Legge Regionale Basilicata 18/12/2007 n. 24
Articolo 38
Morosità pregressa
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
(Morosità pregressa)
1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano adempiuto, in tutto
o in parte, agli obblighi per il pagamento dei canoni e di ogni altro eventuale
onere accessorio, possono regolarizzare la propria posizione debitoria versando,
entro novanta giorni dalla data di richiesta di pagamento da parte dell’Ente
gestore, le somme dovute, maggiorate degli interessi legali. 2. Gli stessi assegnatari
possono presentare domanda per il pagamento dilazionato delle somme dovute da
effettuarsi in un numero massimo di 24 rate mensili. In presenza di documentato
ed accertato stato di grave indigenza dell’assegnatario l’Ente potrà
concedere una maggiore dilazione del pagamento. Agli assegnatari collocati nelle
fasce A) e B1) dell’art. 26 della presente legge,in presenza di documentato
ed accertato stato di grave indigenza, non saranno applicati gli interessi legali.
3. Agli assegnatari, ai quali è stato determinato il canone per non aver
presentato biennalmente la documentazione reddituale, il canone va rideterminato,
su richiesta dell’interessato da prodursi entro 90 giorni dalla comunicazione
da parte dell’Ente gestore, per ciascun biennio di riferimento a seguito
della presentazione, ora per allora, della relativa documentazione reddituale,
da allegare alla richiesta stessa.
4. L’Ente gestore provvederà a notificare all’assegnatario
che si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma la nuova situazione debitoria
che potrà essere estinta con le stesse modalità previste dal 2°
comma. 5. All’accettazione, entro 90 giorni dalla data della notifica,
a mezzo di sottoscrizione del debito pregresso, consegue il venir meno della
morosità e dei procedimenti anche di esecuzione.
6. Nei confronti degli assegnatari, che non regolarizzeranno la loro posizione
debitoria secondo quanto previsto dai precedenti commi, l’Ente gestore
attiverà le procedure di cui all’art. 33 della presente legge,
fatta eccezione per coloro i quali lo stato di morosità è addebitabile
a grave malattia dell’assegnatario o di un componente il nucleo familiare
debitamente documentato e che abbia comportato elevate spese sanitarie a carico
del nucleo familiare stesso. Il procedimento si interrompe nel caso in cui,
sebbene tardivamente rispetto ai termini previsti, ma prima che sia stata dichiarata
la decadenza dall’assegnazione, l’assegnatario provveda a trasmettere
all’Ente gestore la documentazione attestante la permanenza dei requisiti
nonché al pagamento del debito pregresso che potrà, su domanda
dell’interessato, essere rateizzato con le modalità di cui al secondo
comma del presente articolo. Qualora, a seguito dell’esperimento da parte
degli Enti gestori di tutte le possibili procedure per il recupero della morosità,
che dovranno essere idoneamente documentate, viene accertata la inesigibilità
del credito, la Regione può autorizzare gli Enti gestori a scomputare
il relativo importo dalle eventuali risorse disponibili nella contabilità
della Gestione Speciale di cui agli artt. 4 e 10 del D.P.R. 30.12.1972, n. 1036
a condizione che le stesse siano state contabilizzate nelle forme di legge e
non ancora programmate.
7. Le richieste presentate oltre il termine di cui al primo comma dell’art.
38 della legge n. 31/99 restano valide anche ai fini della presente legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione della legge
Articolo 3 - Requisiti soggettivi per l'accesso alla edilizia residenziale pubblica
Articolo 4 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
Articolo 5 - Contenuti del bando
Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria
Articolo 8 - Punteggi di selezione delle domande
Articolo 9 - Commissione per la formazione della graduatoria definitiva
Articolo 10 - Competenze della commissione
Articolo 11 - Elenchi speciali per le assegnazioni
Articolo 12 - Accertamento dei requisiti
Articolo 13 - Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
Articolo 14 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Articolo 15 - Disponibilità degli alloggi da assegnare
Articolo 16 - Assegnazione e standard dell'alloggio
Articolo 17 - Scelta, sottoscrizione contratto e consegna degli alloggi
Articolo 18 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Articolo 19 - Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, subentro nella domanda e nell'assegnazione
Articolo 20 - Programmazione della mobilita'
Articolo 21 - Domanda e criteri di mobilita'
Articolo 22 - Norme per la gestione della mobilità
Articolo 23 - Definizione del canone di locazione
Articolo 24 - Elementi soggettivi per la determinazione del canone
Articolo 25 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone
Articolo 26 - Determinazione del canone
Articolo 27 - Aggiornamento del canone
Articolo 28 - Canoni di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione
Articolo 29 - Fondo sociale
Articolo 30 - Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Articolo 31 - Partecipazione dell'utenza e relazioni sindacali
Articolo 32 - Annullamento dell'assegnazione e risoluzione contrattuale
Articolo 33 - Decadenza dalla assegnazione
Articolo 34 - Occupazione illegale degli alloggi
Articolo 35 - Autogestione dei servizi e spazi comuni
Articolo 36 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 37 - Norme di attuazione
Articolo 38 - Morosità pregressa
Articolo 39 - Sanatoria
Articolo 40 - Commissione per la formazione della graduatoria
Articolo 41 - Abrogazioni di norme
Articolo 42 - Bandi di concorso
Articolo 43 - Alienazione alloggi di E.R.P.
Articolo 44 - Norma transitoria
Articolo 45 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A