Articolo Normativa

Legge Regionale Valle d'Aosta 26/5/2009 n. 12

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.

Articolo 8

Verifica di assoggettabilità

TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
DI CUI ALLE DIRETTIVE 2001/42/CE E 85/337/CEE

CAPO II - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Verifica di assoggettabilità

1. L’autorità procedente o il proponente trasmette alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un rapporto preliminare, redatto sulla base dei criteri di cui all’allegato C, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma, con riferimento ai suddetti criteri.
2. La struttura competente, in collaborazione con l’autorità procedente o con il proponente, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilità ambientali connesse all’argomento trattato dal piano o programma, con riferimento agli effetti del piano o programma medesimo.
3. La struttura competente trasmette ai soggetti di cui al comma 2 il documento preliminare per l’acquisizione di eventuali osservazioni.
4. La struttura competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato C e tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui al comma 3, verifica se il piano o programma possa avere effetti significativi sull’ambiente.
5. La struttura competente, sentita l’autorità procedente, entro sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, esprime il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
6. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante diffusione sul sito web della Regione.
7. Al fine di contemperare gli interessi pubblici perseguiti con la VAS con quelli in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, il risultato della verifica di assoggettabilità per i piani o programmi aventi ad oggetto le varianti sostanziali al PRG di cui all’articolo 14, comma 2, della l.r. 11/1998, è reso pubblico:
a) unitamente alla pubblicazione di cui all’articolo 11, comma 2, in caso di assoggettabilità; b) con le modalità di cui all’articolo 15 della l.r. 11/1998, come sostituito dall’articolo 30, comma 3, in caso di non assoggettabilità.
 
      
       

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Struttura competente
Articolo 4 - Disposizioni procedurali generali
Articolo 5 - Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 6 - Ambito di applicazione della VAS
Articolo 7 - Modalità di svolgimento
Articolo 8 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 9 - Concertazione di avvio del processo di VAS
Articolo 10 - Redazione del rapporto ambientale
Articolo 11 - Partecipazione
Articolo 12 - Procedimento di valutazione ambientale strategica
Articolo 13 - Informazione sull’approvazione del piano o del programma
Articolo 14 - Monitoraggio
Articolo 15 - Ambito di applicazione della VIA
Articolo 16 - Modalità di svolgimento
Articolo 17 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 18 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Articolo 19 - Studio di impatto ambientale
Articolo 20 - Presentazione dell’istanza
Articolo 21 - Consultazione con il pubblico
Articolo 22 - Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale
Articolo 23 - Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
Articolo 24 - Decisione
Articolo 25 - Informazione sulla decisione
Articolo 26 - Monitoraggio
Articolo 27 - Vigilanza e controllo
Articolo 28 - Sanzioni
Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 30 - Abrogazioni e modificazioni di leggi
Articolo 31 - Principi
Articolo 32 - Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi
Articolo 33 - Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33
Articolo 34 - Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
Articolo 35 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
Articolo 36 - Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31
Articolo 37 - Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
Articolo 38 - Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni
Allegato 1 - Progetti da assoggettare a proceduradi VIA (articoli 6, 15 e 17)
Allegato 2 - ALLEGATO B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità(articoli 6, 15 e 17)
Allegato 3 - ALLEGATO C Criteri per la verifica di assoggettabilitàdi piani e programmi (articolo 8)
Allegato 4 - ALLEGATO D Contenuti della relazione metodologica preliminare(articolo 9)
Allegato 5 - ALLEGATO E Contenuti del rapporto ambientale (articolo10)
Allegato 6 - ALLEGATO F Criteri per la verifica di assoggettabilità(articolo 17)
Allegato 7 - ALLEGATO G Contenuti dello studio preliminare ambientale(articolo 17, comma 2)
Allegato 8 - ALLEGATO H Contenuti dello studio di impatto ambientale(articolo 19)