Legge Regionale Valle d'Aosta 26/5/2009 n. 12
Articolo 2
Definizioni
TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
DI CUI ALLE DIRETTIVE 2001/42/CE E 85/337/CEE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) valutazione ambientale strategica (VAS): il processo di valutazione ambientale di piani e programmi che comprende l’eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio;
b) valutazione di impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione ambientale di progetti che comprende l’eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio;
c) effetti ambientali: l’alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione e gestione;
d) impatti ambientali: l’alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
e) patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici;
f) piani e programmi: gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dall’Unione europea, nonché le loro modificazioni, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, elaborati o approvati da enti, organismi o soggetti privati a livello regionale o locale oppure predisposti per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;
g) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità all’articolo 10 e all’allegato E;
h) progetto preliminare: gli elaborati progettuali preliminari predisposti in conformità alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici;
i) progetto definitivo: gli elaborati progettuali definitivi predisposti in conformità alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici;
j) studio preliminare ambientale: l’elaborato, che integra il progetto preliminare, redatto ai sensi dell’allegato G;
k) studio di impatto ambientale: l’elaborato, che integra il progetto definitivo, redatto ai sensi dell’articolo 19 e dell’allegato H;
l) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti o impatti negativi significativi sull’ambiente;
m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto dagli articoli 8 e 17, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto negativo significativo sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente titolo;
n) provvedimento di valutazione di impatto ambientale: il provvedimento che conclude il procedimento di VIA. E’ un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, in materia ambientale e di patrimonio culturale, inclusa l’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
o) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli articoli 5, 7, 9 e 10 del d.lgs. 59/2005;
p) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto;
q) autorità competente: la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, di seguito denominata struttura competente;
r) autorità procedente: l’ente che elabora il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia il proponente, l’ente che recepisce, adotta o approva il piano o programma;
s) soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale: gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale o territoriale, possono essere interessati agli effetti e impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti;
t) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
u) parere di valutazione ambientale strategica: il parere obbligatorio della struttura competente sulla proposta di piano e di programma e sul relativo rapporto ambientale, nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio;
v) dichiarazione di sintesi: l’informazione fornita dall’autorità procedente, in fase di approvazione del piano o programma, che illustra gli esiti del processo di VAS e, in particolare, il modo in cui sono state integrate nel piano o programma le considerazioni ambientali e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Struttura competente
Articolo 4 - Disposizioni procedurali generali
Articolo 5 - Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 6 - Ambito di applicazione della VAS
Articolo 7 - Modalità di svolgimento
Articolo 8 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 9 - Concertazione di avvio del processo di VAS
Articolo 10 - Redazione del rapporto ambientale
Articolo 11 - Partecipazione
Articolo 12 - Procedimento di valutazione ambientale strategica
Articolo 13 - Informazione sullapprovazione del piano o del programma
Articolo 14 - Monitoraggio
Articolo 15 - Ambito di applicazione della VIA
Articolo 16 - Modalità di svolgimento
Articolo 17 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 18 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Articolo 19 - Studio di impatto ambientale
Articolo 20 - Presentazione dellistanza
Articolo 21 - Consultazione con il pubblico
Articolo 22 - Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale
Articolo 23 - Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
Articolo 24 - Decisione
Articolo 25 - Informazione sulla decisione
Articolo 26 - Monitoraggio
Articolo 27 - Vigilanza e controllo
Articolo 28 - Sanzioni
Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 30 - Abrogazioni e modificazioni di leggi
Articolo 31 - Principi
Articolo 32 - Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi
Articolo 33 - Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33
Articolo 34 - Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
Articolo 35 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
Articolo 36 - Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31
Articolo 37 - Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
Articolo 38 - Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni
Allegato 1 - Progetti da assoggettare a proceduradi VIA (articoli 6, 15 e 17)
Allegato 2 - ALLEGATO B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità(articoli 6, 15 e 17)
Allegato 3 - ALLEGATO C Criteri per la verifica di assoggettabilitàdi piani e programmi (articolo 8)
Allegato 4 - ALLEGATO D Contenuti della relazione metodologica preliminare(articolo 9)
Allegato 5 - ALLEGATO E Contenuti del rapporto ambientale (articolo10)
Allegato 6 - ALLEGATO F Criteri per la verifica di assoggettabilità(articolo 17)
Allegato 7 - ALLEGATO G Contenuti dello studio preliminare ambientale(articolo 17, comma 2)
Allegato 8 - ALLEGATO H Contenuti dello studio di impatto ambientale(articolo 19)