Legge Regionale Valle d'Aosta 26/5/2009 n. 12
Allegato 1
Progetti da assoggettare a proceduradi VIA (articoli 6, 15 e 17)
ALLEGATO A
Progetti da assoggettare a proceduradi VIA (articoli 6, 15 e 17)
1. Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
2. Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata superiore a 15 Mw.
3. Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata superiore a 100 Kw.
4. Impianti fotovoltaici con potenza complessiva installata superiore a 1 Mw.
5. Impianti industriali destinati:
a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.
6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell’allegato II del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale)); b) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell’allegato II del d.lgs. 4/2008); c) per la fabbricazione di fertilizzanti semplici o composti a base di fosforo, azoto, potassio (progetti non inclusi nell’allegato II del d.lgs. 4/2008); d) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; e) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; f) per la fabbricazione di esplosivi.
7. Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.
8. Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi.
9. Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi), con capacità complessiva superiore a 10.000 metri cubi.
10. Stoccaggio di altri prodotti chimici con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi.
11. Impianti per la concia del cuoio e del pellame.
12. Impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di rifiuti pericolosi mediante le operazioni di cui agli allegati B e C, della parte IV, del medesimo decreto; è fatta eccezione per le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché per le operazioni di recupero R13, per le quali è necessaria una procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 17.
13. Impianti di smaltimento e recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate/giorno, ad esclusione delle operazioni di incenerimento (D10) sempre soggette a procedura di VIA; è fatta eccezione per le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché per le operazioni di recupero R13, per le quali è necessaria una procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 17. Sono altresì soggetti a procedura di VIA gli impianti di discarica per rifiuti speciali inerti aventi una capacità complessiva superiore a 50.000 metri cubi.
14. Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 50.000 abitanti equivalenti.
15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi.
16. Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerarie di cui alle leggi di settore.
17. Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche.
18. Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 kilometri.
19. Strade, piste poderali e interpoderali, di nuova realizzazione, con lunghezza superiore a 2 kilometri.
20. Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi.
21. Impianti per l’allevamento intensivo di pollame, di suini o di bovini con più di:
a) 2000 posti per polli da ingrasso, 2000 per galline; b) 1000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 500 posti per scrofe; c) 200 unità bovine adulte (UBA).
22. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
23. Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
24. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi intese a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. Sono comunque esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
25. Funivie bifune, funicolari ed impianti a fune ad ammorsamento automatico insistenti su nuovi tracciati.
26. Ogni modificazione o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modificazione o l’estensione di per sé sia conforme agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Struttura competente
Articolo 4 - Disposizioni procedurali generali
Articolo 5 - Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 6 - Ambito di applicazione della VAS
Articolo 7 - Modalità di svolgimento
Articolo 8 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 9 - Concertazione di avvio del processo di VAS
Articolo 10 - Redazione del rapporto ambientale
Articolo 11 - Partecipazione
Articolo 12 - Procedimento di valutazione ambientale strategica
Articolo 13 - Informazione sullapprovazione del piano o del programma
Articolo 14 - Monitoraggio
Articolo 15 - Ambito di applicazione della VIA
Articolo 16 - Modalità di svolgimento
Articolo 17 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 18 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Articolo 19 - Studio di impatto ambientale
Articolo 20 - Presentazione dellistanza
Articolo 21 - Consultazione con il pubblico
Articolo 22 - Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale
Articolo 23 - Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
Articolo 24 - Decisione
Articolo 25 - Informazione sulla decisione
Articolo 26 - Monitoraggio
Articolo 27 - Vigilanza e controllo
Articolo 28 - Sanzioni
Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 30 - Abrogazioni e modificazioni di leggi
Articolo 31 - Principi
Articolo 32 - Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi
Articolo 33 - Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33
Articolo 34 - Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
Articolo 35 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
Articolo 36 - Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31
Articolo 37 - Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
Articolo 38 - Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni
Allegato 1 - Progetti da assoggettare a proceduradi VIA (articoli 6, 15 e 17)
Allegato 2 - ALLEGATO B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità(articoli 6, 15 e 17)
Allegato 3 - ALLEGATO C Criteri per la verifica di assoggettabilitàdi piani e programmi (articolo 8)
Allegato 4 - ALLEGATO D Contenuti della relazione metodologica preliminare(articolo 9)
Allegato 5 - ALLEGATO E Contenuti del rapporto ambientale (articolo10)
Allegato 6 - ALLEGATO F Criteri per la verifica di assoggettabilità(articolo 17)
Allegato 7 - ALLEGATO G Contenuti dello studio preliminare ambientale(articolo 17, comma 2)
Allegato 8 - ALLEGATO H Contenuti dello studio di impatto ambientale(articolo 19)