Legge Regionale Valle d'Aosta 26/5/2009 n. 12
Allegato 2
ALLEGATO B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità(articoli 6, 15 e 17)
ALLEGATO B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità(articoli 6, 15 e 17)
1. Agricoltura:
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva e interventi di sistemazione agraria con una superficie superiore a 5 ettari; b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari o deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari; c) impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia superiore a:
1) 1000 avicoli;
2) 800 cunicoli;
3) 500 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 250 posti per scrofe;
4) 200 ovicaprini;
5) 150 unità bovine adulte (UBA).
Sono comunque da sottoporre alla verifica di assoggettabilità gli allevamenti bovini che presentano un carico-unità di bovine adulte UBA/ettaro superiore a 5 e tutti gli allevamenti che superano il rapporto di 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento; d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 50 ettari; e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre 1 ettaro; f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 50 ettari; g) serre con superficie superiore ad 1 ettaro.
2. Industria energetica ed estrattiva:
a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata compresa fra 3 e 15 MW, o aventi un diametro della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 350 millimetri, o aventi una lunghezza della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 10 kilometri; b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di cui alle leggi di settore, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie; c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda; d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore ed acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 10 kilometri; e) impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata compresa fra 20 e 100 Kw, oppure aventi altezza massima della macchina eolica (sino al mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) superiore a 15 metri, o aventi diametro del rotore superiore a 5 metri; f) impianti fotovoltaici con potenza complessiva installata superiore a 100 Kw; g) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore ai 10 kilometri; h) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma; i) estrazione di sostanze minerarie di cui alle leggi di settore, mediante dragaggio fluviale; j) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; k) impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose; l) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW; m) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali:
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 10.000 metri cubi di volume; b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua; c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:
1) laminazione a caldo;
2) forgiatura con magli;
3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso.
d) fonderie di metalli ferrosi; e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia); f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 metri cubi; g) impianti di costruzione e montaggio di auto, motoveicoli e costruzioni dei relativi motori, impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili, costruzione di materiale ferroviario e rotabile, che superino 10.000 metri cubi di volume; h) imbutitura di fondo con esplosivi; i) cockerie (distillazione a secco di carbone); j) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con esclusione di piccoli impianti non destinati alla produzione industriale di serie; k) impianti per la fusione di sostanze minerali; l) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro; m) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi o in altri tipi di forni; n) trattamento e trasformazione dell’amianto; o) stabilimenti metalmeccanici oltre i 5.000 metri cubi di volume.
4. Industria dei prodotti alimentari:
a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale; c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 20 tonnellate al giorno su base annua; d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 200.000 ettolitri annui; e) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 quintali annui di prodotto lavorato; f) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 2.000 metri quadri di superficie impegnata o 10.000 metri cubi di volume; g) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti; h) impianti per la produzione di prodotti enologici con capacità di lavorazione superiore a 5.000 ettolitri annui.
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta:
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 tonnellate annue di materie lavorate;
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa,
fabbricazione di carta e cartoni;
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l’imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili o lana; d) impianti per la concia del cuoio e del pellame.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche:
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri; b) industria delle materie plastiche; c) costruzione e trattamento di pneumatici.
7. Progetti di infrastrutture:
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive, di aree urbane, nuove o in estensione, e progetti di riassetto o sviluppo all’interno di aree urbane esistenti, con una superficie interessata superiore ai 3 ettari; b) parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 150 posti auto; c) piste da sci di discesa di lunghezza inclinata superiore a 500 metri o che impegnano una superficie superiore a 1,5 ettari, piste da sci di fondo di lunghezza superiore a 3 kilometri, nonché impianti a fune (funivie e funicolari terrestri), escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri e con portata oraria massima non superiore a 1.800 persone, piste ciclabili di lunghezza superiore a 5 kilometri; d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo; e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali; f) dighe e bacini di accumulo, di cui alle leggi di settore, destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di capacità compresa fra 10.000 metri cubi e 100.000 metri cubi; g) strade, piste poderali ed interpoderali, soggette a un allargamento della carreggiata carrabile, con lunghezza superiore ad 1 kilometro, strade, piste poderali ed interpoderali di nuova realizzazione, con lunghezza compresa fra 500 metri e 2 kilometri, nonché piste di cantiere, di natura temporanea, di lunghezza superiore a 500 metri; h) linee ferroviarie a carattere regionale o locale; i) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri; j) acquedotti di nuovo tracciato con una lunghezza superiore ai 20 kilometri; k) edifici di qualsiasi destinazione con volume complessivo superiore a 10.000 metri cubi; l) nuove opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, nuove canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, che comportano un importo dei lavori superiore a 700.000 euro; m) nuovi aeroporti ed interventi sugli aeroporti esistenti che comportano l’edificazione di volumi superiori a 10.000 metri cubi o la pavimentazione di superfici superiori a 20.000 metri quadri, altiporti, eliporti, aviosuperfici ed elisuperfici non occasionali; n) impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di rifiuti pericolosi, relativi alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché alle operazioni di recupero R13; o) impianti di smaltimento e recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, relativi alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché alle operazioni di recupero R13, nonché impianti di discarica per rifiuti speciali inerti aventi una capacità complessiva compresa fra 30.000 e 50.000 metri cubi; p) impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi qualora non assoggettati alle procedure semplificate di cui all’articolo 216 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno (operazioni di cui agli allegati B e C, della parte IV, del d.lgs. 152/2006); q) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti; r) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciato di lunghezza compreso fra 3 e 10 kilometri.
