Legge Regionale Valle d'Aosta 26/5/2009 n. 12
Articolo 3
Struttura competente
TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
DI CUI ALLE DIRETTIVE 2001/42/CE E 85/337/CEE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Struttura competente
1. Alla struttura competente sono assicurate terzietà e autonomia rispetto ai compiti che le sono attribuiti dal presente titolo.
2. La struttura competente:
a) cura le attività tecnico-istruttorie nei procedimenti di VIA e di VAS;
b) fornisce il supporto all’autorità procedente e al proponente per l’applicazione delle valutazioni ambientali;
c) esprime il proprio parere sull’assoggettabilità delle proposte di piano, programma o progetto alle verifiche di cui agli articoli 8 e 17;
d) coordina i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai fini dell’espressione del parere di competenza;
e) collabora, nell’ambito della VAS, con l’autorità procedente e con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l’impostazione e i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all’articolo 14;
f) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e delle osservazioni dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, il parere di VAS;
g) verifica l’attuazione dei piani di monitoraggio, valutandone periodicamente i risultati ai fini del rispetto dei principi ambientali di cui all’articolo 1, comma 2, e comunicando all’autorità procedente e al proponente un proprio parere;
h) informa, ogni dodici mesi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di VIA e di VAS in corso;
i) esprime il parere di VIA;
j) esprime, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, parere in merito ai procedimenti di VIA e di VAS interregionali, nazionali e transfrontalieri.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Struttura competente
Articolo 4 - Disposizioni procedurali generali
Articolo 5 - Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 6 - Ambito di applicazione della VAS
Articolo 7 - Modalità di svolgimento
Articolo 8 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 9 - Concertazione di avvio del processo di VAS
Articolo 10 - Redazione del rapporto ambientale
Articolo 11 - Partecipazione
Articolo 12 - Procedimento di valutazione ambientale strategica
Articolo 13 - Informazione sullapprovazione del piano o del programma
Articolo 14 - Monitoraggio
Articolo 15 - Ambito di applicazione della VIA
Articolo 16 - Modalità di svolgimento
Articolo 17 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 18 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Articolo 19 - Studio di impatto ambientale
Articolo 20 - Presentazione dellistanza
Articolo 21 - Consultazione con il pubblico
Articolo 22 - Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale
Articolo 23 - Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
Articolo 24 - Decisione
Articolo 25 - Informazione sulla decisione
Articolo 26 - Monitoraggio
Articolo 27 - Vigilanza e controllo
Articolo 28 - Sanzioni
Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 30 - Abrogazioni e modificazioni di leggi
Articolo 31 - Principi
Articolo 32 - Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi
Articolo 33 - Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33
Articolo 34 - Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
Articolo 35 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
Articolo 36 - Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31
Articolo 37 - Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
Articolo 38 - Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni
Allegato 1 - Progetti da assoggettare a proceduradi VIA (articoli 6, 15 e 17)
Allegato 2 - ALLEGATO B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità(articoli 6, 15 e 17)
Allegato 3 - ALLEGATO C Criteri per la verifica di assoggettabilitàdi piani e programmi (articolo 8)
Allegato 4 - ALLEGATO D Contenuti della relazione metodologica preliminare(articolo 9)
Allegato 5 - ALLEGATO E Contenuti del rapporto ambientale (articolo10)
Allegato 6 - ALLEGATO F Criteri per la verifica di assoggettabilità(articolo 17)
Allegato 7 - ALLEGATO G Contenuti dello studio preliminare ambientale(articolo 17, comma 2)
Allegato 8 - ALLEGATO H Contenuti dello studio di impatto ambientale(articolo 19)
