Legge Regionale Valle d'Aosta 26/5/2009 n. 12
Articolo 20
Presentazione dellistanza
TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
DI CUI ALLE DIRETTIVE 2001/42/CE E 85/337/CEE
CAPO III- VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Presentazione dell’istanza
1. L’istanza di VIA è presentata alla struttura competente dal proponente ed è corredata:
a) del progetto definitivo;
b) dello studio di impatto ambientale;
c) della sintesi non tecnica;
d) dell’elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera o dell’intervento.
2. Dei documenti di cui al comma 1 deve, altresì, essere presentata copia conforme all’originale su supporto informatico.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, la struttura competente verifica la completezza della documentazione e richiede eventuali integrazioni, determinando, in accordo con il proponente, il termine entro cui presentarle. Decorso tale termine senza che siano state presentate integrazioni, il progetto si intende non presentato. Nel medesimo termine, la struttura competente individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da coinvolgere ai sensi dell’articolo 22.
4. La documentazione di cui al comma 1, eventualmente integrata ai sensi del comma 3, è depositata dal proponente presso gli uffici della struttura competente nel numero di copie dalla medesima richiesto e presso i Comuni nel cui territorio è realizzata l’opera o l’intervento.
5. La struttura competente, contestualmente al deposito di cui al comma 4, provvede a:
a) dare notizia dell’avvenuto deposito mediante pubblicazione sul sito web della Regione, nonché mediante pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e nell’albo pretorio dei Comuni interessati. Tali pubblicazioni devono contenere le informazioni essenziali relative al progetto, l’indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni; b) trasmettere l’istanza, completa degli allegati, ai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale o relativi al patrimonio culturale.
6. Dalla data della pubblicazione dell’avviso nel Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per l’informazione e la partecipazione e per la valutazione e la decisione.
7. A cura del proponente, su di un quotidiano a diffusione regionale, deve essere data comunicazione dell’avvenuto deposito ed essere fornita una breve descrizione del progetto, con l’indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza.
8. Sul sito web della Regione è pubblicato e aggiornato l’iter del procedimento ed è data notizia dell’eventuale presentazione di modifiche sostanziali e integrazioni del progetto.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Struttura competente
Articolo 4 - Disposizioni procedurali generali
Articolo 5 - Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 6 - Ambito di applicazione della VAS
Articolo 7 - Modalità di svolgimento
Articolo 8 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 9 - Concertazione di avvio del processo di VAS
Articolo 10 - Redazione del rapporto ambientale
Articolo 11 - Partecipazione
Articolo 12 - Procedimento di valutazione ambientale strategica
Articolo 13 - Informazione sullapprovazione del piano o del programma
Articolo 14 - Monitoraggio
Articolo 15 - Ambito di applicazione della VIA
Articolo 16 - Modalità di svolgimento
Articolo 17 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 18 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Articolo 19 - Studio di impatto ambientale
Articolo 20 - Presentazione dellistanza
Articolo 21 - Consultazione con il pubblico
Articolo 22 - Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale
Articolo 23 - Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
Articolo 24 - Decisione
Articolo 25 - Informazione sulla decisione
Articolo 26 - Monitoraggio
Articolo 27 - Vigilanza e controllo
Articolo 28 - Sanzioni
Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 30 - Abrogazioni e modificazioni di leggi
Articolo 31 - Principi
Articolo 32 - Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi
Articolo 33 - Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33
Articolo 34 - Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
Articolo 35 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
Articolo 36 - Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31
Articolo 37 - Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
Articolo 38 - Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni
Allegato 1 - Progetti da assoggettare a proceduradi VIA (articoli 6, 15 e 17)
Allegato 2 - ALLEGATO B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità(articoli 6, 15 e 17)
Allegato 3 - ALLEGATO C Criteri per la verifica di assoggettabilitàdi piani e programmi (articolo 8)
Allegato 4 - ALLEGATO D Contenuti della relazione metodologica preliminare(articolo 9)
Allegato 5 - ALLEGATO E Contenuti del rapporto ambientale (articolo10)
Allegato 6 - ALLEGATO F Criteri per la verifica di assoggettabilità(articolo 17)
Allegato 7 - ALLEGATO G Contenuti dello studio preliminare ambientale(articolo 17, comma 2)
Allegato 8 - ALLEGATO H Contenuti dello studio di impatto ambientale(articolo 19)