8. Altri progetti:
a) villaggi turistici e campeggi di superficie superiore a 25.000 metri quadri e aree di sosta per autocaravan con capacità superiore a 100 posti; b) alberghi e residenze turistico-alberghiere con capacità ricettiva oltre 50 posti letto o volume edificato superiore a 10.000 metri cubi; c) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore; d) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro; e) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l’area impegnata supera i 500 metri quadri; f) fabbricazione di fibre minerali artificiali; g) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi; h) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi), con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi; i) cave e torbiere; j) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal d.lgs. 152/2006, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; k) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive; l) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 30 tonnellate al giorno; m) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; n) rifugi alpini con capacità ricettiva superiore a 30 posti letto; o) tipografie oltre 5.000 metri cubi; p) impianti di verniciatura oltre 5.000 metri cubi; q) servizi industriali di lavanderia oltre 5.000 metri cubi; r) impianti di produzione e trattamento materiali da costruzione oltre 5.000 metri cubi;
s) sviluppo e stampa di prodotti cinematografici e fotografici oltre
5.000 metri cubi;
t) fabbricazione di carta e cartoni;
u) progetti di cui all’allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
v) modificazioni o estensioni di progetti di cui all’allegato A o di cui al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Struttura competente
Articolo 4 - Disposizioni procedurali generali
Articolo 5 - Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 6 - Ambito di applicazione della VAS
Articolo 7 - Modalità di svolgimento
Articolo 8 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 9 - Concertazione di avvio del processo di VAS
Articolo 10 - Redazione del rapporto ambientale
Articolo 11 - Partecipazione
Articolo 12 - Procedimento di valutazione ambientale strategica
Articolo 13 - Informazione sullapprovazione del piano o del programma
Articolo 14 - Monitoraggio
Articolo 15 - Ambito di applicazione della VIA
Articolo 16 - Modalità di svolgimento
Articolo 17 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 18 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Articolo 19 - Studio di impatto ambientale
Articolo 20 - Presentazione dellistanza
Articolo 21 - Consultazione con il pubblico
Articolo 22 - Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale
Articolo 23 - Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
Articolo 24 - Decisione
Articolo 25 - Informazione sulla decisione
Articolo 26 - Monitoraggio
Articolo 27 - Vigilanza e controllo
Articolo 28 - Sanzioni
Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 30 - Abrogazioni e modificazioni di leggi
Articolo 31 - Principi
Articolo 32 - Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi
Articolo 33 - Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33
Articolo 34 - Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
Articolo 35 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
Articolo 36 - Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31
Articolo 37 - Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
Articolo 38 - Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni
Allegato 1 - Progetti da assoggettare a proceduradi VIA (articoli 6, 15 e 17)
Allegato 2 - ALLEGATO B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità(articoli 6, 15 e 17)
Allegato 3 - ALLEGATO C Criteri per la verifica di assoggettabilitàdi piani e programmi (articolo 8)
Allegato 4 - ALLEGATO D Contenuti della relazione metodologica preliminare(articolo 9)
Allegato 5 - ALLEGATO E Contenuti del rapporto ambientale (articolo10)
Allegato 6 - ALLEGATO F Criteri per la verifica di assoggettabilità(articolo 17)
Allegato 7 - ALLEGATO G Contenuti dello studio preliminare ambientale(articolo 17, comma 2)
Allegato 8 - ALLEGATO H Contenuti dello studio di impatto ambientale(articolo 19)