e nei termini e modalità fissate dall'Ente gestore, la documentazione attestante la situazione reddituale del proprio nucleo familiare e, ove richiesta, ogni altra documentazione o notizia atta ad accertare per essi la permanenza dei requisiti.
5. Qualora l'assegnatario produca una documentazione da cui risulti un reddito ritenuto inattendibile ai fini fiscali, l'Ente Gestore ha l'obbligo di trasmettere agli Uffici Finanziari, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione dandone comunicazione all'interessato. In pendenza di tale accertamento all'assegnatario è applicato il canone di cui al primo comma, lett. c2), dell'art. 26.
6. Qualora, nonostante la richiesta, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta ovvero la produca parzialmente, l'Ente Gestore, oltre ad attivare la procedura di decadenza di cui all'art.33, provvederà ad applicare all'inadempiente il canone di cui al comma 1, punto C2 dell'art. 26.
7. Il procedimento di decadenza si interrompe nel caso in cui, sebbene tardivamente rispetto ai termini previsti, ma prima che sia stata dichiarata la decadenza dalla assegnazione, l'assegnatario provveda a trasmettere all'Ente gestore la richiesta documentazione attestante la permanenza dei requisiti. L'Ente gestore provvede, ove occorra, a dare immediata comunicazione al responsabile della struttura comunale competente del ricevimento della documentazione suddetta. In tal caso l'assegnatario verrà collocato nella fascia di competenza con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della documentazione stessa. Nel caso in cui il canone relativo alla fascia di competenza risulti inferiore a quello temporaneamente applicato quale sanzione, l'Ente gestore provvede ad effettuare il conguaglio tra il canone provvisoriamente pagato e quello relativo alla fascia di competenza. (2)
8. Ove, a seguito degli accertamenti effettuati, l'Ente Gestore accerti la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 3, provvederà ad attivare la procedura di decadenza di cui all'art. 33.
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(1) Comma modificato dall'art.1, LR. 1/7/2008, n. 14.
(2) Comma modificato dall'art.1, LR. 1/7/2008, n. 14.

 


Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A