Legge Regionale Valle d'Aosta 26/5/2009 n. 12
Articolo 28
Sanzioni
TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
DI CUI ALLE DIRETTIVE 2001/42/CE E 85/337/CEE
CAPO IV- CONTROLLI E SANZIONI
Sanzioni
1. Chiunque realizzi un’opera o un intervento cui si applicano le disposizioni del presente titolo in assenza della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 17 ovvero del provvedimento di VIA è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 10.000 a euro 60.000.
2. Chiunque, nella realizzazione di un’opera o di un intervento, violi le prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 17 o dal provvedimento di VIA, nonché le prescrizioni impartite dalle misure correttive in fase di monitoraggio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 30.000.
3. Qualora siano state accertate le violazioni di cui ai commi 1 e 2, la struttura competente dispone la sospensione dei lavori e, valutata l’entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello eventualmente conseguente all’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, può disporre a cura e spese del proponente, definendone i termini e le modalità:
a) nel caso di cui al comma 1, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale; b) nel caso di cui al comma 2, l’adeguamento dell’opera o dell’intervento alle prescrizioni impartite.
4. In caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma 3, la struttura competente ne dà notizia al Presidente della Regione per l’attivazione delle procedure necessarie all’esecuzione, a spese del soggetto inadempiente, degli adempimenti di cui al medesimo comma, con i mezzi a disposizione dell’Amministrazione regionale ovvero tramite impresa se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
5. All’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 provvede il Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo ai sensi dell’articolo 27.
6. Per l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
7. In ogni caso, sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Struttura competente
Articolo 4 - Disposizioni procedurali generali
Articolo 5 - Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 6 - Ambito di applicazione della VAS
Articolo 7 - Modalità di svolgimento
Articolo 8 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 9 - Concertazione di avvio del processo di VAS
Articolo 10 - Redazione del rapporto ambientale
Articolo 11 - Partecipazione
Articolo 12 - Procedimento di valutazione ambientale strategica
Articolo 13 - Informazione sullapprovazione del piano o del programma
Articolo 14 - Monitoraggio
Articolo 15 - Ambito di applicazione della VIA
Articolo 16 - Modalità di svolgimento
Articolo 17 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 18 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Articolo 19 - Studio di impatto ambientale
Articolo 20 - Presentazione dellistanza
Articolo 21 - Consultazione con il pubblico
Articolo 22 - Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale
Articolo 23 - Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
Articolo 24 - Decisione
Articolo 25 - Informazione sulla decisione
Articolo 26 - Monitoraggio
Articolo 27 - Vigilanza e controllo
Articolo 28 - Sanzioni
Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 30 - Abrogazioni e modificazioni di leggi
Articolo 31 - Principi
Articolo 32 - Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi
Articolo 33 - Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33
Articolo 34 - Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
Articolo 35 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
Articolo 36 - Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31
Articolo 37 - Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
Articolo 38 - Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni
Allegato 1 - Progetti da assoggettare a proceduradi VIA (articoli 6, 15 e 17)
Allegato 2 - ALLEGATO B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità(articoli 6, 15 e 17)
Allegato 3 - ALLEGATO C Criteri per la verifica di assoggettabilitàdi piani e programmi (articolo 8)
Allegato 4 - ALLEGATO D Contenuti della relazione metodologica preliminare(articolo 9)
Allegato 5 - ALLEGATO E Contenuti del rapporto ambientale (articolo10)
Allegato 6 - ALLEGATO F Criteri per la verifica di assoggettabilità(articolo 17)
Allegato 7 - ALLEGATO G Contenuti dello studio preliminare ambientale(articolo 17, comma 2)
Allegato 8 - ALLEGATO H Contenuti dello studio di impatto ambientale(articolo 19)