Legge Regionale Valle d'Aosta 26/5/2009 n. 12
Articolo 23
Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
DI CUI ALLE DIRETTIVE 2001/42/CE E 85/337/CEE
CAPO III- VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
1. La fase di valutazione deve essere svolta entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 21, comma 1.
2. La struttura competente acquisisce e valuta la documentazione presentata, nonché le risultanze della consultazione di cui all’articolo 21 e della concertazione di cui all’articolo 22, tenendone conto nel parere di VIA.
3. Entro i primi trenta giorni della fase di valutazione, il proponente, sulla base delle risultanze della consultazione e della concertazione, può richiedere alla struttura competente:
a) un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di VIA; b) di modificare o integrare i documenti presentati.
4. Nel termine di cui al comma 3, la struttura competente può richiedere al proponente, in un’unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata.
5. Per l’effettuazione delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 3 e 4, la struttura competente concede un termine che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su motivata istanza del proponente, previa valutazione da parte della struttura medesima.
6. La struttura competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 3 e 4, dà pubblico avviso dell’avvenuto deposito con le modalità di cui all’articolo 20, comma 5, lettera a), e dispone che il proponente ne depositi copia presso i Comuni nel cui territorio è realizzata l’opera o l’intervento. In tal caso, chiunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso può presentare osservazioni.
7. La presentazione di modificazioni o integrazioni sospende i termini per l’adozione del provvedimento di VIA, che riprendono a decorrere dalla data del deposito delle medesime ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 6.
8. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la struttura competente proroga il termine del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, dandone comunicazione al proponente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Struttura competente
Articolo 4 - Disposizioni procedurali generali
Articolo 5 - Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 6 - Ambito di applicazione della VAS
Articolo 7 - Modalità di svolgimento
Articolo 8 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 9 - Concertazione di avvio del processo di VAS
Articolo 10 - Redazione del rapporto ambientale
Articolo 11 - Partecipazione
Articolo 12 - Procedimento di valutazione ambientale strategica
Articolo 13 - Informazione sullapprovazione del piano o del programma
Articolo 14 - Monitoraggio
Articolo 15 - Ambito di applicazione della VIA
Articolo 16 - Modalità di svolgimento
Articolo 17 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 18 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Articolo 19 - Studio di impatto ambientale
Articolo 20 - Presentazione dellistanza
Articolo 21 - Consultazione con il pubblico
Articolo 22 - Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale
Articolo 23 - Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
Articolo 24 - Decisione
Articolo 25 - Informazione sulla decisione
Articolo 26 - Monitoraggio
Articolo 27 - Vigilanza e controllo
Articolo 28 - Sanzioni
Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 30 - Abrogazioni e modificazioni di leggi
Articolo 31 - Principi
Articolo 32 - Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi
Articolo 33 - Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33
Articolo 34 - Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
Articolo 35 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
Articolo 36 - Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31
Articolo 37 - Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
Articolo 38 - Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni
Allegato 1 - Progetti da assoggettare a proceduradi VIA (articoli 6, 15 e 17)
Allegato 2 - ALLEGATO B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità(articoli 6, 15 e 17)
Allegato 3 - ALLEGATO C Criteri per la verifica di assoggettabilitàdi piani e programmi (articolo 8)
Allegato 4 - ALLEGATO D Contenuti della relazione metodologica preliminare(articolo 9)
Allegato 5 - ALLEGATO E Contenuti del rapporto ambientale (articolo10)
Allegato 6 - ALLEGATO F Criteri per la verifica di assoggettabilità(articolo 17)
Allegato 7 - ALLEGATO G Contenuti dello studio preliminare ambientale(articolo 17, comma 2)
Allegato 8 - ALLEGATO H Contenuti dello studio di impatto ambientale(articolo 19)