Articolo Normativa

Legge Regionale Valle d'Aosta 26/5/2009 n. 12

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.

Allegato 6

ALLEGATO F Criteri per la verifica di assoggettabilità(articolo 17)

ALLEGATO F Criteri per la verifica di assoggettabilità(articolo 17)

1. Caratteristiche dei progetti.

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:
a) delle dimensioni del progetto;
b) del cumulo con altri progetti;
c) dell’utilizzazione di risorse naturali;
d) della produzione di rifiuti;
e) dell’inquinamento e disturbi ambientali;
f) del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti.

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
a) dell’utilizzazione attuale del territorio;
b) della ricchezza relativa e della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
c) della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

1) zone umide;
2) zone montuose o forestali;
3) riserve e parchi naturali;
4) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri e zone designate dagli Stati membri in base alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
5) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
6) zone a forte densità demografica;
7) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
8) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57).

3. Caratteristiche dell’impatto potenziale.

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
a) della portata dell’impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);
b) della natura transfrontaliera dell’impatto;
c) dell’ordine di grandezza e della complessità dell’impatto;
d) della probabilità dell’impatto;
e) della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto.


 
      

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Struttura competente
Articolo 4 - Disposizioni procedurali generali
Articolo 5 - Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 6 - Ambito di applicazione della VAS
Articolo 7 - Modalità di svolgimento
Articolo 8 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 9 - Concertazione di avvio del processo di VAS
Articolo 10 - Redazione del rapporto ambientale
Articolo 11 - Partecipazione
Articolo 12 - Procedimento di valutazione ambientale strategica
Articolo 13 - Informazione sull’approvazione del piano o del programma
Articolo 14 - Monitoraggio
Articolo 15 - Ambito di applicazione della VIA
Articolo 16 - Modalità di svolgimento
Articolo 17 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 18 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Articolo 19 - Studio di impatto ambientale
Articolo 20 - Presentazione dell’istanza
Articolo 21 - Consultazione con il pubblico
Articolo 22 - Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale
Articolo 23 - Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
Articolo 24 - Decisione
Articolo 25 - Informazione sulla decisione
Articolo 26 - Monitoraggio
Articolo 27 - Vigilanza e controllo
Articolo 28 - Sanzioni
Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 30 - Abrogazioni e modificazioni di leggi
Articolo 31 - Principi
Articolo 32 - Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi
Articolo 33 - Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33
Articolo 34 - Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
Articolo 35 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
Articolo 36 - Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31
Articolo 37 - Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
Articolo 38 - Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni
Allegato 1 - Progetti da assoggettare a proceduradi VIA (articoli 6, 15 e 17)
Allegato 2 - ALLEGATO B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità(articoli 6, 15 e 17)
Allegato 3 - ALLEGATO C Criteri per la verifica di assoggettabilitàdi piani e programmi (articolo 8)
Allegato 4 - ALLEGATO D Contenuti della relazione metodologica preliminare(articolo 9)
Allegato 5 - ALLEGATO E Contenuti del rapporto ambientale (articolo10)
Allegato 6 - ALLEGATO F Criteri per la verifica di assoggettabilità(articolo 17)
Allegato 7 - ALLEGATO G Contenuti dello studio preliminare ambientale(articolo 17, comma 2)
Allegato 8 - ALLEGATO H Contenuti dello studio di impatto ambientale(articolo 19)