Legge Regionale Valle d'Aosta 26/5/2009 n. 12
Articolo 30
Abrogazioni e modificazioni di leggi
Abrogazioni e modificazioni di leggi.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la L.R. n. 14/1999;
[b) l’articolo 17 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l’istituzione dello sportello unico per le attività produttive);] (1)
c) l’articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l’anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).
2. Alla L.R. n. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell’articolo 5, le parole: «dell’impatto» sono soppresse;
b) il comma 7 dell’articolo 14 è abrogato;
c) al comma 7 dell’articolo 29, le parole: «di impatto» sono soppresse.
3. L’articolo 15 della L.R. n. 11/1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 15
Procedure per la formazione, l’adozione e l’approvazione delle varianti sostanziali al PRG.
1. Le varianti sostanziali al PRG sono sottoposte a verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa regionale vigente in materia di VAS.
2. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di cui al comma 1, necessitano di VAS e, in ogni caso, per le varianti sostanziali aventi carattere generale, la formazione e l’adozione avvengono secondo le procedure di cui alla normativa regionale vigente in materia di VAS.
3. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di cui al comma 1, non necessitano di VAS, il Comune elabora la bozza di variante sostanziale al PRG, definendo i criteri e i contenuti fondamentali della variante stessa; la bozza contiene una relazione idonea a evidenziare la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione.
4. La bozza di variante di cui al comma 3 è sottoposta a una valutazione preliminare, nei tempi e nei modi di cui ai commi 5 e 6, ed è contestualmente e con procedimenti coordinati, fatta oggetto di concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.
5. Al fine di garantire un’organica consultazione preventiva, la struttura regionale competente in materia di urbanistica cura l’istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali interessate al contenuto della variante sostanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato da una conferenza di pianificazione, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con Delib.G.R., convocata dal responsabile del procedimento e alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincoli idrogeologici, protezione dell’ambiente ed altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della variante sostanziale. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune che ha adottato la variante.
6. Le attività di cui al comma 5 sono compiute nel termine di centocinquanta giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della bozza di variante di cui al comma 3; decorso tale termine senza che la struttura stessa abbia concluso le attività di cui al comma 5, il Comune ne prescinde. La conferenza di pianificazione conclude il procedimento di concertazione di cui al comma 4.
7. Tenuto conto dell’esito delle attività di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 il Comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale.
8. La variante sostanziale adottata è pubblicata mediante deposito in pubblica visione dei relativi atti presso il Comune interessato per quarantacinque giorni consecutivi; dell’avvenuta adozione è data tempestiva informazione tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale o locale. Chiunque ha facoltà di produrre osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere del termine predetto.
9. Il Comune si pronuncia sulle osservazioni eventualmente prodotte ai sensi del comma 8 disponendo, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante sostanziale; questi non comportano una nuova pubblicazione ove non riguardino modifiche che attengono all’impostazione generale del PRG di cui all’articolo 14, comma 2. Il Comune adotta, infine, il testo definitivo della variante sostanziale.
10. Il provvedimento mediante il quale il Comune ha adottato il testo definitivo della variante sostanziale e i relativi elaborati sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che li esamina per valutarne la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione; a tal fine, la medesima struttura cura l’istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali e, ove del caso, degli enti pubblici interessati dal contenuto della variante sostanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui al comma 5.
11. Le attività di cui al comma 10 e quelle di cui al comma 12 sono compiute nel termine di centoventi giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della variante sostanziale adottata. Decorso tale termine, il PRG si applica con effetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai fini delle decisioni sulle domande di concessione edilizia, della formazione dei piani urbanistici di dettaglio, del rispetto delle distanze a protezione delle strade, delle eccezioni ai vincoli di inedificabilità, degli accordi di programma, delle intese e delle procedure accelerate e, comunque, per l’applicazione di quelle altre disposizioni che ne prevedono la vigenza.
12. La Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza di pianificazione e sentite le valutazioni del Sindaco del Comune interessato, con propria deliberazione:
a) approva la variante sostanziale;
b) non approva la variante sostanziale;
c) propone al Comune delle modificazioni.
13. Nel caso di proposte di modificazione da parte della Giunta regionale, il Comune può disporne l’accoglimento, che comporta l’approvazione definitiva delle varianti sostanziali, oppure presentare proprie controdeduzioni su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro novanta giorni dal loro ricevimento.
14. La variante sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della Delib.G.R. che l’approva o della dichiarazione con la quale il Comune interessato attesta l’accoglimento delle proposte di modificazione della Giunta stessa.».
---------------
(1) Lettera abrogata dall'art. 14.LR 23/5/2011, n. 12.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Struttura competente
Articolo 4 - Disposizioni procedurali generali
Articolo 5 - Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 6 - Ambito di applicazione della VAS
Articolo 7 - Modalità di svolgimento
Articolo 8 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 9 - Concertazione di avvio del processo di VAS
Articolo 10 - Redazione del rapporto ambientale
Articolo 11 - Partecipazione
Articolo 12 - Procedimento di valutazione ambientale strategica
Articolo 13 - Informazione sullapprovazione del piano o del programma
Articolo 14 - Monitoraggio
Articolo 15 - Ambito di applicazione della VIA
Articolo 16 - Modalità di svolgimento
Articolo 17 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 18 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Articolo 19 - Studio di impatto ambientale
Articolo 20 - Presentazione dellistanza
Articolo 21 - Consultazione con il pubblico
Articolo 22 - Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale
Articolo 23 - Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
Articolo 24 - Decisione
Articolo 25 - Informazione sulla decisione
Articolo 26 - Monitoraggio
Articolo 27 - Vigilanza e controllo
Articolo 28 - Sanzioni
Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 30 - Abrogazioni e modificazioni di leggi
Articolo 31 - Principi
Articolo 32 - Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi
Articolo 33 - Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33
Articolo 34 - Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
Articolo 35 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
Articolo 36 - Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31
Articolo 37 - Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
Articolo 38 - Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni
Allegato 1 - Progetti da assoggettare a proceduradi VIA (articoli 6, 15 e 17)
Allegato 2 - ALLEGATO B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità(articoli 6, 15 e 17)
Allegato 3 - ALLEGATO C Criteri per la verifica di assoggettabilitàdi piani e programmi (articolo 8)
Allegato 4 - ALLEGATO D Contenuti della relazione metodologica preliminare(articolo 9)
Allegato 5 - ALLEGATO E Contenuti del rapporto ambientale (articolo10)
Allegato 6 - ALLEGATO F Criteri per la verifica di assoggettabilità(articolo 17)
Allegato 7 - ALLEGATO G Contenuti dello studio preliminare ambientale(articolo 17, comma 2)
Allegato 8 - ALLEGATO H Contenuti dello studio di impatto ambientale(articolo 19)