Legge Regionale Valle d'Aosta 26/5/2009 n. 12
Articolo 31
Principi
TITOLO II - MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI COMUNITARI
CAPO I - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE
Principi
1. L’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, di seguito denominata direttiva servizi, è finalizzata, nell’ambito dell’ordinamento regionale, a rendere effettive la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
a) garantire l’accesso e l’esercizio non discriminatorio delle attività di servizi secondo i principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento; b) semplificare, anche mediante l’adozione di procedure elettroniche per l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi e la divulgazione delle informazioni, i procedimenti amministrativi di autorizzazione relativi alle medesime attività, intendendosi per autorizzazione qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un’autorità competente, allo scopo di ottenere una decisione formale o implicita relativa all’accesso ad un’attività di servizio o al suo esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, le autorizzazioni relative alle attività di servizi, come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, numero 1), della direttiva servizi devono, in particolare:
a) avere durata illimitata, salvi i casi individuati dall’articolo 11 della direttiva servizi; b) rispettare i seguenti principi:
1) non discriminazione: i requisiti per poter accedere o esercitare un’attività di servizi non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell’ubicazione della sede legale;
2) necessità: i requisiti sono giustificati da motivi imperativi d’interesse generale, come definiti dall’articolo 4, paragrafo 1, numero 8), della direttiva servizi, con particolare riferimento, tra gli altri, alla sanità pubblica, alla tutela dei consumatori e alla tutela dell’ambiente;
3) proporzionalità: l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare nel caso in cui un controllo a posteriori non sia sufficiente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Struttura competente
Articolo 4 - Disposizioni procedurali generali
Articolo 5 - Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 6 - Ambito di applicazione della VAS
Articolo 7 - Modalità di svolgimento
Articolo 8 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 9 - Concertazione di avvio del processo di VAS
Articolo 10 - Redazione del rapporto ambientale
Articolo 11 - Partecipazione
Articolo 12 - Procedimento di valutazione ambientale strategica
Articolo 13 - Informazione sullapprovazione del piano o del programma
Articolo 14 - Monitoraggio
Articolo 15 - Ambito di applicazione della VIA
Articolo 16 - Modalità di svolgimento
Articolo 17 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 18 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Articolo 19 - Studio di impatto ambientale
Articolo 20 - Presentazione dellistanza
Articolo 21 - Consultazione con il pubblico
Articolo 22 - Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale
Articolo 23 - Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
Articolo 24 - Decisione
Articolo 25 - Informazione sulla decisione
Articolo 26 - Monitoraggio
Articolo 27 - Vigilanza e controllo
Articolo 28 - Sanzioni
Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 30 - Abrogazioni e modificazioni di leggi
Articolo 31 - Principi
Articolo 32 - Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi
Articolo 33 - Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33
Articolo 34 - Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
Articolo 35 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
Articolo 36 - Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31
Articolo 37 - Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
Articolo 38 - Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni
Allegato 1 - Progetti da assoggettare a proceduradi VIA (articoli 6, 15 e 17)
Allegato 2 - ALLEGATO B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità(articoli 6, 15 e 17)
Allegato 3 - ALLEGATO C Criteri per la verifica di assoggettabilitàdi piani e programmi (articolo 8)
Allegato 4 - ALLEGATO D Contenuti della relazione metodologica preliminare(articolo 9)
Allegato 5 - ALLEGATO E Contenuti del rapporto ambientale (articolo10)
Allegato 6 - ALLEGATO F Criteri per la verifica di assoggettabilità(articolo 17)
Allegato 7 - ALLEGATO G Contenuti dello studio preliminare ambientale(articolo 17, comma 2)
Allegato 8 - ALLEGATO H Contenuti dello studio di impatto ambientale(articolo 19)
